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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01634/2026

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ancelleria SENTENZA Oggi, 15 GER 223 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per il nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 per aver indebitamente percepito dall'Inps somme di denaro, a titolo di reddito di cittadinanza dell'importo complessivo di euro quattromila. 2.Avverso tale ultimo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.

3. Nel primo deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad affermare che "gli elementi offerti dall'odierna vicenda non consentono un positivo giudizio in ordine alla richiesta formulata dalla difesa", senza tuttavia specificare quali elementi ostativi siano stati ritenuti rilevanti.

Secondo la difesa, i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. erano pienamente sussistenti, in quanto il fatto contestato presenta una minima offensività sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, come dimostrato dalla condotta riparatoria consistente nell'integrale restituzione delle somme indebitamente percepite.

Inoltre, la ricorrente non risulta gravata da precedenti penali, ha tenuto una condotta non abituale e ha manifestato volontà di riparazione già prima della celebrazione del giudizio di primo grado.

La Corte territoriale, pur richiamando genericamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non ha indicato alcun elemento concreto da cui desumere la gravità del fatto, trascurando che il primo giudice aveva applicato il minimo edittale e riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

4. Nel secondo motivo censura la nullità della sentenza per omessa valutazione di prova decisiva e mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

La ricorrente evidenzia che la Corte di appello non ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa, attestante i pagamenti effettuati per la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite.

Tale produzione, allegata per il principio di autosufficienza, era finalizzata a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della nuova cornice edittale, della non abitualità della condotta e della riparazione del danno.

L'omessa valutazione di tale prova, ritenuta decisiva, ha impedito alla Corte di apprezzare elementi idonei a fondare il giudizio di particolare tenuità del fatto, con conseguente vizio motivazionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato Giova ricordare che l'art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

E, dunque, oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), la norma richiede (congiuntamente e non alternativamente, come sì desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta).

Il primo degli «indici-criteri» (così li definisce la relazione allegata al decreto legislativo che ha introdotto l'istituto) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due «indici-requisiti» (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022).

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici- requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista l'«indice-criterio» della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Tanto premesso, la Corte territoriale ha del tutto omesso di rispondere a questo motivo di appello, dando così luogo ai vizi di cui l'imputata si duole e che impongono l'annullamento con rinvio della decisione avversata.

2. Per questi motivi la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ancelleria SENTENZA Oggi, 15 GER 223 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per il nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 per aver indebitamente percepito dall'Inps somme di denaro, a titolo di reddito di cittadinanza dell'importo complessivo di euro quattromila. 2.Avverso tale ultimo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad affermare che "gli elementi offerti dall'odierna vicenda non consentono un positivo giudizio in ordine alla richiesta formulata dalla difesa", senza tuttavia specificare quali elementi ostativi siano stati ritenuti rilevanti. Secondo la difesa, i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. erano pienamente sussistenti, in quanto il fatto contestato presenta una minima offensività sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, come dimostrato dalla condotta riparatoria consistente nell'integrale restituzione delle somme indebitamente percepite. Inoltre, la ricorrente non risulta gravata da precedenti penali, ha tenuto una condotta non abituale e ha manifestato volontà di riparazione già prima della celebrazione del giudizio di primo grado. La Corte territoriale, pur richiamando genericamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non ha indicato alcun elemento concreto da cui desumere la gravità del fatto, trascurando che il primo giudice aveva applicato il minimo edittale e riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 4. Nel secondo motivo censura la nullità della sentenza per omessa valutazione di prova decisiva e mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La ricorrente evidenzia che la Corte di appello non ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa, attestante i pagamenti effettuati per la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite. Tale produzione, allegata per il principio di autosufficienza, era finalizzata a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della nuova cornice edittale, della non abitualità della condotta e della riparazione del danno. L'omessa valutazione di tale prova, ritenuta decisiva, ha impedito alla Corte di apprezzare elementi idonei a fondare il giudizio di particolare tenuità del fatto, con conseguente vizio motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato Giova ricordare che l'art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». E, dunque, oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), la norma richiede (congiuntamente e non alternativamente, come sì desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta). Il primo degli «indici-criteri» (così li definisce la relazione allegata al decreto legislativo che ha introdotto l'istituto) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due «indici-requisiti» (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici- requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista l'«indice-criterio» della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Tanto premesso, la Corte territoriale ha del tutto omesso di rispondere a questo motivo di appello, dando così luogo ai vizi di cui l'imputata si duole e che impongono l'annullamento con rinvio della decisione avversata. 2. Per questi motivi la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma,