CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 35518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare, oltre che improponibile in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche manifestamente infondato, eccependo carenza di argomentazione riguardo allo omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, argomentazione che per contro sussiste e che va ritenuta, per quanto sintetica, del tutto congrua (pag. 1 motiv.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere est n ore [OSCURATO:PERSONA] inte Ori do)./il Anna ri. olo • [OSCURATO:PERSONA] 2 2 SET 20