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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35570/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una unica doglianza ( riferita alla tenuta motivazionale e alla corretta valutazione in diritto spesa in appello in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti atipiche) reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( facendo leva sui precedenti, anche per fatti gravi e specifici, del ricorrente) così da porre la decisione al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una unica doglianza ( riferita alla tenuta motivazionale e alla corretta valutazione in diritto spesa in appello in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti atipiche) reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( facendo leva sui precedenti, anche per fatti gravi e specifici, del ricorrente) così da porre la decisione al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 35570/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris