CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 16 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Genova il 26 settembre 2024, ha rideterminato in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del fatto a lui ascritto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatti commessi in Chiavari il 9 settembre 2023. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la determinazione del trattamento sanzionatorio nella misura del massimo edittale del reato riqualificato, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello valorizzato ai fini della quantificazione della pena, pur riqualificando il fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il grado di purezza della sostanza, pari a 53,414 grammi, e la circostanza che il reato per cui si procede è stato commesso durante l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione disposta in altro giudizio (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M