CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 25312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se9tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 2-1/4 )` , - e( 321 Q9 ,0 .1449~:en56Te [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2021, depositata il 21 dicembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 25 ottobre 2021. Pertanto disponeva la restituzione dell'articolato adibito al trasporto di merci targato 2TB1193 di cui il ricorrente era alla guida, confermando il sequestro della merce trasportata, nella specie costituita da 26.000 litri di alcool. Infatti, dall'esito degli accertamenti tecnici eseguiti su un campione della merce trasportata, si era riscontrato che l'alcool non fosse destinato ad uso alimentare ma ad uso industriale (come base per profumo), e pertanto non fosse soggetto a pagamento delle accise. Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto che tale merce, sebbene destinata ad uso esente dal pagamento delle accise, fosse di provenienza illecita in quanto i documenti di viaggio esibiti dal ricorrente durante il controllo eseguito dalla Guardia di Finanza non avevano consentito l'individuazione dei soggetti interessati al trasporto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.504/1995. Tale norma specificatamente prevede una presunzione di provenienza illecita della merce trasportata, anche se destinata ad uso esente od agevolata, qualora i documenti di viaggio siano falsi, alterati o tali da non consentire di individuare i destinatari del trasporto. Le suddette ipotesi di irregolarità nella circolazione delle merci sono punite con la medesima pena prevista per la sottrazione del prodotto dal pagamento o dall'accertamento dell'imposta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale autista e dipendente dell'azienda trasportatrice polacca [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. Autodoprava, lamentando violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria e all'insussistenza delle esigenze cautelari, nonchè difetto di motivazione. Il ricorrente deduce che il Giudice del riesame avrebbe errato nel mantenere il sequestro della merce trasportata, essendo emerso, a seguito di accertamenti tecnici espletati dall' Agenzia delle Dogane, che tale merce non fosse soggetta all'applicazione delle accise, e quindi dovesse essere sottratta all'applicazione della confisca prevista per la violazione di cui all'art. 43 comma 1 lett.a) del d.lgs. 504/1995, non potendosi qualificare come corpus delicti e non potendosi ravvisare una relazione di immediatezza tra il bene e l'illecito penale. Pertanto non poteva essere disposto il sequestro né del autoveicolo,né della merce trasportata. Deduce inoltre la mera irregolarità di carattere amministrativo delle violazioni delle norme sul trasporto internazionale, evidenziando che in realtà è la ditta destinataria del trasporto, tale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. che ha fornito informazioni e dati falsi nel compilare il contratto di consegna CMR, e pertanto deduce buona fede e totale estraneità ai fatti contestati nel capo di imputazione. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibiità del ricorso. 4. Con conclusioni scritte del 21.04.2022 il ricorrente ribadisce l'erroneità dell'imputazione per mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e contesta l'impugnata sentenza in relazione alla posizione di terzo in buona fede del proprietario del bene sequestrato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va dichiarata la tardività del ricorso cautelare. L'ordinanza è stata depositata in cancelleria del Tribunale di S. Maria C. V. in data 21 dicembre 2021 e l'avviso di deposito è stato comunicato via pec al difensore del ricorrente lo stesso giorno, come risulta dallo stesso ricorso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione presso la cancelleria del Tribunale di Foggia in data 28 dicembre 2021 e quindi ad un ufficio diverso da quello che ha emesso la decisione. Il ricorso è stato infine trasmesso e pervenuto presso il Tribunale di S. Maria C.V. solo in data 10 gennaio 2022, ovvero ben oltre il termine - stabilito in materiale cautelare reale - di 15 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Cass. Sez. 3, n. 13737 del 15 novembre 2018, Rv. 275190 - 01). D'altronde non può considerarsi rituale il deposito presso l'ufficio diverso in applicazione del principio stabilito secondo cui "il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo" (Cass. Un., n.1626 del 24 settembre 2020, Bottari). Nel caso di specie, il ricorso cautelare è stato tempestivamente presentato presso un ufficio diverso da quello che ha emesso la decisione impugnata, ma è stato trasmesso tardivamente alla cancelleria del Tribunale competente a riceverlo il 10 gennaio, che è la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività. La tardività del ricorso impedisce di vagliare le doglianze proposte dal ricorrente. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso