CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 31877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24836-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1296/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 2525/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] IRAP R.G.N.24836/2022 Cron. Rep. Ud04/11/2025 - Con sentenza del 12 aprile 2022, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva l’opposizione proposta dall’INPS avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato già dipendente dell’INPDAP poi transitato nei ruoli dell’INPS, per il pagamento delle somme trattenute dall’INPS a titolo di recupero dell’IRAP sui compensi professionali corrisposti al medesimo dal 1° luglio 2010 al 31.12.2012, trattenuta, a detta di questi, operata illegittimamente per non essere l’IRAP riconducibile agli oneri riflessi riversati sui professionisti dipendenti dell’Istituto e trattandosi di un’imposta gravante per intero sul datore di lavoro. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni devono dapprima quantificare le somme che restano a loro carico a titolo di IRAP, rendendole indisponibili mediante apposito accantonamento e solo successivamente possono procedere al pagamento dei compensi professionali da corrispondere peraltro al netto degli oneri assicurativi e previdenziali (citava Cass. n. 21398/2019 che, sia pure in relazione all’incentivo di cui all’art. 18 l. n. 109/1994, formulava affermazioni di principio ritenute comuni alla controversia di che trattasi); che, qualora la prima operazione, ovvero la quantificazione delle somme da pagare da parte dell’Istituto a titolo di IRAP e il loro necessario accantonamento con vincolo di indisponibilità, non fosse stata compiuta, il datore di lavoro poteva pur sempre provvedere al recupero ex post delle somme erroneamente corrisposte al dipendente e invece “da trattenere” in quanto indisponibili e destinate a far fronte all’IRAP. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Cipriani, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS. - Il controricorrente ha poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, d.lgs. n. 446/1997 e 1, comma 208, l. n. 266/2005, imputa alla Corte territoriale di aver posto di fatto l’onere connesso al pagamento dell’IRAP a carico degli avvocati dipendenti, consentendo la trattenuta, dalle competenze retributive loro spettanti, di un importo pari all’imposta dovuta dall’INPS, giacché se nel fondo destinato alle incentivazioni dell’avvocatura interna le relative somme confluiscono al lordo degli oneri fiscali e previdenziali o oneri riflessi (art. 1, comma 208, l. n. 266/2005) a carico del dipendente, non appare giustificabile, poiché in violazione dell’art. 3, d.lgs. n. 446/1997 distrarre da quel fondo somme destinate al pagamento degli oneri IRAP gravanti esclusivamente sul datore di lavoro e insuscettibili di essere traslati sul dipendente secondo quanto sancito dalla pronunzia del Consiglio di Stato n. 4970/2017 e tenuto conto che diversamente dall’art. 1, comma 198, l. n. 266/2005,applicabile ai soli Enti locali, il comma 208 non richiama l’IRAP ai predetti fini. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, 9, d.l. n. 90/2014, conv., con modif., nella l. n. 114/2014 e, conseguentemente, 3 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici del 12.2.1999, 6, comma 1, del CCNI relativo all’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli Enti pubblici non economici dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e 2077 e 1372 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso le norme sulla retribuzione dei lavoratori subordinati, non considerandone la fonte legale e contrattuale vincolante per il datore di lavoro, non facendo alcuna di quelle norme riferimento all’IRAP,che non costituisce un onere riflesso. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e 115 e 116 c.p.,c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver fondato la propria decisione sull’assunto per cui i compensi corrisposti agli avvocati dipendenti avessero superato il limite massimo previsto e causato uno squilibrio o disavanzo nel bilancio dell’INPS, assunto solo enunciato dall’Istituto, contestato dal ricorrente e rimasto non provato. - Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 10404/2025, poi ribadito da Cass. n. 10862/2025 e successive pronunzie, alle cui argomentazioni si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per riportare qui i soli principi di diritto ivi posti, per cui: - “Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del CCNI dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli Enti pubblici economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL 16.2.19, dell’art. 1, comma 208, l. n. 266/2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 conv., con modif, nella l. n. 114/2014, all’avvocatura interna dell’INPS hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può far gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né in via indiretta, né riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva e al regolamento dell’Istituto, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali”. - “La P.A. datrice di lavoro può utilizzare per corrispondere all’Erario l’IRAP dovuta sulle retribuzioni dei suoi avvocati interni, le risorse presenti nel fondo esistente per pagare tali avvocati, per la parte in cui esse superino i limiti della retribuzione di detti dipendenti fissati dalla vigente normativa imperativa, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno e, ove queste somme non siano sufficienti, ulteriori risorse proprie esterne a questo fondo.” - “L’azione esercitata dagli avvocati dipendenti dell’INPS per ottenere il pagamento dei compensi loro dovuti ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del CCNI dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli Enti pubblici economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL 16.2.19, dell’art. 1, comma 208, l. n. 266/2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 conv., con modif, nella l. n. 114/2014 è azione di adempimento. Pertanto il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento, totale o inesatto, della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dall’impossibilità dello stesso per causa non imputabile, senza che alcun rilievo assumano la normativa sulla contabilità pubblica e quella concernente la formazione dei fondi di bilancio e la distribuzione delle risorse ad essi destinate, la cui violazione può eventualmente originare una responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l’abbiano causata” - “Gli importi dovuti ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del CCNI dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli Enti pubblici economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL 16.2.19, dell’art. 1, comma 208, l. n. 266/2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 conv., con modif, nella l. n. 114/2014 all’avvocatura interna dell’INPS spettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno. Peraltro essi non possono comunque superare i limiti all’erogazione di somme stabiliti da disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno, impongano vincoli alla capacità di spesa della P.A. che impediscono ab initio ed ex ante il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato ammontare, che non è valicabile: tali limiti possono essere fissati direttamente dalla legge in via inderogabile e determinata, nel qual caso possono essere conosciuti d’ufficio dal giudice adito per l’adempimento in base al principio iura novit curia o essere individuati dalla medesima P.A., con atti organizzativi interni, la cui sussistenza però va allegata e dimostrata dall’ente, che ne eccepisca la concreta vigenza” - “Una volta accertata l’esistenza del diritto dell’avvocato dipendente dell’INPS al pagamento di un compenso professionale ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del CCNI dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli Enti pubblici economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL 16.2.19, dell’art. 1, comma 208, l. n. 266/2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 conv., con modif, nella l. n. 114/2014, sulla base di previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme in questione sono da considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell’IRAP , che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla all’avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di contabilità pubblica edi redazione dei bilanci, la violazione della quale può semmai rilevare sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario, del dipendente che l’abbiano causata; infatti l’accantonamento della menzionata imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria in esame è consentito solo se le risorse complessive ivi allocate superino o i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o, qualora siffatti limiti no esistano o non siano stati allegati e dimostrati, l’ammontare complessivo di tale credito, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell’ente.” - La sentenza impugnata non è conforme al citato orientamento perché la Corte territoriale, svolgendo considerazioni analoghe a quelle già vagliate da questa Corte con l’ordinanza n. 10862/2025, ha valorizzato il solo mancato accantonamento delle somme destinate al pagamento dell’IRAP e non ha verificato la ricorrenza delle ulteriori condizioni, riassunte nei principi di diritto sopra enunciati, che legittimano la detrazione e, in particolare, la presenza di limiti legali o contrattuali da rispettare al momento della costituzione del fondo. - Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità ai principi di diritto suddetti, disponendo altresì in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza i