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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 04133/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, diretti a contrastare i presupposti costituitivi della calunnia contestata, anche sul versante soggettivo, e la tenuta della motivazione su tali aspetti, che risultano invece adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito con argomentare, puntuale, privo di manifeste incongruenze logiche e immediatamente coerente alle connotazioni tipiche della ipotesi di reato contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, diretti a contrastare i presupposti costituitivi della calunnia contestata, anche sul versante soggettivo, e la tenuta della motivazione su tali aspetti, che risultano invece adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito con argomentare, puntuale, privo di manifeste incongruenze logiche e immediatamente coerente alle connotazioni tipiche della ipotesi di reato contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 04133/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris