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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 03809/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19377/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentate pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s .n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Torino, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19. -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, e, per essa, quale procuratrice speciale, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via Valtellina n. 15/17, e a sua volta per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Milano, alla via Soperga n. 9, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] (FNRFCT66L68 F205G), presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla piazzetta Guastalla n. 11. -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3 – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Vinadio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la SENTENZA, n. cron. 3153/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 20/05/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro

2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,20 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19377/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentate pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s .n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Torino, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19. -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, e, per essa, quale procuratrice speciale, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via Valtellina n. 15/17, e a sua volta per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Milano, alla via Soperga n. 9, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] (FNRFCT66L68 F205G), presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla piazzetta Guastalla n. 11. -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3 – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Vinadio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la SENTENZA, n. cron. 3153/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 20/05/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,20 febbra
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