CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 11972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal G.M. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicativa della misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 73, commi 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso detta ordinanza, l'indagata, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Con il primo ha dedotto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in ordine al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. Con il secondo ha dedotto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo all'art. 273 cod.proc.pen. per assenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui motivazione é manifestamente illogica e contraddittoria per travisamento della prova. 3. Con dichiarazione pervenuta in data 10.2.2025, il difensore dell'indagata ha ritualmente rinunciato al ricorso in quanto in data 17.01.2025 il procedimento in oggetto si è concluso con l'emissione di sentenza del G.M. del Tribunale di S. Maria C.V. con dichiarazione di inefficacia della misura cautelare nei confronti della medesima alla quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Orbene, alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato pertanto inammissibile per carenza di interesse, da ciò conseguendo l'onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammen