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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41265/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di testimone, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ( pag. 6 della sentenza impugnata) puntualmente motivato in ordine alla superfluità di tale portato dichiarativo sul piano dell'accertamento della responsabilità dell'imputato; che, al riguardo, va ricordato come la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il collegio di merito ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato sulla richiesta istruttoria, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522) che, nel caso di specie, è del tutto adeguato; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, è pure manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) puntualmente argomentato il diniego avendo riguardo, da un lato, al pregiudizio economico non irrisorio arrecato alla persona offesa (poiché pari a 270,00 euro) e, dall'altro, alla concreta condotta estorsiva (rientrante nel novero dei reati plurioffensivi) che era connotata da gravità sotto il profilo della sua natura intimidatoria nei confronti della vittima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di testimone, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ( pag. 6 della sentenza impugnata) puntualmente motivato in ordine alla superfluità di tale portato dichiarativo sul piano dell'accertamento della responsabilità dell'imputato; che, al riguardo, va ricordato come la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il collegio di merito ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato sulla richiesta istruttoria, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522) che, nel caso di specie, è del tutto adeguato; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, è pure manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) puntualmente argomentato il diniego avendo riguardo, da un lato, al pregiudizio economico non irrisorio arrecato alla persona offesa (poiché pari a 270,00 euro) e, dall'altro, alla concreta condotta estorsiva (rientrante nel novero dei reati plurioffensivi) che era connotata da gravità sotto il profilo della sua natura intimidatoria nei confronti della vittima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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