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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15960/2026

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icorrente e controricorrente al ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 44/2024 depositatail 11/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 11.1.2024 la Corte d’Appello di Genova rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Massa e con la quale era stata accolta ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta alla declaratoria di inefficaciaex art.2901 c.c. dell’atto di ‘cessione di diritti immobiliari’ in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore di [OSCURATO:PERSONA].L’appellante aveva contestato la decisione del giudice di primo gradoritenendo non sussistenti i presupposti di cui alla citata norma quanto, inparticolare, alla qualificazione dell’atto di cessione come donazione modaleed alla valutazione degli elementi istruttori riguardanti il pregiudizioarrecato dall’atto stesso e la relativa consapevolezza in capo al cedente edalla cessionaria.L’appellato, costituitosi, aveva insistito nel rigetto dell’appello ed avevachiesto, in via incidentale, che venisse riconosciuta la nullità dell’atto dicessione in oggetto come da domanda già proposta in primo grado eritenuta assorbita in sede di decisione.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ladeclaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c dell’atto di cessione confermavala sentenza del Tribunale di Massa rigettando l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentalesubordinato all’eventuale accoglimento del ricorso principale di RaitiGiancarlo Sergio.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso adesivo alla difesa delricorrente.Numero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026memoria ex art.378 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degliartt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. in riferimento agli artt. 782 e 793 c.c.ed all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Nullità della sentenza per violazionedegli art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.

Omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le partiin relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..» con riferimento alla qualificazionegiuridica del contratto stipulato in data 10.10.2014.In particolare, il ricorrente contesta la qualificazione svolta da parte delgiudice del gravame dell’atto di cessione di diritti immobiliari ritenendoche tale atto non possa ritenersi donazione modale.Assume infatti che non può esservi donazione in presenza di un'incertezzaobiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario nonché di unacorrelativa incertezza caratterizzante il rapporto tra il valore complessivodelle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimonialeceduto in corrispettivo del vitalizio.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso propone alla Corte una pluralità di censure e ciòcontrasta con il principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazionee con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al qualeuna simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un’esposizionechiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne(o quantomeno da non renderne difficoltosa) l'individuazione, riversaimpropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'internoNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cuiall’art. 360, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. (per tutte Cass. Sez.

U n. 9100/2015).In secondo luogo, il motivo mira sostanzialmente a mettere in discussionel’attività valutativa dei giudici di merito rispetto alle risultanze istruttorie,senza considerare che l’errore di valutazione – investendol'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto alfatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità,poiché integra un accertamento di fatto riservato al giudice del merito (explurimis, Cass. 11863/2018, Cass. n.29404/2017, Cass. n.16056/2016,Cass. n.7099/22).Il ricorrente, infatti, premessa l’esatta ricostruzione da parte del giudicedel gravame delle differenze esistenti tra vitalizio e donazione, si duole delfatto che ‘il processo logico, deliberativo e motivazionale della Corteterritoriale appare gravemente viziato’ perché si sarebbe infondatamenteritenuta una macroscopica sproporzione tra le prestazioni reciprocamentedovute dei contraenti ed un legame affettivo tra i medesimi chegiustificava una donazione.Orbene, sebbene tenti di affermare l’erronea sussunzione della fattispecieconcreta in quella astratta indicata dalla corte territoriale, il ricorrente inrealtà contesta l’apprezzamento delle risultanze di fatto come svolto daigiudici di merito, con particolare riferimento alla sussistenza dell’asseritasproporzione tra le prestazioni, al valore dell’immobile ed al legameaffettivo affermato dal giudice del gravame tra i contraenti.Analogamente anche la deduzione della violazione dell’art. 360 n.4 e n.5c.p.c. con le medesime argomentazioni risulta inammissibile.Infatti l’erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigmadell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omessoNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né inquello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132,n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass. n.23153/2018, Cass.n.11892/2016), sia perché la contestazione dellapersuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione dellerisultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non piùcensurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5)c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimetterein discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità(ex plurimis Cass. n.11863/2018, Cass.n.29404/2017, Cass.n.6056/2016,Cass.n.7099/22).Né può ravvisarsi il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, 2 comma n.4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. che sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito,percorso argomentativo che nella specie è chiaro e logico.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia « Violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 cc e degli artt. 115 e 116 cpc in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c..

Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132c.p.c., comma 1^, n. 4 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c..

Omesso esamedi un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti per laNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 cpc.» conriferimento al presupposto dell’eventus damni.Con il terzo motivo denunzia la sentenza impugnata per «Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2901 c.c.e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Nullitàdella sentenza per violazione dell'art. 132, 2^ comma, n. 4 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.» con riferimento al consilium fraudis.Con il quinto motivo denunzia la «Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cc e degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1^, n. 4in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c..» con riferimento ai rapporti tra cedentee cessionaria.Con il settimo motivo denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cc e degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. conriferimento all’onere probatorio.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Parte ricorrente lamenta l’erroneo apprezzamento da parte del giudice delmerito degli elementi istruttori allegati in causa contestando il percorsomotivazionale svolto ed offrendo una ricostruzione diversa dell’interafattispecie.Ciò sia sotto il profilo dell’assenza per il creditore di un effettivopregiudizio derivante dall’atto di cessione stipulato in considerazionedell’esistenza di altri beni immobili in propria disponibilità (che benavrebbero potuto soddisfare le ragioni dell’appellato), sia ritenendo che lerisultanze probatorie indicate dal giudice del gravame a fondamento dellaconsapevolezza in capo al cedente ed alla cessionaria dell’esistenza diNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026crediti, seppur litigiosi, in capo all’appellato non fossero adeguatamentetali ed alla luce degli oneri probatori facenti capo a ciascuna parte.La corte territoriale, tuttavia, ha fatto buon governo dei principigiurisprudenziali in tema di prova nella materia in oggetto atteso che inmerito all’eventus damni ha indicato che a fronte di un credito di oltreeuro 200.000 ‘sarebbe stato certamente onere del [OSCURATO:PERSONA] e dimostrare che il proprio patrimonio fosse capiente esufficiente a garantire l’esecuzione del credito azionato.

Ciò, tuttavia, eglinon ha fatto, essendosi limitato all’atto della costituzione ad affermare,anzi, di non percepire alcun reddito da anni, e di non avere disponibilitàfinanziarie per garantirsi un’assistenza costante e continuativa, per poisolo in memoria istruttoria produrre una C.T.U. contabile, tesa adimostrare la sua titolarità di altri beni immobili astrattamente idonei adesser aggrediti esecutivamente e quindi a soddisfare le esigenze delcreditore.

Al riguardo, tuttavia, ritiene la Corte di dover rilevare, dal puntodi vista processuale, che sarebbe stato specifico onere dell’alloraconvenuto tempestivamente dedurre e contestare, mediante le relativeproduzioni, la non sussistenza del requisito in esame, così come ha giàeccepito il Giudice di primo grado, sicché effettivamente la CTU “Martini”prodotta solo in sede di memorie istruttorie non può sopperire a difesenon tempestivamente allegate.

In ogni caso, anche a volerla ritenereammissibile, è agevole rilevare che si tratta di CTU resa tra parti diversein altro giudizio e che risale inoltre al 2009 sicché non appare affattoidonea a fotografare la situazione patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA]-padre al momentodell’atto dispositivo contestato, posto in essere cinque anni dopo (2014), equindi in un lasso temporale significativamente successivo in cui nullagarantisce che sia rimasto tutto immutato.’Numero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il giudice del gravame ha dunque valorizzato, con apprezzamento noncensurabile in questa sede, gli elementi probatori versati in atti in meritoalle disponibilità economiche del cedente.Quanto al consilium fraudis la sentenza gravata dà atto che con l’appellointerposto l’appellante lamentava esclusivamente che, trattandosi dicredito sorto dopo la stipulazione dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il creditoredoveva provare la dolosa preordinazione della cessione in dannodell’appellato.Né, in questa sede il ricorrente riporta gli specifici passaggi dell’atto diappello in cui contesta di aver negato anche la mera conoscenza delleragioni creditorie dell’attore in primo grado.Quanto invece ai rapporti tra cedente e cessionaria la corte territorialerichiama le argomentazioni svolte nel giudizio di separazione dal giudiced’appello e di cui alla sentenza n.82/2013 della Corte Appello Genova nellaquale si dà atto anche della dichiarazione dell’odierno ricorrente a fondarela relazione extraconiugale del cedente.Con riferimento, dunque, a tutti tali motivi deve ribadirsi cheè inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme.’ Nell’ambito del sindacato di legittimità infatti ‘non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024,Cass. n.32505/2023).Con il quarto motivo il ricorrente denunzia «Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto ed in particolare degli artt. 2901 c.c. e 115 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art. 360 n. 5c.p.c.» con riferimento alla ritenuta posteriorità del credito.Con l’ottavo motivo denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art.2901 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1^, n. 4 in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c..

Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti per la violazione dell'art. 2901 c.c. in relazioneall'art. 360 n. 5 cpc. » con riferimento all’esistenza del credito.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.Correttamente, il giudice del gravame ha ritenuto che l’esistenza delcredito dovesse prescindere dalla data del suo effettivo accertamentogiudiziale atteso che anche solo la pendenza tra comunisti di reciprocheposizioni creditorie che necessitavano di rendiconto rendeva comunquerelativa statuizione.La produzione, invece, di ulteriori documenti (relativi all’assegnazione insede esecutiva di somme spettanti ai creditori procedenti [OSCURATO:PERSONA] eStocchi Rianna) successivi alla data di precisazione delle conclusioni(6.10.2023) innanzi alla Corte d’Appello di Genova non può in questasede, di mera legittimità, essere esaminata.Con il sesto motivo il ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..» ritenendo che laNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026qualificazione dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] effettuata dai giudici di meritonon fosse stata dedotta dall’attore.Il motivo è infondato.La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice exart. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento aquello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che invia subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intendeconseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dalconvenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente oimplicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano statiallegati quali "causa petendi" dell'esperita azione,una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.Orbene, nella specie i giudici di merito si sono limitati ad esaminare leclausole contrattuali unitamente agli ulteriori elementi probatori in atti.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorsoprincipale.Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentemente assorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], seguono lasoccombenza.Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in viaprincipale e incidentale, e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale al pagamentoNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente e ricorrente incidentaleEnrico [OSCURATO:PERSONA].

Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, e lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente e controricorrente al ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 44/2024 depositatail 11/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 11.1.2024 la Corte d’Appello di Genova rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Massa e con la quale era stata accolta ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta alla declaratoria di inefficaciaex art.2901 c.c. dell’atto di ‘cessione di diritti immobiliari’ in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore di [OSCURATO:PERSONA].L’appellante aveva contestato la decisione del giudice di primo gradoritenendo non sussistenti i presupposti di cui alla citata norma quanto, inparticolare, alla qualificazione dell’atto di cessione come donazione modaleed alla valutazione degli elementi istruttori riguardanti il pregiudizioarrecato dall’atto stesso e la relativa consapevolezza in capo al cedente edalla cessionaria.L’appellato, costituitosi, aveva insistito nel rigetto dell’appello ed avevachiesto, in via incidentale, che venisse riconosciuta la nullità dell’atto dicessione in oggetto come da domanda già proposta in primo grado eritenuta assorbita in sede di decisione.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ladeclaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c dell’atto di cessione confermavala sentenza del Tribunale di Massa rigettando l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentalesubordinato all’eventuale accoglimento del ricorso principale di RaitiGiancarlo Sergio.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso adesivo alla difesa delricorrente.Numero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026memoria ex art.378 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degliartt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. in riferimento agli artt. 782 e 793 c.c.ed all'art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazionedegli art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le partiin relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..» con riferimento alla qualificazionegiuridica del contratto stipulato in data 10.10.2014.In particolare, il ricorrente contesta la qualificazione svolta da parte delgiudice del gravame dell’atto di cessione di diritti immobiliari ritenendoche tale atto non possa ritenersi donazione modale.Assume infatti che non può esservi donazione in presenza di un'incertezzaobiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario nonché di unacorrelativa incertezza caratterizzante il rapporto tra il valore complessivodelle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimonialeceduto in corrispettivo del vitalizio.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso propone alla Corte una pluralità di censure e ciòcontrasta con il principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazionee con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al qualeuna simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un’esposizionechiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne(o quantomeno da non renderne difficoltosa) l'individuazione, riversaimpropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'internoNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cuiall’art. 360, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. (per tutte Cass. Sez. U n. 9100/2015).In secondo luogo, il motivo mira sostanzialmente a mettere in discussionel’attività valutativa dei giudici di merito rispetto alle risultanze istruttorie,senza considerare che l’errore di valutazione – investendol'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto alfatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità,poiché integra un accertamento di fatto riservato al giudice del merito (explurimis, Cass. 11863/2018, Cass. n.29404/2017, Cass. n.16056/2016,Cass. n.7099/22).Il ricorrente, infatti, premessa l’esatta ricostruzione da parte del giudicedel gravame delle differenze esistenti tra vitalizio e donazione, si duole delfatto che ‘il processo logico, deliberativo e motivazionale della Corteterritoriale appare gravemente viziato’ perché si sarebbe infondatamenteritenuta una macroscopica sproporzione tra le prestazioni reciprocamentedovute dei contraenti ed un legame affettivo tra i medesimi chegiustificava una donazione.Orbene, sebbene tenti di affermare l’erronea sussunzione della fattispecieconcreta in quella astratta indicata dalla corte territoriale, il ricorrente inrealtà contesta l’apprezzamento delle risultanze di fatto come svolto daigiudici di merito, con particolare riferimento alla sussistenza dell’asseritasproporzione tra le prestazioni, al valore dell’immobile ed al legameaffettivo affermato dal giudice del gravame tra i contraenti.Analogamente anche la deduzione della violazione dell’art. 360 n.4 e n.5c.p.c. con le medesime argomentazioni risulta inammissibile.Infatti l’erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigmadell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omessoNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né inquello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132,n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass. n.23153/2018, Cass.n.11892/2016), sia perché la contestazione dellapersuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione dellerisultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non piùcensurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5)c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimetterein discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità(ex plurimis Cass. n.11863/2018, Cass.n.29404/2017, Cass.n.6056/2016,Cass.n.7099/22).Né può ravvisarsi il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, 2 comma n.4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. che sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito,percorso argomentativo che nella specie è chiaro e logico.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia « Violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 cc e degli artt. 115 e 116 cpc in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132c.p.c., comma 1^, n. 4 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. Omesso esamedi un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti per laNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 cpc.» conriferimento al presupposto dell’eventus damni.Con il terzo motivo denunzia la sentenza impugnata per «Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2901 c.c.e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Nullitàdella sentenza per violazione dell'art. 132, 2^ comma, n. 4 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.» con riferimento al consilium fraudis.Con il quinto motivo denunzia la «Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cc e degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1^, n. 4in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c..» con riferimento ai rapporti tra cedentee cessionaria.Con il settimo motivo denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cc e degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. conriferimento all’onere probatorio.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Parte ricorrente lamenta l’erroneo apprezzamento da parte del giudice delmerito degli elementi istruttori allegati in causa contestando il percorsomotivazionale svolto ed offrendo una ricostruzione diversa dell’interafattispecie.Ciò sia sotto il profilo dell’assenza per il creditore di un effettivopregiudizio derivante dall’atto di cessione stipulato in considerazionedell’esistenza di altri beni immobili in propria disponibilità (che benavrebbero potuto soddisfare le ragioni dell’appellato), sia ritenendo che lerisultanze probatorie indicate dal giudice del gravame a fondamento dellaconsapevolezza in capo al cedente ed alla cessionaria dell’esistenza diNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026crediti, seppur litigiosi, in capo all’appellato non fossero adeguatamentetali ed alla luce degli oneri probatori facenti capo a ciascuna parte.La corte territoriale, tuttavia, ha fatto buon governo dei principigiurisprudenziali in tema di prova nella materia in oggetto atteso che inmerito all’eventus damni ha indicato che a fronte di un credito di oltreeuro 200.000 ‘sarebbe stato certamente onere del [OSCURATO:PERSONA] e dimostrare che il proprio patrimonio fosse capiente esufficiente a garantire l’esecuzione del credito azionato. Ciò, tuttavia, eglinon ha fatto, essendosi limitato all’atto della costituzione ad affermare,anzi, di non percepire alcun reddito da anni, e di non avere disponibilitàfinanziarie per garantirsi un’assistenza costante e continuativa, per poisolo in memoria istruttoria produrre una C.T.U. contabile, tesa adimostrare la sua titolarità di altri beni immobili astrattamente idonei adesser aggrediti esecutivamente e quindi a soddisfare le esigenze delcreditore. Al riguardo, tuttavia, ritiene la Corte di dover rilevare, dal puntodi vista processuale, che sarebbe stato specifico onere dell’alloraconvenuto tempestivamente dedurre e contestare, mediante le relativeproduzioni, la non sussistenza del requisito in esame, così come ha giàeccepito il Giudice di primo grado, sicché effettivamente la CTU “Martini”prodotta solo in sede di memorie istruttorie non può sopperire a difesenon tempestivamente allegate. In ogni caso, anche a volerla ritenereammissibile, è agevole rilevare che si tratta di CTU resa tra parti diversein altro giudizio e che risale inoltre al 2009 sicché non appare affattoidonea a fotografare la situazione patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA]-padre al momentodell’atto dispositivo contestato, posto in essere cinque anni dopo (2014), equindi in un lasso temporale significativamente successivo in cui nullagarantisce che sia rimasto tutto immutato.’Numero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il giudice del gravame ha dunque valorizzato, con apprezzamento noncensurabile in questa sede, gli elementi probatori versati in atti in meritoalle disponibilità economiche del cedente.Quanto al consilium fraudis la sentenza gravata dà atto che con l’appellointerposto l’appellante lamentava esclusivamente che, trattandosi dicredito sorto dopo la stipulazione dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il creditoredoveva provare la dolosa preordinazione della cessione in dannodell’appellato.Né, in questa sede il ricorrente riporta gli specifici passaggi dell’atto diappello in cui contesta di aver negato anche la mera conoscenza delleragioni creditorie dell’attore in primo grado.Quanto invece ai rapporti tra cedente e cessionaria la corte territorialerichiama le argomentazioni svolte nel giudizio di separazione dal giudiced’appello e di cui alla sentenza n.82/2013 della Corte Appello Genova nellaquale si dà atto anche della dichiarazione dell’odierno ricorrente a fondarela relazione extraconiugale del cedente.Con riferimento, dunque, a tutti tali motivi deve ribadirsi cheè inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme.’ Nell’ambito del sindacato di legittimità infatti ‘non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024,Cass. n.32505/2023).Con il quarto motivo il ricorrente denunzia «Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto ed in particolare degli artt. 2901 c.c. e 115 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art. 360 n. 5c.p.c.» con riferimento alla ritenuta posteriorità del credito.Con l’ottavo motivo denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art.2901 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1^, n. 4 in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti per la violazione dell'art. 2901 c.c. in relazioneall'art. 360 n. 5 cpc. » con riferimento all’esistenza del credito.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.Correttamente, il giudice del gravame ha ritenuto che l’esistenza delcredito dovesse prescindere dalla data del suo effettivo accertamentogiudiziale atteso che anche solo la pendenza tra comunisti di reciprocheposizioni creditorie che necessitavano di rendiconto rendeva comunquerelativa statuizione.La produzione, invece, di ulteriori documenti (relativi all’assegnazione insede esecutiva di somme spettanti ai creditori procedenti [OSCURATO:PERSONA] eStocchi Rianna) successivi alla data di precisazione delle conclusioni(6.10.2023) innanzi alla Corte d’Appello di Genova non può in questasede, di mera legittimità, essere esaminata.Con il sesto motivo il ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..» ritenendo che laNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026qualificazione dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] effettuata dai giudici di meritonon fosse stata dedotta dall’attore.Il motivo è infondato.La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice exart. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento aquello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che invia subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intendeconseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dalconvenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente oimplicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano statiallegati quali "causa petendi" dell'esperita azione,una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.Orbene, nella specie i giudici di merito si sono limitati ad esaminare leclausole contrattuali unitamente agli ulteriori elementi probatori in atti.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorsoprincipale.Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentemente assorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], seguono lasoccombenza.Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in viaprincipale e incidentale, e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamentoNumero registro generale 6661/2024Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 15960/2026Data pubblicazione 24/05/2026delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente e ricorrente incidentaleEnrico [OSCURATO:PERSONA]. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, e lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]