Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 23029/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 luglio 2021 la Corte d'appello di Bari ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Bari il giorno 11 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo in mesi 10 di reclusione ed C 800,00 di multa, la pena precedentemente inflitta di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.400,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con cui deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla conferma della misura di sicurezza della confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato.

Consideratocheil ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258); ciò tanto più vale nel caso di specie in cui il gravame non aveva neppure originariamente avuto ad oggetto la disposta confisca; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 luglio 2021 la Corte d'appello di Bari ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Bari il giorno 11 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo in mesi 10 di reclusione ed C 800,00 di multa, la pena precedentemente inflitta di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.400,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con cui deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla conferma della misura di sicurezza della confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato. Consideratocheil ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258); ciò tanto più vale nel caso di specie in cui il gravame non aveva neppure originariamente avuto ad oggetto la disposta confisca; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 23029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris