CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 17644/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10465/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullo 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 13600/2020 depositata il 06/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti al Giudice di Pace di Roma la [OSCURATO:PERSONA] per vederla condannata al risarcimento del danno conseguente alla cancellazione del volo del 20 dicembre 2010 da Londra a Roma ed a tutte le vicissitudini che ne erano conseguite, dato che la compagnia aveva offerto ai viaggiatori una riprotezione alternativa solo dopo tre giorni, e, tra l'altro, sulla differente destinazione di Milano. La compagnia si costituiva, tardivamente, in giudizio, contestando la domanda attorea. 2. Con sentenza n. 38238 del 17 luglio 2014 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea, sul rilievo per cui i passeggeri non avrebbero fornito la prova della fonte negoziale del loro diritto. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello; si costituiva, resistendo al gravame, la compagnia aerea. 4. Con sentenza n. 13600/2020 il Tribunale di Roma rigettava il gravame. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la compagnia aerea. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Lamentano che il giudice d'appello non ha speso neppure una parola sull’esistenza, rappresentata in atti, del biglietto aereo in formato elettronico. Con ulteriore censura, che anche richiama la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., lamentano come omissiva di un fatto decisivo la motivazione del giudice di merito nella parte in cui, pur confermando la produzione in atti delle carte d'imbarco per il volo di andata e per quello successivo di riprotezione, non ha spiegato perché tali carte d'imbarco non proverebbero l'acquisto del biglietto aereo oggetto di causa. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per sostanziale omissione della motivazione nonché per essere la motivazione apparente, in quanto svolta in maniera del tutto astratta ed affatto collegata alle risultanze probatorie. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo, per motivazione apparente e per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma due, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Ribadiscono che la motivazione dell'impugnata sentenza è solo apparente, poiché non argomenta per nulla in merito agli specifici motivi di gravame e non rende affatto percepibile il fondamento concreto della decisione assunta. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. “per violazione dei profili della motivazione per relationem della sentenza d'appello”. Lamentano che la concisa sentenza del giudice d'appello, oltre a limitarsi genericamente a richiamare la mancata prova dell'acquisto del biglietto aereo, rimanda genericamente a circostanze che sarebbero state puntualmente rilevate dal giudice di pace e sarebbero dirimenti; senza chiarire, tuttavia, di quali circostanze si tratti. 5. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. 6. D opo avere in maniera del tutto embrionale riferito lo svolgimento del processo, nell’impugnata sentenza il giudice di appello si è limitato: a) a richiamare, del tutto genericamente, la sentenza di prime cure, asserendo che il giudice di pace avrebbe puntualmente rilevato circostanze aventi valenza dirimente e che non sarebbero state “minimamente incise dalle censure formulate nell’atto di gravame” (v. p. 2), senza tuttavia indicare specificatamente quali sarebbero state le suddette circostanze e quale sarebbe stato il loro valore dirimente nel contesto delle acquisite risultanze processuali; b) a ripetutamente affermare che gli allora attori, poi appellanti, ed odierni ricorrenti si sono “limitati a produrre copia di carte di imbarco per voli [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2010 e del 24 dicembre 2020” e “non hanno dimostrato di avere acquistato il biglietto per il volo (Londra-Roma) asseritamente cancellato, ma, nella citazione, neppure ne hanno allegato l’avvenuto acquisto” (v. p. 2); fino a pervenire, sul rilievo della mancata prova dell’avvenuto acquisto del biglietto aereo, al rigetto della domanda risarcitoria. 6.1. Orbene, una siffatta motivazione si appalesa invero meramente apparente e pertanto inesistente. QuestaCorte ha già avuto modo di affermare che la sentenza di appello è nulla per difetto dimotivazione, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto il giudice di appello a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera ed acritica adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass., 11/04/2024, n. 9830; Cass., 10/01/2022, n. 459; Cass., 06/07/2022, n. 21443). In secondo luogo, là dove ha rilevato una carenza della prova del contratto di trasporto in ragione de lla mancata dimostrazione dell’acquisto del biglietto aereo, il giudice di appello ha violato il principio di diritto posto da questa Corte secondo cui “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, ilpasseggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire laprova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre iltitolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente ) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (v. Cass., 23/1/2018, n. 1584; Cass., 15659/2011). Infine, il giudice di appello, pur dando atto della produzione in atti della copia delle carte di imbarco dei voli di andata e di ritorno, ha apoditticamenteaffermato che i passeggeri non hanno dato provadel contratto di trasporto senza invero in alcun modo spiegare la ragione per cui le prodotte carte di imbarco non siano state nella specie ritenute idonee a provare “ l’acquisto del biglietto per lo stesso volo di linea”, atteso che il rilascio dele medesime normalmente quest’ultimo presuppone. La corte di merito -con un’anomalia motivazionale costituente violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, idonea a rendere conoscibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda- ha dunque dato atto delle produzioni compiute del tutto immotivatamente ritenendole nella specie insufficienti o inidonea a provare il contratto di trasporto de quo, senza invero spiegarnela ragione. 7. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 9. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di l