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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13005/2022

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ato la seguente SENTENZA Iv sul ricorso iscritto al n. 29534 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, è elettivamente domiciliato; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], n. 278/1/2016, depositata in data 20 settembre 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla legge n. 176/2020, nonchè dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito dalla legge n. 126/2021, senza l'intervento in presenza del Pubblico Ministero e delle parti, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale, relativamente all'anno di imposta 2009, aveva contestato l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, l'omessa dichiarazione di operazioni effettuate in annualità precedenti con Iva a esigibilità differita e l'omessa dichiarazione di operazioni con Iva esigibile nell'anno, richiedendo, quindi, una maggiore Ires e Iva; successivamente, l'avviso di accertamento era stato, altresì, notificato, a titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo n. 472/1997, ai trust, in persona dei relativi trustee, nonché a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla società Tecno.geo s.r.I.; avverso l'avviso di accertamento tutti i responsabili in solido avevano proposto distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine che, previa riunione, li aveva rigettati; avverso la sentenza del giudice di primo grado i contribuenti avevano proposto appello congiuntamente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello.

Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tecno.geo s.r.I., CR Trust, INV 1 Trust e VIC 1 Trust, affidato a dieci motivi di censura, illustrato con successiva memoria. l'Agenzia delle entrate non si è costituta ma ha partecipato alla discussione in pubblica udienza.

Con atto del 5 giugno 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di avere presentato domanda di definizione delle liti fiscali agevolata della presente controversia, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 119/2018, ed ha chiesto pronunciarsi la sospensione del giudizio.

Questa Corte, preso atto della suddetta comunicazione, ha quindi pronunciato sentenza parziale n. 14978/2020, con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo relativamente alla sola pretesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed ha esaminato i motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti che non avevano proposto la domanda di definizione agevolata ed avevano, altresì, dichiarato di avere interesse alla decisione di merito.

Ragioni della decisione La presente controversia ha riguardo unicamente alla pretesa fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata definita la posizione degli altri ricorrenti con la pronuncia parziale di questa Corte n. 14978/2020.

Ciò precisato, va preso atto che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge m. 119/2018, trasmessa all'Agenzia delle entrate, nonché della documentazione comprovante il pagamento della prima rata di quanto dovuto.

Va quindi precisato che, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13, l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali e che, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le h

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Iv sul ricorso iscritto al n. 29534 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, è elettivamente domiciliato; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], n. 278/1/2016, depositata in data 20 settembre 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla legge n. 176/2020, nonchè dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito dalla legge n. 126/2021, senza l'intervento in presenza del Pubblico Ministero e delle parti, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale, relativamente all'anno di imposta 2009, aveva contestato l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, l'omessa dichiarazione di operazioni effettuate in annualità precedenti con Iva a esigibilità differita e l'omessa dichiarazione di operazioni con Iva esigibile nell'anno, richiedendo, quindi, una maggiore Ires e Iva; successivamente, l'avviso di accertamento era stato, altresì, notificato, a titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo n. 472/1997, ai trust, in persona dei relativi trustee, nonché a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla società Tecno.geo s.r.I.; avverso l'avviso di accertamento tutti i responsabili in solido avevano proposto distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine che, previa riunione, li aveva rigettati; avverso la sentenza del giudice di primo grado i contribuenti avevano proposto appello congiuntamente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tecno.geo s.r.I., CR Trust, INV 1 Trust e VIC 1 Trust, affidato a dieci motivi di censura, illustrato con successiva memoria. l'Agenzia delle entrate non si è costituta ma ha partecipato alla discussione in pubblica udienza. Con atto del 5 giugno 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di avere presentato domanda di definizione delle liti fiscali agevolata della presente controversia, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 119/2018, ed ha chiesto pronunciarsi la sospensione del giudizio. Questa Corte, preso atto della suddetta comunicazione, ha quindi pronunciato sentenza parziale n. 14978/2020, con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo relativamente alla sola pretesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed ha esaminato i motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti che non avevano proposto la domanda di definizione agevolata ed avevano, altresì, dichiarato di avere interesse alla decisione di merito. Ragioni della decisione La presente controversia ha riguardo unicamente alla pretesa fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata definita la posizione degli altri ricorrenti con la pronuncia parziale di questa Corte n. 14978/2020. Ciò precisato, va preso atto che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge m. 119/2018, trasmessa all'Agenzia delle entrate, nonché della documentazione comprovante il pagamento della prima rata di quanto dovuto. Va quindi precisato che, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13, l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali e che, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le h
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