CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38597/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già trasmessa alla cancelleria. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confer- mato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Vercelli in data 6/5/2019 che aveva condannato, tra gli altri imputati, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i delitti di cui all'art. 5, comma 8 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998 (capi F e S) e artt. 48, 110, 479 cod. pen. (capo G), perché, in concorso con altri, aveva falsificato la lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i dati inseriti nel portale "UNILAV" mediante la "comunicazione obbligatoria di assunzione" fatta pervenire alla Questura di Bolzano, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, facendo apparire il Cufollari come assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], e successivamente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (fatti accertati in Bolzano, il 14/5/2013 ed il 3/6/2015) e, producendo tali documenti, induceva in errore i pubblici ufficiali della Questura di Bolzano, che perciò rilasciavano il rinnovo del permesso di soggiorno in favore del Cufollari (in Bolzano, il 31/7/2013). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come primo motivo di impugna- zione il vizio di motivazione per travisamento della prova con riguardo alla ritenuta falsità dei rapporti di lavoro con le società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Rileva il ricorrente che la fittizietà dell'assunzione del Cufollari presso la ICC è stata giustificata dallo stato di liquidazione di detta società, e quella presso la [OSCURATO:SOCIETA] dall'inattività di quest'ultima, ricavata da una visura camerale in cui la Camera di Commercio annotava l'impossibilità di operare per mancanza dei requisiti tecnici della società. In generale, si è contestata l'affermazione per cui una società in liquidazione deve necessariamente essere del tutto inattiva, essendo noto che anche in tale fase si portano a termine i cicli di produzione e le commesse e vi può essere esercizio provvisorio anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Si segnala inoltre che la dedotta impossibilità della [OSCURATO:SOCIETA] di operare per assenza dei requisiti tecnici è un dato che non risulta dalla visura camerale che si è allegata al ricorso. Si denuncia quindi un evidente travisamento tanto per illogica interpretazione che per omessa valutazione di numerosi elementi probatori acquisiti agli atti e idonei a sconvolgere il giudizio di responsabilità del Cuffolari. 2.2. Con altro motivo di impugnazione si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 5, comma 8 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, per il difetto dell'elemento oggettivo della condotta falsificatoria, rappresentato dalla contraffazione o alterazione di documenti. A tenore delle contestazioni dei capi F e S, rileva il concorso del Cufollari nella falsificazione dei dati inseriti nel portale UNILAV, mediante "Comunicazione obbligatoria: assunzione" fatta pervenire alla Questura di Bolzano per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Ma tale descrizione delle condotte riguarda esclusivamente l'inserimento in un sistema informatico di dati conoscitivi eventualmente non corrispondenti al vero, e non si inquadra nella fattispecie astratta di cui all'art. 5, comma 8 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, che richiede le condotte materiali di contraffazione o di alterazione di documenti. Si tratta nella specie di una falsità ideologica che per espressa dizione di legge è estranea al reato in contestazione, con travolgimento anche della rilevanza penale della lettera di assunzione in relazione al capo G. Da ciò consegue la necessità di assolvere l'imputato per insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al motivo di impugnazione che lamenta la mancata corrispondenza della condotta contestata all'imputato con la fattispecie di reato indicata, mentre nel resto risulta reiterativo delle doglianze già prospettate nel gravame, nonché generico per non avere considerato le argomentazioni contrarie espresse nell'impugnato provvedimento. 1.1. Quanto al reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si deve rilevare la distonia tra la fattispecie astratta prevista da detta disposizione, come descritta nelle imputazioni sub F) e S), rispetto agli elementi materiali raccolti a supporto delle stesse, considerando che il Cuffolari risponde in concorso con Sottile, Piedimonte e Cressati - ai quali è direttamente riferibile la condotta che si assume falsificatoria, in termini materiali, della lettera di assunzione a tempo indeterminato - per avere inserito nel portale UNILAV, al quale costoro avevano accesso in qualità di datori di lavoro o delegati, dati che conducevano alla creazione di un finto rapporto di lavoro. Invero, la costruzione falsa non attiene alla formazione del documento che - provenendo da soggetti legittimati a formarlo e contenendo i dati identifi- cativi dell'assumendo lavoratore, nonché intestando il contratto a ditte esistenti - non risulta né contraffatto né alterato, bensì riguarda la successiva condotta di mancata instaurazione effettiva del rapporto di lavoro preannunciato dalla lettera di assunzione, così dando luogo non ad una falsità materiale, quanto ad una falsità ideologica che non rientra nella condotta tipica della fattispecie incriminatrice contestata (infatti Sottile e Piedimonte, giudicati separatamente, sono stati condannati a diverso titolo di reato).1.2. Nell'esegesi di legittimità, si sono esaminati casi in cui, pur non essendovi divergenza fra autore apparente e autore reale, la falsità ha investito l'intero atto nella sua realtà fenomenica, nel senso di far apparire come venuto ad esistenza un atto che, invece, non è mai stato formato, ritenendo in tal caso configurabile una falsità materiale e non ideologica (Sez. 5, n. 15786 del 19/03/2019, Balestra, Rv. 276245: fattispecie in cui si è ravvisato il reato previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nell'integrale formazione ex novo della dichiarazione dei redditi per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per un cittadino straniero. Conf. Sez. 5, n. 6754/84, Rv. 165367). Anche le Sezioni Unite hanno ritenuto che la contraffazione che dà corpo alla falsità materiale non si ha solo quando si confeziona un documento che si caratterizza per la discordanza tra autore reale e autore apparente, con conseguente inganno sull'identità di chi lo ha formato; di contraffazione, infatti, deve pure dirsi se un atto viene formato in totale assenza dei presupposti per la sua formazione (l'ipotesi era relativa a un presidente di un consiglio di ammini- strazione di una società commerciale che aveva redatto il verbale di una riunione del consiglio, invero mai avvenuta - così Sez. U, 28 marzo 2019, n. 35814, Deidda; Sez. 5, n. 38083 del 27/09/2005, Strada, Rv. 233076). Tuttavia, la fattispecie in esame non autorizza una assimilazione ai casi cui si riferiscono tali pronunce, che fanno apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è mai stato formato. 1.3. L'ulteriore censura che rivendica il travolgimento, a seguito della reimpostazione della vicenda, della rilevanza penale della lettera di assunzione è illustrato genericamente, oltre ad essere manifestamente infondato: invero, a seguito delle indagini che appuravano non essere mai intervenuta alcuna effettiva instaurazione del rapporto di lavoro preannunciata dalla comunicazione di assunzione, si è evidenziata l'artificiosità del marchingegno ordito dagli imputati per creare l'apparenza dei presupposti di legge onde consentire al Cufollari di ottenere il permesso di soggiorno, inducendo in errore i funzionari della Questura competente a rilasciare detto permesso. Pertanto, il reato, come contestato al capo G - artt. 48, 110, 479 cod. pen., è perfetto in ogni suo elemento e la lettera di assunzione - pur se regolarmente formata da soggetti legittimati (è contestato il falso ideologico per induzione in errore) - a posteriori rivela la sua funzionalizzazione alla creazione di una mera apparenza ingannatoria. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alle imputazioni F) e S) perché il fatto non sussiste, mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile; va comunque operato rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, dovendosi rideterminare la pena in ordine all'unico reato residuo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi F) e S) perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile il ricorso con riguardo al capo G) e rinvia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il giorno. 15 luglio 2