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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08672/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6319-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro (9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3666/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Roma 21 luglio 2020, n. 3666 che ha rigettato il gravame della ricorrente.

Il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato la nullità della vendita dei terreni che erano stati promessi in vendita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed erano poi stati venduti dalla ricorrente, alla quale il promittente venditore [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito procura a vendere, non a [OSCURATO:PERSONA], ma alla stessa ricorrente e al marito; il Tribunale ha ritenuto che la procura rilasciata alla ricorrente non avesse gli "elementi necessari alla tutela del rappresentato, non essendo il contenuto predeterminato nel prezzo, né nelle modalità di pagamento dello stesso ed essendo l'autorizzazione priva di condizioni sufficienti per escludere l'esistenza di un conflitto di interessi del rappresentante".

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1395 c.c.: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che in nessun modo la ricorrente fosse stata autorizzata a concludere il contratto con se stessa, così violando l'art. 1395 c.c.

Il ricorso non è fondato.

La Corte d'appello, esaminato il testo della procura, ha ritenuto che la ricorrente fosse sì stata autorizzata a concludere il contratto di vendita, ma che tale autorizzazione fosse generica, dato che il contenuto della procura (consistente nella facoltà di contrarre con se stesso, di determinare il prezzo di vendita e di vendere al prezzo che il rappresentante avesse ritenuto conveniente) "è tale da non Ric. 2021 n. 06319 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- consentire l'individuazione di alcuna preventiva indicazione dei requisiti minimi che il contratto avrebbe dovuto contenere, risultando dunque troppo generica, mancando in particolare l'indicazione del prezzo a cui vendere o di elementi da cui lo stesso potesse con certezza essere ricavato".

La Corte d'appello ha in tal modo seguito l'orientamento di questa Corte secondo il quale, "in tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo; ne consegue che, con riferimento ad una compravendita, l'esistenza di detta autorizzazione non può escludere l'annullabilità del contratto, ove sia da reputare generica perché priva di indicazioni in ordine al prezzo, così da non impedire eventuali abusi del rappresentante" (così Cass. n. 29959/2019), né rilevano al riguardo i precedenti, peraltro non recenti, citati dalla ricorrente in memoria. nit s')"..41)".M"4:- 91"A" ,yerJ?e 'A a sk, cto (2/)/~9P-A>,2-- kuAzj•,A) -v424,41) Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi gli intimati costituiti nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto Ric. 2021 n. 06319 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -3- per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C A_N CZThLIE 1 7 MAR 2022 1 oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6319-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro (9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3666/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Roma 21 luglio 2020, n. 3666 che ha rigettato il gravame della ricorrente. Il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato la nullità della vendita dei terreni che erano stati promessi in vendita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed erano poi stati venduti dalla ricorrente, alla quale il promittente venditore [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito procura a vendere, non a [OSCURATO:PERSONA], ma alla stessa ricorrente e al marito; il Tribunale ha ritenuto che la procura rilasciata alla ricorrente non avesse gli "elementi necessari alla tutela del rappresentato, non essendo il contenuto predeterminato nel prezzo, né nelle modalità di pagamento dello stesso ed essendo l'autorizzazione priva di condizioni sufficienti per escludere l'esistenza di un conflitto di interessi del rappresentante". Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1395 c.c.: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che in nessun modo la ricorrente fosse stata autorizzata a concludere il contratto con se stessa, così violando l'art. 1395 c.c. Il ricorso non è fondato. La Corte d'appello, esaminato il testo della procura, ha ritenuto che la ricorrente fosse sì stata autorizzata a concludere il contratto di vendita, ma che tale autorizzazione fosse generica, dato che il contenuto della procura (consistente nella facoltà di contrarre con se stesso, di determinare il prezzo di vendita e di vendere al prezzo che il rappresentante avesse ritenuto conveniente) "è tale da non Ric. 2021 n. 06319 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- consentire l'individuazione di alcuna preventiva indicazione dei requisiti minimi che il contratto avrebbe dovuto contenere, risultando dunque troppo generica, mancando in particolare l'indicazione del prezzo a cui vendere o di elementi da cui lo stesso potesse con certezza essere ricavato". La Corte d'appello ha in tal modo seguito l'orientamento di questa Corte secondo il quale, "in tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo; ne consegue che, con riferimento ad una compravendita, l'esistenza di detta autorizzazione non può escludere l'annullabilità del contratto, ove sia da reputare generica perché priva di indicazioni in ordine al prezzo, così da non impedire eventuali abusi del rappresentante" (così Cass. n. 29959/2019), né rilevano al riguardo i precedenti, peraltro non recenti, citati dalla ricorrente in memoria. nit s')"..41)".M"4:- 91"A" ,yerJ?e 'A a sk, cto (2/)/~9P-A>,2-- kuAzj•,A) -v424,41) Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi gli intimati costituiti nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto Ric. 2021 n. 06319 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C A_N CZThLIE 1 7 MAR 2022 1 oggi,
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