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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17114/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha applicato la detenzione domiciliare ed ha, invece, rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena dì anni due e mesi due di reclusione, inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta, risalente al 2017, di cui alla sentenza del 16/10/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]°, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la inesistenza del debito, coincidente con la ritenuta distrazione, del quale viene sottolineata - ad opera del Tribunale di sorveglianza - la mancata presa di coscienza.

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha evidenziato l'assenza di concrete iniziative risarcitorie, senza però valutarne la effettiva praticabilità, visto che esse - ferma la censura circa l'insussistenza del contestato debito - dovrebbero passare al vaglio della curatela fallimentare.

3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come - grazie alle indagini svolte dall'U.E.P.E. - possa evincersi il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto non manifesta coscienza critica del reato, né alcun interesse nei confronti dei creditori.

In ragione di ciò, si è ritenuto impossibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita.

Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive, visto che l'argomento principe dell'impugnazione è rappresentato dalla contestazione del dato oggettivo esistente in atti, ossia l'entità della distrazione in relazione alla quale è intervenuta la condanna.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha applicato la detenzione domiciliare ed ha, invece, rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena dì anni due e mesi due di reclusione, inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta, risalente al 2017, di cui alla sentenza del 16/10/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]°, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la inesistenza del debito, coincidente con la ritenuta distrazione, del quale viene sottolineata - ad opera del Tribunale di sorveglianza - la mancata presa di coscienza. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha evidenziato l'assenza di concrete iniziative risarcitorie, senza però valutarne la effettiva praticabilità, visto che esse - ferma la censura circa l'insussistenza del contestato debito - dovrebbero passare al vaglio della curatela fallimentare. 3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come - grazie alle indagini svolte dall'U.E.P.E. - possa evincersi il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto non manifesta coscienza critica del reato, né alcun interesse nei confronti dei creditori. In ragione di ciò, si è ritenuto impossibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita. Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive, visto che l'argomento principe dell'impugnazione è rappresentato dalla contestazione del dato oggettivo esistente in atti, ossia l'entità della distrazione in relazione alla quale è intervenuta la condanna. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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