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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 20600/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 741/2022 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui lo stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di riabilitazione avanzata in relazione alla sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 31/10/2014, per il reato di estorsione continuata in concorso, commesso fino al 28/02/2006 con l'aggrava'nte dell'art. 7, legge n. 203 del 1991.

A fondamento della pronuncia reiettiva il Collegio reggino ha rilevato che l'istante, condannato per il delitto di estorsione aggravata dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, non ha mai assunto nessuna iniziativa nei confronti degli enti territoriali (Regione Calabria, Provincia e Comune di [OSCURATO:PERSONA]), tutti costituitisi parte civile nel giudizio di cognizione e titolari di una legittima pretesa al ristoro del danno correlato alla operatività dell'associazione mafiosa che Caccamo, stante il riconoscimento dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, aveva agevolato, con ciò violando il dovere di attivarsi al fine 'di eliminare le conseguenze di natura civile derivanti dal reato.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 179 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale errerebbe nell'affermare (foglio 5) che il giudizio penale si sia concluso con una condanna al risarcimento dei danni già quantificata, essendo stata la liquidazione del medesimo rimessa a un'altra sede; e che la mancata proposizione, da parte di tre enti territoriali, di azioni giudiziali finalizzate al risarcimentox dovrebbe essere letta quale tacita rinuncia allo stesso, posto che Caccamo sarebbe stato assolto dal reato associativo per non avere commesso il fatto.

Inoltre, il Tribunale cadrebbe in contraddizione nel momento in cui assumerebbe che Caccamo avrebbe dovuto proporre un'offerta riparatoria «eventualmente anche simbolica», posto che o il risarcimento è imprescindibile oppure, se esso può essere sostituito da un'offerta simbolica, dovrebbe recedere dinnanzi ad altri fattori di segno contrario.

In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza avrebbe attribuito valore dirimente all'aspetto economico, senza valorizzare gli indici di buona condotta documentati o senza motivare in punto di loro subvalenza (ovvero: condotta carceraria ineccepibile; revoca anticipata della misura di prevenzione; mancata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; nulla osta al rilascio del passaporto; costante svolgimento dell'attività lavorativa dal momento della rimessione in libertà; concessione della riabilitazione ex art. 70 cod. mis. prev.).

Né il Tribunale avrebbe considerato la posizione di soggetto ammesso alla cassa integrazione straordinaria, lo stato di salute (in quanto affetta da sclerosi multipla) e di disoccupazione della moglie, la concreta possibilità per Caccamo di essere assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], l'essersi il richiedente attivato per risarcire le persone offese, il pagamento delle obbligazioni civili e delle spese di mantenimento in carcere; circostanze rilevanti alla luce dell'orientamento secondo cui l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato deve essere contemperata con l'esigenza di evitare gli ostacoli al reinserimento sociale del richiedente, il quale abbia dato prova di essere meritevole della riabilitazione.

3. In data 27/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Va premesso che ai fini della concessione della riabilitazione, l'attivarsi, da parte del condannato, per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, costituisce condizione necessaria per l'ammissione al beneficio, anche quando, nel processo penale, sia mancata la costituzione di parte civile (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276 - 01; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, dep. 2012, Liberatore, Rv. 252412 - 01) o quando le persone offese non abbiano chiesto al condannato il risarcimento dei danni subiti (Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Tato', Rv. 263782-01; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv. 251421 - 01; Sez. 1, n. 43000 del 23/10/2007, Ruggeri, Rv. 238122 - 01); mancata richiesta cui non può, dunque, annettersi alcuna efficacia liberatoria (Sez. 1, n. 35714 del 10/10/2006, Liberatore, Rv. 234903 - 01).

E ciò in quanto il relativo adempimento assume un valore dimostrativo dell'avvenuta emenda del condannato, potendo derogarsi all'adempimento delle obbligazioni civili soltanto quando il riabilitando fornisca la prova di trovarsi nella impossibilità di adempiervi o quando il danneggiato abbia rinunciato al risarcimento (cfr. Sez. 1, n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133 - 01).

2.1. In particolare, ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, è onere del condannato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non siano state disposte in sentenza, sollecitare il comune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata, anche se non costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno allo stesso arrecato, in quanto comunque valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità della lesione procurata all'interesse della collettività.

Principio che appare applicabile anche al caso in esame, in cui Caccamo è stato condannato per estorsione aggravata dall'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 7, n. 2903 del 2/10/2014, dep. 2015, Sabato, Rv. 262274 - 01).3.

A tale proposito, va, infatti, osservato che, correttamente, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che incombessero sul condannato delle obbligazioni civili derivanti dal reato di estorsione continuata in concorso, aggravata dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, rispetto al quale erano soggetti danneggiati, accanto ad alcune persone fisiche, anche gli enti nel cui territorio operava l'associazione di stampo mafioso che la condotta estorsiva ha agevolato.

Secondo quanto, infatti, riportato nell'ordinanza impugnata, la sentenza di condanna ha statuito, a carico dell'odierno ricorrente, anche l'obbligo del risarcimento dei danni (oltre che al rimborso delle spese di costituzione e difesa), avendo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] escluso il risarcimento soltanto per gli imputati assolti dal reato associativo di cui al capo R-bis e per quelli nei confronti dei quali, tra cui non rientra Caccamo, è stata esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

3.1. In ogni caso, quand'anche l'esistenza di un siffatto obbligo, secondo le allegazioni difensive, non fosse stato affermato in sede di cognizione, non potrebbe non rilevarsi, come correttamente osservato dal Tribunale di sorveglianza, l'assenza di iniziative da parte del condannato rispetto agli enti territoriali «lesi nell'esercizio delle competenze funzionali volte a garantire le condizioni di sviluppo socio-economico dei propri rappresentati nell'ambito del territorio amministrato, la programmata crescita economica e sociale dei cittadini, oltre che la collettiva percezione di un indispensabile senso di sicurezza e ordine pubblico propri del vivere tra consociati» (così l'ordinanza impugnata a pag. 5).

Iniziative che assumono, per quanto già osservato, una specifica valenza anche a prescindere dall'aspetto strettamente patrimoniale e che avrebbero potuto essere intraprese, anche in via equitativa, nei limiti delle possibilità economiche del soggetto e tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del medesimo.

Correttamente, tale mancato attivarsi da parte del condannato non è stato ricondotto dal Tribunale, come invece prospettato dalla difesa, a una situazione di effettiva impossibilità di adempiere, che l'orientamento di legittimità connette a situazioni quali la mancata individuazione delle parti offese ovvero le precarie condizioni economiche del condannato, le quali, nella specie, non sono state ritenute tali da giustificare l'inadempimento (secondo quanto attestato nell'ordinanza di rigetto della istanza di remissione del debito del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove si dava atto della disponibilità, in capo allo stesso Caccamo, di redditi da lavoro e di un cospicuo patrimonio mobiliare).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 741/2022 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui lo stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di riabilitazione avanzata in relazione alla sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 31/10/2014, per il reato di estorsione continuata in concorso, commesso fino al 28/02/2006 con l'aggrava'nte dell'art. 7, legge n. 203 del 1991. A fondamento della pronuncia reiettiva il Collegio reggino ha rilevato che l'istante, condannato per il delitto di estorsione aggravata dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, non ha mai assunto nessuna iniziativa nei confronti degli enti territoriali (Regione Calabria, Provincia e Comune di [OSCURATO:PERSONA]), tutti costituitisi parte civile nel giudizio di cognizione e titolari di una legittima pretesa al ristoro del danno correlato alla operatività dell'associazione mafiosa che Caccamo, stante il riconoscimento dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, aveva agevolato, con ciò violando il dovere di attivarsi al fine 'di eliminare le conseguenze di natura civile derivanti dal reato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 179 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale errerebbe nell'affermare (foglio 5) che il giudizio penale si sia concluso con una condanna al risarcimento dei danni già quantificata, essendo stata la liquidazione del medesimo rimessa a un'altra sede; e che la mancata proposizione, da parte di tre enti territoriali, di azioni giudiziali finalizzate al risarcimentox dovrebbe essere letta quale tacita rinuncia allo stesso, posto che Caccamo sarebbe stato assolto dal reato associativo per non avere commesso il fatto. Inoltre, il Tribunale cadrebbe in contraddizione nel momento in cui assumerebbe che Caccamo avrebbe dovuto proporre un'offerta riparatoria «eventualmente anche simbolica», posto che o il risarcimento è imprescindibile oppure, se esso può essere sostituito da un'offerta simbolica, dovrebbe recedere dinnanzi ad altri fattori di segno contrario. In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza avrebbe attribuito valore dirimente all'aspetto economico, senza valorizzare gli indici di buona condotta documentati o senza motivare in punto di loro subvalenza (ovvero: condotta carceraria ineccepibile; revoca anticipata della misura di prevenzione; mancata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; nulla osta al rilascio del passaporto; costante svolgimento dell'attività lavorativa dal momento della rimessione in libertà; concessione della riabilitazione ex art. 70 cod. mis. prev.). Né il Tribunale avrebbe considerato la posizione di soggetto ammesso alla cassa integrazione straordinaria, lo stato di salute (in quanto affetta da sclerosi multipla) e di disoccupazione della moglie, la concreta possibilità per Caccamo di essere assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], l'essersi il richiedente attivato per risarcire le persone offese, il pagamento delle obbligazioni civili e delle spese di mantenimento in carcere; circostanze rilevanti alla luce dell'orientamento secondo cui l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato deve essere contemperata con l'esigenza di evitare gli ostacoli al reinserimento sociale del richiedente, il quale abbia dato prova di essere meritevole della riabilitazione. 3. In data 27/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che ai fini della concessione della riabilitazione, l'attivarsi, da parte del condannato, per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, costituisce condizione necessaria per l'ammissione al beneficio, anche quando, nel processo penale, sia mancata la costituzione di parte civile (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276 - 01; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, dep. 2012, Liberatore, Rv. 252412 - 01) o quando le persone offese non abbiano chiesto al condannato il risarcimento dei danni subiti (Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Tato', Rv. 263782-01; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv. 251421 - 01; Sez. 1, n. 43000 del 23/10/2007, Ruggeri, Rv. 238122 - 01); mancata richiesta cui non può, dunque, annettersi alcuna efficacia liberatoria (Sez. 1, n. 35714 del 10/10/2006, Liberatore, Rv. 234903 - 01). E ciò in quanto il relativo adempimento assume un valore dimostrativo dell'avvenuta emenda del condannato, potendo derogarsi all'adempimento delle obbligazioni civili soltanto quando il riabilitando fornisca la prova di trovarsi nella impossibilità di adempiervi o quando il danneggiato abbia rinunciato al risarcimento (cfr. Sez. 1, n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133 - 01). 2.1. In particolare, ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, è onere del condannato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non siano state disposte in sentenza, sollecitare il comune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata, anche se non costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno allo stesso arrecato, in quanto comunque valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità della lesione procurata all'interesse della collettività. Principio che appare applicabile anche al caso in esame, in cui Caccamo è stato condannato per estorsione aggravata dall'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 7, n. 2903 del 2/10/2014, dep. 2015, Sabato, Rv. 262274 - 01).3. A tale proposito, va, infatti, osservato che, correttamente, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che incombessero sul condannato delle obbligazioni civili derivanti dal reato di estorsione continuata in concorso, aggravata dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, rispetto al quale erano soggetti danneggiati, accanto ad alcune persone fisiche, anche gli enti nel cui territorio operava l'associazione di stampo mafioso che la condotta estorsiva ha agevolato. Secondo quanto, infatti, riportato nell'ordinanza impugnata, la sentenza di condanna ha statuito, a carico dell'odierno ricorrente, anche l'obbligo del risarcimento dei danni (oltre che al rimborso delle spese di costituzione e difesa), avendo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] escluso il risarcimento soltanto per gli imputati assolti dal reato associativo di cui al capo R-bis e per quelli nei confronti dei quali, tra cui non rientra Caccamo, è stata esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 3.1. In ogni caso, quand'anche l'esistenza di un siffatto obbligo, secondo le allegazioni difensive, non fosse stato affermato in sede di cognizione, non potrebbe non rilevarsi, come correttamente osservato dal Tribunale di sorveglianza, l'assenza di iniziative da parte del condannato rispetto agli enti territoriali «lesi nell'esercizio delle competenze funzionali volte a garantire le condizioni di sviluppo socio-economico dei propri rappresentati nell'ambito del territorio amministrato, la programmata crescita economica e sociale dei cittadini, oltre che la collettiva percezione di un indispensabile senso di sicurezza e ordine pubblico propri del vivere tra consociati» (così l'ordinanza impugnata a pag. 5). Iniziative che assumono, per quanto già osservato, una specifica valenza anche a prescindere dall'aspetto strettamente patrimoniale e che avrebbero potuto essere intraprese, anche in via equitativa, nei limiti delle possibilità economiche del soggetto e tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del medesimo. Correttamente, tale mancato attivarsi da parte del condannato non è stato ricondotto dal Tribunale, come invece prospettato dalla difesa, a una situazione di effettiva impossibilità di adempiere, che l'orientamento di legittimità connette a situazioni quali la mancata individuazione delle parti offese ovvero le precarie condizioni economiche del condannato, le quali, nella specie, non sono state ritenute tali da giustificare l'inadempimento (secondo quanto attestato nell'ordinanza di rigetto della istanza di remissione del debito del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove si dava atto della disponibilità, in capo allo stesso Caccamo, di redditi da lavoro e di un cospicuo patrimonio mobiliare). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna
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