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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28395/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23989/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) estratto dal registro INI-PEC e da REGINDE, rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LUCIAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 44, presso lo studio VIGLIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentate e dife se d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE POTENZA n. 332/2021 depositata il19.

2. 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il rag. [OSCURATO:PERSONA], insieme all'ing.

Petruzzi, espletava incarico come CTU nell'ambito del procedimento contenzioso civile n. 2233/1983 del Tribunale di Potenza depositando la relazione del 4.12.1991 e quindi le integrazioni del 4.3.1996 e del 4.12.1996, chiedendo con le parcelle presentate in base all'art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] la liquidazione per la sua quota del compenso di complessivi € 36.076,02, rapportato al valore dei beni mobili ed immobili che erano stati fatto oggetto di sequestro e che secondo le visure catastali relative alla proprietà dell'asserita società di fatto di impresa edilizia costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammontavano a £ 6.584.647.483, pari ad € 3.400.686,60.

Il Tribunale di Potenza con la sentenza parziale non definitiva del 28.6/28.9.2001 stabiliva i criteri logici e giuridici da utilizzare per distinguere per le categorie di beni già stimati quali considerare come ricompresi nella società di fatto e quali no, e con ordinanza del 24.1.2003 convocava i CTU Fusco e Petruzzelli affinché, uniformandosi ai criteri fissati nella sentenza parziale non definitiva, e tenendo conto delle relazioni già depositate, rideterminassero il valore della quota di compartecipazione al capitale della società di fatto di [OSCURATO:PERSONA].

Non avendo i CTU Fusco e Petruzzi depositato la relazione ulteriore loro richiesta per la mancata produzione ad opera delle parti di ulteriore documentazione riguardante il patrimonio della società di fatto, limitandosi a richiamare i precedenti elaborati, il Tribunale di Potenza con ordinanza del 16.7.2009 li sostituiva con i CTU Margiotta e [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita la loro relazione, pronunciava la sentenza definitiva n. 1225/2017 del 16.11.2017, poi confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.859/2019 del 10.12.2019.

Con decreti in data 16.11.2017 il Tribunale di Potenza liquidava in favore dei quattro ausiliari nominati il compenso di € 3.000,00 ciascuno, ponendone il pagamento a carico delle parti per metà ciascuna.

Avverso il suo decreto di liquidazione proponeva tempestiva opposizione al Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 il solo rag.

Fusco nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che si costituivano resistendo all'opposizione, e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che si costituivano resistendo all'opposizione, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che restavano invece contumaci.

Con ordinanza del 19.2.2021 il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Avverso tale ordinanza, non notificata, ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 della [OSCURATO:PERSONA], notificandolo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il 29.9/[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (risultata deceduta) ed il 22.9/2.10.2021 a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, e resistono con controricorso notificato il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Col primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea o falsa applicazione del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell'art. 2 della L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 319 e dell'art. 4 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. per non avere il Tribunale di Potenza ritenuto irrilevanti nel giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 le questioni inerenti alla validità dell'elaborato peritale.

Richiama il ricorrente l'ordinanza n. 5200 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione e la n. 22725/2018 che hanno affermato il principio che la dichiarazione di nullità della consulenza tecnica svolta compete in via esclusiva al giudice del merito e non può avvenire nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso.

Il motivo é manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata non ha affatto dichiarato la nullità degli elaborati del rag.

Fusco, in presenza della quale nessun compenso gli sarebbe spettato, essendosi limitata a definire deficitarie le relazioni svolte dal rag.

Fusco per la mancata risposta al quesito integrativo inerente alla stima del patrimonio della società di fatto costituita nel settore edilizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha indotto il Tribunale di Potenza per poter decidere in via definitiva a sostituire gli ausiliari originariamente nominati rag.

Fusco ed ing.

Petruzzi con i CTU Margiotta e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di rispondere al quesito integrativo sulla base dei criteri logici e giuridici indicati nella sentenza parziale non definitiva, basandosi comunque sulla stime già compiute dal rag.

Fusco e dall'ing.

Petruzzi, indicando quindi tale ragione non per negare il diritto al compenso del rag.

Fusco, ma per giustificare la mancata liquidazione del compenso nella superiore misura richiesta.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo che é stato oggetto di discussione tra le parti, ossia che le relazioni dei CTU Fusco e Petruzzi del 4.12.1991 e le integrazioni del 4.3.1996 e del 4.12.1996 non sono state inutili ai fini della decisione, in quanto nel richiedere con ordinanza del 24.1.2003 la relazione integrativa sul valore del patrimonio della sola società di fatto il Tribunale di Potenza ha chiesto dapprima ai suddetti professionisti e poi ai loro sostituti di tener conto delle stime dei beni mobili ed immobili già compiute dal rag.

Fusco e dall'ing.

Petruzzi nelle citate relazioni, oltre che dei criteri logici e giuridici stabiliti nella sentenza parziale non definitiva.

Anche questo motivo non merita accoglimento.

In realtà l'ordinanza impugnata non ha omesso di considerare il suddetto fatto, e come già indicato, ha ritenuto deficitaria ed insufficiente per la decisione, ma non nulla, o totalmente inutile, l'attività prestata dall'ausiliario rag.

Fusco, e per tale ragione ha ritenuto giustificata la liquidazione avvenuta di un compenso ridotto rispetto a quanto richiesto, ma non ha negato la sussistenza del diritto al compenso di € 3.000,00 oltre accessori già liquidato in suo favore, che sommato a quello liquidato all'ing.

Petruzzi determina una liquidazione complessiva di € 6.000,00 oltre accessori.

Il ricorso va quindi respinto e [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23989/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) estratto dal registro INI-PEC e da REGINDE, rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LUCIAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 44, presso lo studio VIGLIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentate e dife se d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE POTENZA n. 332/2021 depositata il19. 2. 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il rag. [OSCURATO:PERSONA], insieme all'ing. Petruzzi, espletava incarico come CTU nell'ambito del procedimento contenzioso civile n. 2233/1983 del Tribunale di Potenza depositando la relazione del 4.12.1991 e quindi le integrazioni del 4.3.1996 e del 4.12.1996, chiedendo con le parcelle presentate in base all'art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] la liquidazione per la sua quota del compenso di complessivi € 36.076,02, rapportato al valore dei beni mobili ed immobili che erano stati fatto oggetto di sequestro e che secondo le visure catastali relative alla proprietà dell'asserita società di fatto di impresa edilizia costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammontavano a £ 6.584.647.483, pari ad € 3.400.686,60. Il Tribunale di Potenza con la sentenza parziale non definitiva del 28.6/28.9.2001 stabiliva i criteri logici e giuridici da utilizzare per distinguere per le categorie di beni già stimati quali considerare come ricompresi nella società di fatto e quali no, e con ordinanza del 24.1.2003 convocava i CTU Fusco e Petruzzelli affinché, uniformandosi ai criteri fissati nella sentenza parziale non definitiva, e tenendo conto delle relazioni già depositate, rideterminassero il valore della quota di compartecipazione al capitale della società di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. Non avendo i CTU Fusco e Petruzzi depositato la relazione ulteriore loro richiesta per la mancata produzione ad opera delle parti di ulteriore documentazione riguardante il patrimonio della società di fatto, limitandosi a richiamare i precedenti elaborati, il Tribunale di Potenza con ordinanza del 16.7.2009 li sostituiva con i CTU Margiotta e [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita la loro relazione, pronunciava la sentenza definitiva n. 1225/2017 del 16.11.2017, poi confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.859/2019 del 10.12.2019. Con decreti in data 16.11.2017 il Tribunale di Potenza liquidava in favore dei quattro ausiliari nominati il compenso di € 3.000,00 ciascuno, ponendone il pagamento a carico delle parti per metà ciascuna. Avverso il suo decreto di liquidazione proponeva tempestiva opposizione al Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 il solo rag. Fusco nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che si costituivano resistendo all'opposizione, e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che si costituivano resistendo all'opposizione, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che restavano invece contumaci. Con ordinanza del 19.2.2021 il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. Avverso tale ordinanza, non notificata, ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 della [OSCURATO:PERSONA], notificandolo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il 29.9/[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (risultata deceduta) ed il 22.9/2.10.2021 a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, e resistono con controricorso notificato il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea o falsa applicazione del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell'art. 2 della L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 319 e dell'art. 4 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. per non avere il Tribunale di Potenza ritenuto irrilevanti nel giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 le questioni inerenti alla validità dell'elaborato peritale. Richiama il ricorrente l'ordinanza n. 5200 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione e la n. 22725/2018 che hanno affermato il principio che la dichiarazione di nullità della consulenza tecnica svolta compete in via esclusiva al giudice del merito e non può avvenire nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso. Il motivo é manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata non ha affatto dichiarato la nullità degli elaborati del rag. Fusco, in presenza della quale nessun compenso gli sarebbe spettato, essendosi limitata a definire deficitarie le relazioni svolte dal rag. Fusco per la mancata risposta al quesito integrativo inerente alla stima del patrimonio della società di fatto costituita nel settore edilizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha indotto il Tribunale di Potenza per poter decidere in via definitiva a sostituire gli ausiliari originariamente nominati rag. Fusco ed ing. Petruzzi con i CTU Margiotta e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di rispondere al quesito integrativo sulla base dei criteri logici e giuridici indicati nella sentenza parziale non definitiva, basandosi comunque sulla stime già compiute dal rag. Fusco e dall'ing. Petruzzi, indicando quindi tale ragione non per negare il diritto al compenso del rag. Fusco, ma per giustificare la mancata liquidazione del compenso nella superiore misura richiesta. Col secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo che é stato oggetto di discussione tra le parti, ossia che le relazioni dei CTU Fusco e Petruzzi del 4.12.1991 e le integrazioni del 4.3.1996 e del 4.12.1996 non sono state inutili ai fini della decisione, in quanto nel richiedere con ordinanza del 24.1.2003 la relazione integrativa sul valore del patrimonio della sola società di fatto il Tribunale di Potenza ha chiesto dapprima ai suddetti professionisti e poi ai loro sostituti di tener conto delle stime dei beni mobili ed immobili già compiute dal rag. Fusco e dall'ing. Petruzzi nelle citate relazioni, oltre che dei criteri logici e giuridici stabiliti nella sentenza parziale non definitiva. Anche questo motivo non merita accoglimento. In realtà l'ordinanza impugnata non ha omesso di considerare il suddetto fatto, e come già indicato, ha ritenuto deficitaria ed insufficiente per la decisione, ma non nulla, o totalmente inutile, l'attività prestata dall'ausiliario rag. Fusco, e per tale ragione ha ritenuto giustificata la liquidazione avvenuta di un compenso ridotto rispetto a quanto richiesto, ma non ha negato la sussistenza del diritto al compenso di € 3.000,00 oltre accessori già liquidato in suo favore, che sommato a quello liquidato all'ing. Petruzzi determina una liquidazione complessiva di € 6.000,00 oltre accessori. Il ricorso va quindi respinto e [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 d
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