CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 08538/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa il 29 ottobre 2025 il GIP del Tribunale di Livorno applicava a [OSCURATO:PERSONA], visti gli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 355,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. Veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo l'insufficiente motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 in quanto è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 c.p.p), richiesta dopo il 03.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art.448 co. 2 bis c.p.p. Nel caso in esame la motivazione dei provvedimento impugnato è adeguata, laddove il giudice ha ritenuto di escludere le condizioni per un proscioglimento sulla base del quadro probatorio delineato dal quale erano emersi plurimi elementi di responsabilità a carico dell'imputato, posto che l'attività investigativa svolta aveva dimostrato il reclutamento, presso il Centro di accoglienza "[OSCURATO:PERSONA]", e l'impiego in attività lavorativa di n. 24 cittadini extracomunitari, sottoposti a con- dizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno (foglio 2 della sen- tenza). 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] e estenso