CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile; Considerato, infatti, che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato; Ritenuto, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza di Ancona nel respingere il suo reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato la sua domanda di liberazione anticipata con riferimento al semestre di detenzione maturato dal 25 ottobre 2021 al 25 ottobre 2022, a causa della sanzione disciplinare (sette giorni di esclusione dalle attività in comune) inflittagli per avere cercato di introdurre nel carcere un telefono cellulare celato all'interno di un barattolo di miele contenuto in un pacco speditogli dalla madre; Considerato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione esaustiva e non manifestamente logica, ha considerato tale condotta ostativa alla concessione del beneficio, tenuto conto che il condannato non ha proposto reclamo avverso la sanzione disciplinare e che il fatto riveste anche rilievo penale; Rilevato, al riguardo, che il ricorrente lamentando il vizio di motivazione sollecita, in realtà, un nuovo ed inammissibile apprezzamento finalizzato a neutralizzare la valenza negativa della condotta presa in esame nel provvedimento impugnato, trattandosi di valutazione riservata al giudice del merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 m