Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 45577/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato preliminarmente che la misura cautelare è stata revocata per decorrenza dei termini massimi con conseguente rinuncia alla richiesta di esl:radizione, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE per il RIESAME, c:on ordinanza del 29/11/2021, ha respinto l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANO il 27/10/2021 che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 310 comma 5, 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen.

Nel primo motivo la difesa rileva che la decisione del Tribunale quanto alla trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato sarebbe errata.

Al Tribunale, infatti, sarebbe stata trasmessa la sola ordinanza impugnata e non gli ulteriori atti a sostegno della stessa, quale la relazione della polizia giudiziaria del 5.7.2018 e la relazione tecnica del 29.4.202 con gli allegati, atti la cui richiesta di prenderne visione è stata rigettata.

Diversamente da quanto indicato dal Tribunale, in tale situazione, pure non essendo applicabile quanto disposto dall'art. 309 cod. proc. pen., quindi, si sarebbe realizzata una violazione del contraddittorio in quanto la difesa non ha avuto la possibilità di conoscere gli atti, soprattutto quello del 5.7.2018 citato nell'ordinanza, che la difesa stessa aveva chiesto di conoscere e di cui aveva diritto di prendere visione.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 11 cost., 292ss, 358 e 273 cod. proc. pen.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe priva di coerenza logica e ciò soprattutto quanto allo scarso rilievo attribuito agli elementi indicati dalla difesa.

Il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato la necessità di acquisire gli ulteriori accertamenti effettuati, la "nuova" relazione tecnica disposta dal pubblico ministero circa la compatibilità fisiognomica del ricorrente, atto effettuato dopo l'esecuzione della misura in Argentina e sulla base di ulteriore e diversa documentazione video.

Atti questi di cui la difesa, atteso il rigetto dell'istanza sul punto, non ha potuto avere la copia.

Sotto altro profilo, poi, il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente considerato le indagini difensive effettuate, cioè le tre consulenze tecniche con le quali si contestavano gli elementi posti a fondamento delle conclusioni a cui era pervenuto il primo giudice all'atto della emissione dell'ordinanza genetica.

Di particolare rilievo, d'altro canto, era da considerarsi la "prova d'alibi", cioè la presenza in Argentina del ricorrente durante le fasi di programmazione ed esecuzione della rapina.

Prova ritenuta priva di rilievo sulla base della mera congettura per cui i dati, foto e altro, avrebbero potuto in astratto essere il risultato di una contraffazione.

Anche il riferimento alla sentenza di condanna intervenuta in Francia per un reato analogo, d'altro canto, sarebbe del tutto inconferente.

Della sentenza, infatti, la difesa non ha alcuna notizia e la stessa, al di là pare di un riferimento in una annotazione di polizia, non è in atti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.1.

L'attuale ricorso ha come oggetto l'appello avverso l'ordinanza con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare disposta in relazione al reato di rapina aggravata commessa a Milano nel mese di dicembre 2017.

La misura della custodia cautelare in carcere ha dato luogo a un mandato di arresto europeo che è stato eseguito in Argentina il 20 aprile 2021, stato al quale è stata presentata richiesta di estradizione.

Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente, pure insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha informato questa Corte che nelle more della fissazione dell'udienza, in data 19 aprile 2022, la misura cautelare è stata revocata per decorrente termini massimi e la Repubblica Italiana ha rinunciato alla richiesta di estradizione.

La circostanza che la misura cautelare sia stata revocata risulta dalla documentazione presente in atti (cfr. ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e comunicazione inviata al Ministero della Giustizia e all'[OSCURATO:PERSONA] della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano).

2. La sopravvenuta revoca della custodia cautelare in carcere, tenuto anche conto che il procedimento non ha a oggetto l'ordinanza genetica bensì il diverso e successivo provvedimento con il quale è stata respinta un'istanza di revoca p sostituzione della misura eseguita, determina il venir meno dell'interesse del ricorrente che, d'altro canto, nulla ha evidenziato sul punto.

L'impugnazione de libertate, infatti, presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria e qualora l'ordinanza cautelare cienetica sia stata annullata è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che il ricorrente, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ciò in quanto l'impugnazione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01).

2. La dichiarazione di inammissibilità, considerato che la causa di tale pronuncia è sopravvenuta, non comporta la condanna al pagamento delle spese e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato preliminarmente che la misura cautelare è stata revocata per decorrenza dei termini massimi con conseguente rinuncia alla richiesta di esl:radizione, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE per il RIESAME, c:on ordinanza del 29/11/2021, ha respinto l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANO il 27/10/2021 che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 310 comma 5, 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la decisione del Tribunale quanto alla trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato sarebbe errata. Al Tribunale, infatti, sarebbe stata trasmessa la sola ordinanza impugnata e non gli ulteriori atti a sostegno della stessa, quale la relazione della polizia giudiziaria del 5.7.2018 e la relazione tecnica del 29.4.202 con gli allegati, atti la cui richiesta di prenderne visione è stata rigettata. Diversamente da quanto indicato dal Tribunale, in tale situazione, pure non essendo applicabile quanto disposto dall'art. 309 cod. proc. pen., quindi, si sarebbe realizzata una violazione del contraddittorio in quanto la difesa non ha avuto la possibilità di conoscere gli atti, soprattutto quello del 5.7.2018 citato nell'ordinanza, che la difesa stessa aveva chiesto di conoscere e di cui aveva diritto di prendere visione. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 11 cost., 292ss, 358 e 273 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe priva di coerenza logica e ciò soprattutto quanto allo scarso rilievo attribuito agli elementi indicati dalla difesa. Il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato la necessità di acquisire gli ulteriori accertamenti effettuati, la "nuova" relazione tecnica disposta dal pubblico ministero circa la compatibilità fisiognomica del ricorrente, atto effettuato dopo l'esecuzione della misura in Argentina e sulla base di ulteriore e diversa documentazione video. Atti questi di cui la difesa, atteso il rigetto dell'istanza sul punto, non ha potuto avere la copia. Sotto altro profilo, poi, il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente considerato le indagini difensive effettuate, cioè le tre consulenze tecniche con le quali si contestavano gli elementi posti a fondamento delle conclusioni a cui era pervenuto il primo giudice all'atto della emissione dell'ordinanza genetica. Di particolare rilievo, d'altro canto, era da considerarsi la "prova d'alibi", cioè la presenza in Argentina del ricorrente durante le fasi di programmazione ed esecuzione della rapina. Prova ritenuta priva di rilievo sulla base della mera congettura per cui i dati, foto e altro, avrebbero potuto in astratto essere il risultato di una contraffazione. Anche il riferimento alla sentenza di condanna intervenuta in Francia per un reato analogo, d'altro canto, sarebbe del tutto inconferente. Della sentenza, infatti, la difesa non ha alcuna notizia e la stessa, al di là pare di un riferimento in una annotazione di polizia, non è in atti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.1. L'attuale ricorso ha come oggetto l'appello avverso l'ordinanza con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare disposta in relazione al reato di rapina aggravata commessa a Milano nel mese di dicembre 2017. La misura della custodia cautelare in carcere ha dato luogo a un mandato di arresto europeo che è stato eseguito in Argentina il 20 aprile 2021, stato al quale è stata presentata richiesta di estradizione. Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente, pure insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha informato questa Corte che nelle more della fissazione dell'udienza, in data 19 aprile 2022, la misura cautelare è stata revocata per decorrente termini massimi e la Repubblica Italiana ha rinunciato alla richiesta di estradizione. La circostanza che la misura cautelare sia stata revocata risulta dalla documentazione presente in atti (cfr. ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e comunicazione inviata al Ministero della Giustizia e all'[OSCURATO:PERSONA] della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano). 2. La sopravvenuta revoca della custodia cautelare in carcere, tenuto anche conto che il procedimento non ha a oggetto l'ordinanza genetica bensì il diverso e successivo provvedimento con il quale è stata respinta un'istanza di revoca p sostituzione della misura eseguita, determina il venir meno dell'interesse del ricorrente che, d'altro canto, nulla ha evidenziato sul punto. L'impugnazione de libertate, infatti, presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria e qualora l'ordinanza cautelare cienetica sia stata annullata è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che il ricorrente, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ciò in quanto l'impugnazione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01). 2. La dichiarazione di inammissibilità, considerato che la causa di tale pronuncia è sopravvenuta, non comporta la condanna al pagamento delle spese e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende. Dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 45577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris