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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23593/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna con sentenza in data 30 aprile 2021 confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il tribunale di Bologna in data 15 settembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 628 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: - Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, il ricorrente si limita a riproporre, peraltro in modo generico, doglianze già dedotte in grado di appello e puntualmente disattese dal secondo giudice con motivazione priva dei vizi denunciati.

Infatti, preme rilevare come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità, che, pertanto, risultano insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Ebbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno argomentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando i plurimi precedenti penali e di polizia gravanti sull'imputato, i quali, avuto riguardo ai criteri ex art. 133 c.p., hanno determinato il rigetto del motivo di gravame sul punto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna con sentenza in data 30 aprile 2021 confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il tribunale di Bologna in data 15 settembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: - Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, il ricorrente si limita a riproporre, peraltro in modo generico, doglianze già dedotte in grado di appello e puntualmente disattese dal secondo giudice con motivazione priva dei vizi denunciati. Infatti, preme rilevare come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità, che, pertanto, risultano insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ebbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno argomentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando i plurimi precedenti penali e di polizia gravanti sull'imputato, i quali, avuto riguardo ai criteri ex art. 133 c.p., hanno determinato il rigetto del motivo di gravame sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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