Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 152/1976
ECLI:IT:COST:1976:152
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di tre procedimenti penali riuniti - rispettivamente a
carico di [OSCURATO:PERSONA], esercente un negozio di merceria e
confezioni, di Lucio e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], esercenti
negozi di alimentari - il pretore di Viadana, con ordinanza 19
febbraio 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e
39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, "nella parte in cui puniscono
penalmente gli esercenti che omettono di apporre l'indicazione del
prezzo sulle merci di largo e generale consumo, nel caso in cui
l'esposizione delle merci medesime sia fatta nelle vetrine esterne,
all'ingresso dei locali o sui banchi di vendita".
L'obbligo di indicazione del prezzo per tali generi di merci,
previsto dalla prima parte dell'art. 38 della citata legge, viene
sanzionato con la pena dell'ammenda dal successivo art. 39.
Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per
le altre merci avrebbe, invece, provveduto la seconda parte dell'art.
38, demandando le modalità dell'obbligo di indicazione del loro prezzo
e le esenzioni al regolamento di esecuzione della legge, emanato, poi,
con d.m. 14 gennaio 1972.
Senonché, l'art. 55 del regolamento detta che "le merci esposte
per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del
locale, o nelle immediate adiacenze, ovunque collocate" "devono recare,
in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita".
Per altro, dovendo la norma essere ricondotta nei limiti della
disposizione di legge per la cui esecuzione è stata emanata, essa
potrebbe venire riferita alle sole merci di non largo e generale
consumo esposte nei modi ivi indicati, ovvero anche a quelle di largo e
generale consumo, ma esposte nei modi ivi indicati e diversi da quelli
previsti dall'art. 38, prima parte, della legge.
Tenuto conto, però, che per la violazione del citato art. 55, il
successivo art. 56 del regolamento commina una sanzione amministrativa,
si avrebbe una ingiustificata diversità di trattamento per le varie
ipotesi di esposizione di merci di largo e generale consumo, identiche
fra loro ai fini della tutela del consumatore.
Infatti la mancata indicazione del loro prezzo:
- nel caso di merci esposte come indicato dall'art. 38, prima
parte, della legge, sarebbe punita con la sanzione penale dell'ammenda
di cui al successivo art. 39;
- nel caso di merci esposte in modo diverso, a seconda della
duplice possibile interpretazione dell'art. 55 del regolamento, sarebbe
priva di alcuna sanzione ovvero sarebbe colpita dalla sanzione
amministrativa, nella sola ipotesi di merci esposte nel modo ivi
indicato.
Nel giudizio innanzi a questa Corte è ritualmente intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione
sia dichiarata non fondata.
Deduce l'Avvocatura che l'omessa indicazione del prezzo sulle merci
di largo e generale consumo, comunque esposte, è prevista come reato e
punita con l'ammenda dall'art. 39 della legge, che si riferisce alle
violazioni del precedente articolo 38, senza distinguere fra le varie
ipotesi; e sostiene che la sanzione amministrativa, prevista dall'art.
56 del regolamento, attiene soltanto alle modalità di indicazione del
prezzo, senza alterare il regime sanzionatorio, posto, per l'omessa
indicazione del prezzo, dalle norme denunziate.
:
1. - Il pretore di Viadana ha denunziato a questa Corte gli artt.
38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio),
"nella parte in cui puniscono penalmente gli esercenti che omettono di
apporre l'indicazione dei prezzo sulle merci di largo e generale
consumo, nel caso in cui l'esposizione delle merci medesime sia fatta
nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di
vendita", assumendo la violazione dell'art. 3 della Costituzione per
disparità di trattamento tra esercenti, e ciò in quanto le ulteriori
modalità di esposizione (che formerebbero oggetto della disciplina
contenuta negli artt. 55 e 56 del regolamento di esecuzione della
legge, approvato con d.m. 14 gennaio 1972) sarebbero identiche alle
prime, ai fini della tutela del consumatore.
2. - È da precisare che la censura è espressamente limitata alla
legge formale, non potendo, come è ovvio, il regolamento essere
oggetto di sindacato di costituzionalità in questa sede (sentenze n.
38 del 1961, n. 61 del 1963, n. 66 del 1966, n. 124 del 1973, n. 6 del
1975 etc.).
3. - La questione è infondata.
A differenza dell'art. 4 del r.d.l. 11 gennaio 1923, n. 138, che
stabiliva al primo comma l'obbligo dell'indicazione del prezzo "in modo
chiaro" per "chi esponga al pubblico per la vendita generi alimentari o
merci di qualunque specie" (sanzionando l'infrazione con la pena
pecuniaria di cui al successivo art. 5), l'art. 38 della legge n. 426
del 1971 conferma tale obbligo soltanto per "le merci di largo e
generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del
locale o sui banchi di vendita": la pena comminata dal successivo art.
39 è l'ammenda da lire ventimila a cinque milioni.
La legge, per altro, demanda al regolamento sia le modalità di
indicazione dei prezzi per le merci di largo e generale consumo esposte
diversamente e per le altre merci, sia le esenzioni; ed il regolamento
(d.m. 14 gennaio 1972) detta, a sua volta, ulteriori disposizioni sulla
pubblicità dei prezzi, oltre a specificare le esenzioni (art. 55), e
determina le sanzioni amministrative per la inosservanza delle
prescritte modalità regolamentari (art. 56).
4. - Il legislatore, nella sua scelta discrezionale, ha ritenuto di
dover dare, con l'art. 38 (e con la sanzione penale dell'art. 39) una
distinta disciplina, per quanto concerne la pubblicità dei prezzi,
alle merci di largo e generale consumo (la cui individuazione spetta al
giudice), in funzione della loro collocazione ed esposizione.
Ora, non è affatto ingiustificato né irrazionale che il
trattamento riservato a dette merci "esposte nelle vetrine esterne,
all'ingresso del locale o sui banchi di vendita" sia differenziato da
quello delle merci diversamente esposte e delle altre merci comunque
esposte, invece rimesso al regolamento di esecuzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del
commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere