Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 157/1986
ECLI:IT:COST:1986:157
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1.1. - Con decreto datato 27 novembre 1984 e notificato il
successivo 20 dicembre il Pretore di Torino ingiunse alla [OSCURATO:SOCIETA] pagare entro 20 giorni dalla notifica la somma di lire 278.352,
oltre agli interessi legali dalla data della scadenza e alle spese,
diritti ed onorari del giudizio che si liquidavano in lire 99.200, alla
[OSCURATO:SOCIETA]. che ne aveva fatto richiesta allegando
di aver fornito merce alla [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di lire
278.352.
Spiegò opposizione, con atto notificato il 9 gennaio 1985, la
[OSCURATO:SOCIETA] eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore
dell'adito Pretore ad emettere il decreto ingiuntivo e a conoscere del
merito dell'opposizione a conoscere della quale era invece competente
il Conciliatore di Torino e contestando il fondamento nel merito della
pretesa della [OSCURATO:SOCIETA]. - Con ordinanza emessa il 25 luglio 1985 (comunicata il
successivo 31 e notificata il 7 agosto; pubblicata nella G. U. n. 8/la
s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 682 R. O. 1985) l'adito
Pretore, ritenuto che la decisione ne fosse assolutamente rilevante ai
fini del giudizio, ha giudicato non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., la
questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30
luglio 1984, n.399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e
del pretore) nella parte in cui è previsto che la funzione
giurisdizionale del [OSCURATO:PERSONA] si svolga al di fuori dei
limiti previsti dall'art. 21 (rectius 22) r.d. 30 gennaio 1941 n. 12
(Ordinamento giudiziario) e nella parte in cui ha previsto che il
[OSCURATO:PERSONA] svolga funzioni di giudice speciale.
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18
marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza
della proposta questione.
3.1. - Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1984, la
[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il
Pretore di [OSCURATO:PERSONA] la ditta [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna
al pagamento di lire 497.990 a saldo del maggior prezzo di un salotto
venduto, in una agli interessi moratori e compensativi della
svalutazione monetaria e alla rifusione delle spese giudiziali.
3.2. - Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 (notificata il 21
successivo e comunicata il 7 febbraio dello stesso anno; pubblicata
nella G. U. n. 8/1 s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 715 R.O.
1985) nel contraddittorio della ditta Vallasciani che eccepì di nulla
dovere, l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e giudicato non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30
luglio 1984, n. 399 nella parte in cui attribuisce alla competenza del
pretore le cause relative a beni mobili di valore non inferiore a lire
1.000.001.
4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18
marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza
della proposta questione.
5. - Alla pubblica udienza del 5 giugno 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,
l'avv. dello Stato D'Amato ha concluso per l'irrilevanza delle proposte
questioni.
:
6. - La connessione obiettiva dei due incidenti ne impone la
riunione ai fini di contestuale deliberazione.
7. - La questione sollevata dal Pretore di Torino è inammissibile
non solo perché il giudice a quo si è limitato a definirla
"assolutamente rilevante" senza spendere parola di motivazione, ma
anche, e soprattutto, perché la parte opposta aveva eccepito la
incompetenza per valore del pretore investito della opposizione a
decreto ingiuntivo, sulla quale non influisce menomamente la questione
d'incostituzionalità che coinvolge l'ambito della funzione
giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore.
8. - Del pari inammissibile è la questione sollevata dal Pretore
di [OSCURATO:PERSONA] il quale in punto di fatto non ha considerato che la domanda
introduttiva del giudizio era stata notificata il 5 novembre 1984 e,
pertanto, l'art. 8 comma primo (Disciplina transitoria) della legge, a
tenor del quale i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di
entrata in vigore della legge (29 novembre 1984) erano definiti dal
giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti, precludeva
l'applicazione degli artt. 1 a 7 della ripetuta legge.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 682 e 715 R.O. 1985,
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento
dei limiti di competenza del pretore e del conciliatore), sollevata, in
riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., con
ordinanza 25 giugno 1985 dal Pretore di Torino (n. 682 R.O. 1985),
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399,
sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., con ordinanza 10
gennaio 1985 dal Pretore di Forll' (n. 715 R. 0.1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere