Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 157/1986

ECLI:IT:COST:1986:157
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1.1. - Con decreto datato 27 novembre 1984 e notificato il successivo 20 dicembre il Pretore di Torino ingiunse alla [OSCURATO:SOCIETA] pagare entro 20 giorni dalla notifica la somma di lire 278.352, oltre agli interessi legali dalla data della scadenza e alle spese, diritti ed onorari del giudizio che si liquidavano in lire 99.200, alla [OSCURATO:SOCIETA]. che ne aveva fatto richiesta allegando di aver fornito merce alla [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di lire

278.352. Spiegò opposizione, con atto notificato il 9 gennaio 1985, la [OSCURATO:SOCIETA] eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore dell'adito Pretore ad emettere il decreto ingiuntivo e a conoscere del merito dell'opposizione a conoscere della quale era invece competente il Conciliatore di Torino e contestando il fondamento nel merito della pretesa della [OSCURATO:SOCIETA]. - Con ordinanza emessa il 25 luglio 1985 (comunicata il successivo 31 e notificata il 7 agosto; pubblicata nella G. U. n. 8/la s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 682 R. O. 1985) l'adito Pretore, ritenuto che la decisione ne fosse assolutamente rilevante ai fini del giudizio, ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n.399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) nella parte in cui è previsto che la funzione giurisdizionale del [OSCURATO:PERSONA] si svolga al di fuori dei limiti previsti dall'art. 21 (rectius 22) r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) e nella parte in cui ha previsto che il [OSCURATO:PERSONA] svolga funzioni di giudice speciale.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18 marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza della proposta questione.

3.1. - Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1984, la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] la ditta [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamento di lire 497.990 a saldo del maggior prezzo di un salotto venduto, in una agli interessi moratori e compensativi della svalutazione monetaria e alla rifusione delle spese giudiziali.

3.2. - Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 (notificata il 21 successivo e comunicata il 7 febbraio dello stesso anno; pubblicata nella G. U. n. 8/1 s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 715 R.O. 1985) nel contraddittorio della ditta Vallasciani che eccepì di nulla dovere, l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399 nella parte in cui attribuisce alla competenza del pretore le cause relative a beni mobili di valore non inferiore a lire 1.000.001.

4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18 marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione.

5. - Alla pubblica udienza del 5 giugno 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'avv. dello Stato D'Amato ha concluso per l'irrilevanza delle proposte questioni. :

6. - La connessione obiettiva dei due incidenti ne impone la riunione ai fini di contestuale deliberazione.

7. - La questione sollevata dal Pretore di Torino è inammissibile non solo perché il giudice a quo si è limitato a definirla "assolutamente rilevante" senza spendere parola di motivazione, ma anche, e soprattutto, perché la parte opposta aveva eccepito la incompetenza per valore del pretore investito della opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale non influisce menomamente la questione d'incostituzionalità che coinvolge l'ambito della funzione giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore.

8. - Del pari inammissibile è la questione sollevata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] il quale in punto di fatto non ha considerato che la domanda introduttiva del giudizio era stata notificata il 5 novembre 1984 e, pertanto, l'art. 8 comma primo (Disciplina transitoria) della legge, a tenor del quale i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della legge (29 novembre 1984) erano definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti, precludeva l'applicazione degli artt. 1 a 7 della ripetuta legge.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 682 e 715 R.O. 1985, dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del pretore e del conciliatore), sollevata, in riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., con ordinanza 25 giugno 1985 dal Pretore di Torino (n. 682 R.O. 1985), dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., con ordinanza 10 gennaio 1985 dal Pretore di Forll' (n. 715 R. 0.1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1.1. - Con decreto datato 27 novembre 1984 e notificato il successivo 20 dicembre il Pretore di Torino ingiunse alla [OSCURATO:SOCIETA] pagare entro 20 giorni dalla notifica la somma di lire 278.352, oltre agli interessi legali dalla data della scadenza e alle spese, diritti ed onorari del giudizio che si liquidavano in lire 99.200, alla [OSCURATO:SOCIETA]. che ne aveva fatto richiesta allegando di aver fornito merce alla [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di lire 278.352. Spiegò opposizione, con atto notificato il 9 gennaio 1985, la [OSCURATO:SOCIETA] eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore dell'adito Pretore ad emettere il decreto ingiuntivo e a conoscere del merito dell'opposizione a conoscere della quale era invece competente il Conciliatore di Torino e contestando il fondamento nel merito della pretesa della [OSCURATO:SOCIETA]. - Con ordinanza emessa il 25 luglio 1985 (comunicata il successivo 31 e notificata il 7 agosto; pubblicata nella G. U. n. 8/la s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 682 R. O. 1985) l'adito Pretore, ritenuto che la decisione ne fosse assolutamente rilevante ai fini del giudizio, ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n.399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) nella parte in cui è previsto che la funzione giurisdizionale del [OSCURATO:PERSONA] si svolga al di fuori dei limiti previsti dall'art. 21 (rectius 22) r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) e nella parte in cui ha previsto che il [OSCURATO:PERSONA] svolga funzioni di giudice speciale. 2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18 marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza della proposta questione. 3.1. - Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1984, la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] la ditta [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamento di lire 497.990 a saldo del maggior prezzo di un salotto venduto, in una agli interessi moratori e compensativi della svalutazione monetaria e alla rifusione delle spese giudiziali. 3.2. - Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 (notificata il 21 successivo e comunicata il 7 febbraio dello stesso anno; pubblicata nella G. U. n. 8/1 s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 715 R.O. 1985) nel contraddittorio della ditta Vallasciani che eccepì di nulla dovere, l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399 nella parte in cui attribuisce alla competenza del pretore le cause relative a beni mobili di valore non inferiore a lire 1.000.001. 4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18 marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione. 5. - Alla pubblica udienza del 5 giugno 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'avv. dello Stato D'Amato ha concluso per l'irrilevanza delle proposte questioni. : 6. - La connessione obiettiva dei due incidenti ne impone la riunione ai fini di contestuale deliberazione. 7. - La questione sollevata dal Pretore di Torino è inammissibile non solo perché il giudice a quo si è limitato a definirla "assolutamente rilevante" senza spendere parola di motivazione, ma anche, e soprattutto, perché la parte opposta aveva eccepito la incompetenza per valore del pretore investito della opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale non influisce menomamente la questione d'incostituzionalità che coinvolge l'ambito della funzione giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore. 8. - Del pari inammissibile è la questione sollevata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] il quale in punto di fatto non ha considerato che la domanda introduttiva del giudizio era stata notificata il 5 novembre 1984 e, pertanto, l'art. 8 comma primo (Disciplina transitoria) della legge, a tenor del quale i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della legge (29 novembre 1984) erano definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti, precludeva l'applicazione degli artt. 1 a 7 della ripetuta legge. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 682 e 715 R.O. 1985, dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del pretore e del conciliatore), sollevata, in riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., con ordinanza 25 giugno 1985 dal Pretore di Torino (n. 682 R.O. 1985), dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., con ordinanza 10 gennaio 1985 dal Pretore di Forll' (n. 715 R. 0.1985). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 157/1986 — Fons Iuris — Fons Iuris