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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1942

Cassazione n. 40170/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1942 avverso la sentenza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 1 ottobre 2020 del Tribunale di Palermo che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (capi a e b), 64,65,71,72 d.P.R. 380/2001 (capo c), 93,94,95 d.P.R. 380/2001 (capo d), accertati in Partinico il 28 ottobre 2017, deducendo l'erronea applicazione della legge penale.

Il Tribunale avrebbe dovuto subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusivamente realizzate.

2. Il ricorso è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata.

In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero; vedi Sez. 1, n. 6251 del 1994, Rv. 198876; così Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Santoro, Rv. 276889 -

01. Non risulta dalla sentenza impugnata che il Pubblico ministero di udienza chiese che la sospensione condizionale della pena fosse subordinata alla demolizione delle opere.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 17/09/2021.

Il C‘n\s,idikere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1942 avverso la sentenza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 1 ottobre 2020 del Tribunale di Palermo che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (capi a e b), 64,65,71,72 d.P.R. 380/2001 (capo c), 93,94,95 d.P.R. 380/2001 (capo d), accertati in Partinico il 28 ottobre 2017, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe dovuto subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusivamente realizzate. 2. Il ricorso è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata. In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero; vedi Sez. 1, n. 6251 del 1994, Rv. 198876; così Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Santoro, Rv. 276889 - 01. Non risulta dalla sentenza impugnata che il Pubblico ministero di udienza chiese che la sospensione condizionale della pena fosse subordinata alla demolizione delle opere. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/09/2021. Il C‘n\s,idikere estenso
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