CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli, il 24 giugno 1948; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli, il 7 aprile 1963; avverso la sentenza del 12 gennaio 2021, della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria del 15 febbraio 2023, depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del 16 febbraio 2023, depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo D) della rubrica (relativo al fallimento della società Printinghouse s.r.I.), ha ritenuto Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, nelle loro qualità di amministratori di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 13 febbraio 2003), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, perché, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto, avrebbero distratto sei autoveicoli, una rotativa di stampa e un intero ramo d'azienda (trasferito ad un prezzo irrisorio ad altra società riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA]) nonché sottratto o occultato i libri e le altre scritture contabili relativi agli anni 1997 - 1998 (denunciandone falsamente lo smarrimento). 2. Avverso questa sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi di censura. 2.1. Il primo attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse, secondo la difesa, alla luce di una motivazione apodittica e contraddittoria, che, tra l'altro, in ipotesi, avrebbe creato un'evidente disparità di trattamento con la posizione di altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto), rimasto di fatto immune da ogni responsabilità in ragione dell'omessa pronuncia, nella parte dispositiva della sentenza, delle relative statuizioni di condanna. 2.2. Il secondo attiene, invece, al trattamento sanzionatorio, rideterminato attraverso la semplice sottrazione di quanto irrogato, in primo grado, per il reato dichiarato prescritto, e, quindi, secondo la difesa, ritenendo immotivatamente più grave il capo E). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi di ricorso. 3.1. Il primo deduce inosservanza di norma processuale e lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccepita inesistenza della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo, mancante delle statuizioni relative al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il secondo deduce, invece, il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale, che, travisando le dichiarazioni rese dallo stesso curatore, avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente le funzioni gestorie (di fatto) della società fallita. 3.3. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall., ritenuta dalla corte territoriale alla luce di una semplice elencazione dei beni sottratti, senza valutare il corrispondente danno subito dai creditori.3.4. Il quarto deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in ipotesi conseguente all'omessa valutazione, da parte della corte territoriale, della proposta di patteggiamento avanzata dal ricorrente. Circostanza, questa, significativa dell'atteggiamento collaborativo offerto dal ricorrente. 3.5. Il quinto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce il vizio motivazionale nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale nella determinazione della pena concretamente irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato come, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). In concreto, la corte territoriale ha rilevato non solo il comportamento non collaborativo tenuto dal ricorrente (peraltro non deducibile, in positivo, dalla semplice proposta di patteggiamento, manifestamente incongrua), ma anche la significativa capacità a delinquere (manifestata attraverso lo scientifico svuotamento della società) e il conseguente ingente danno patrimoniale arrecato. Elementi ampiamente sufficienti a giustificare, di per sé, il diniego delle invocate circostanze. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile Appare opportuno premettere che il vincolo della continuazione appresenta una fictio juris che, in sé, non fa perdere a ciascuno dei reati in essa sussunti la propria individualità giuridica. Cosicché il relativo riconoscimento non deve precludere la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati (Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Rv. 281172). Ne discende che, qualora non vi sia alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, attraverso una valutazione in concreto (Sez. 5, n. 38581 del 04/06/2014, Rv. 262223), quale sia il reato più grave. Ove, tuttavia, ciò non sia stato fatto in primo grado, ben può il giudice d'appello integrare la motivazione specificando (o modificando) l'originaria valutazione, purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato (Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999, dep. 2000, Rv. 220529), afferendo il divieto di reformatio in peius alla parte dispositiva e non già alla motivazione della sentenza. Ciò considerato, il primo giudice ha ritenuto entrambi i reati di pari gravità e la corte territoriale, in assenza di specifiche censure sollevate dal ricorrente, ha, di fatto, ritenuto in concreto più grave il reato di cui al capo E) e, dichiarata la prescrizione dell'altro reato (contestato al capo D) originariamente riunito nel vincolo della continuazione, si è limitata ad escludere il relativo aumento. Ebbene, per come si è detto, alcuna censura è stata sollevata in appello. E tanto rende ogni questione sollevata (per la prima volta) in questa sede inammissibile. Inammissibilità che tuttavia, si manifesta anche sotto altro profilo, atteso che, proprio perché i due reati sono stati valutati di pari gravità (e sotto tale profilo alcuna censura, neanche in questa sede, è stata mossa dal ricorrente), lo scioglimento del vincolo della continuazione (conseguente alla dichiarata prescrizione di uno di essi) avrebbe condotto comunque al medesimo risultato in termini di determinazione della pena. 2. Analoghe considerazioni anche con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili. Il ricorrente, per come si è detto, deduce inosservanza di norma processuale lamentando che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccepita inesistenza della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo. Ebbene, "se è censurata innanzi al giudice di legittimità la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza il fatto che tale scelta sia stata, ovvero non sia stata, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla". Cosicché, non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255515). E la violazione è effettivamente insussistente, atteso che la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello e altri, Rv. 268965). Ne consegue, pertanto, che le statuizioni che afferiscono a ciascuno imputato conservano la loro autonomia, senza che gli eventuali vizi possano riverberarsi su quelle, parallele, relative a differenti posizioni. Cosicché, proprio alla luce della evidenziata autonomia, alcun interesse può ravvisarsi nella censura (sollevata dal ricorrente) diretta a far valere eventuali vizi relativi a profili che non attengono alla sua specifica posizione. Il ricorrente, in realtà, sotto tale profilo, ha dedotto che tale interesse sussisterebbe in ragione delle conseguenze extrapenali che discenderebbero dalla predetta omissione: dalla condanna per bancarotta fraudolenta deriva l'azione di risarcimento del danno che, in assenza delle relative statuizioni di condanna, non colpirebbe [OSCURATO:PERSONA], determinando un'alterazione delle conseguenze civilistiche potendo essere rivolta solamente ai danni del ricorrente, alterando il rapporto obbligatorio esistente tra i condebitori solidali. Tale circostanza è manifestamente infondata. Non solo perché l'adempimento (individuale) delle obbligazioni civili da parte del ricorrente non esclude la possibilità di agire in regresso nei confronti del coobbligato, ma anche in quanto la mancanza di specifiche statuizioni di condanna non esclude, in sé, la responsabilità del coobbligato, imponendo, solo, la necessità di agire autonomamente in sede civile. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Appare opportuno premettere che, sotto il profilo 4 processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254). Ebbene, la corte territoriale ha ritenuto sussistente le funzioni gestorie alla luce di una pluralità di condotte, tutte ritenute ugualmente significative e non contestate di ricorrente nella loro dimensione storica: la richiesta di emissione di fatture false, l'essere intervenuto nelle trattative per la vendita di beni strumentali, l'aver provveduto al pagamento e alla consegna delle buste paga, l'aver impartito ordini e direttive sul luogo di lavoro, l'aver ceduto ad altra società - della quale era amministratore - una pluralità di altri beni strumentali.In questo contesto, le dichiarazioni rese dal curatore (da leggere, peraltro, alla luce della sostanziale incompletezza del dato documentale, essa stessa funzionale ad impedire l'accertamento delle distrazioni operate), appaiono evidentemente non decisive. E ciò rende inammissibile anche la relativa censura. 2.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. È pur vero che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se, al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponde un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). Ma, in concreto, l'incontestato "svuotamento" della società (evidenziato dalla stessa corte territoriale nella valutazione delle attenuanti generiche) appare ricomprendere, in sé, l'esistenza di tale danno, implicitamente conseguente alla sostanziale assenza di attivo (sottesa al concetto stesso di svuotamento). 2.4. Il quarto attiene alle circostanze attenuanti generiche e valgono le medesime considerazioni già offerte in relazione alla posizione del coimputato. 2.5. Il quinto, in ultimo, afferente al trattamento sanzionatorio, è in parte sovrapponibile al primo motivo e, per la parte in cui deduce l'omessa motivazione, è inammissibile (in quanto dedotto per la prima volta in questa sede) e, comunque, manifestamente infondato, in quanto, seppur in relazione al profilo relativo alle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale (e, con esso, la Corte d'appello) ha fatto riferimento ai criteri ritenuti rilevanti ai fini della determinazione della pena (gravità del fatto, assenza di leale comportamento processuale e di segni di resipiscenza e particolare capacità a delinquere manifestata nella scientifica programmazione delle condotte distrattive). 3. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili