CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9771-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato avverso la sentenza n. 4896/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg 9771/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] , socio della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s,n.c. con quota di partecipazione al 50% impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione a suo carico per l'anno 2009 la somma di C 39.421,00. La CTP di Roma accoglieva il ricorso con sentenza nr 12959/2017 . L'Ufficio proponeva gravame avverso la pronuncia sfavorevole che veniva rigettato dalla CTR del Lazio sul rilievo che l'avviso impugnato traeva origine da altro avviso di accertamento emesso nei riguardi della società che nelle more era stato annullato con decisione emessa da altra sezione della CTR del Lazio con conseguente caducazione dell'atto impositivo oggetto del giudizio. L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica il contribuente che rimane intimato. Con un unico motivo l'Ufficio denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 e 354 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14. deducendo la nullità della sentenza impugnata, in quanto resa nei confronti di uno solo dei soci, in violazione del litisconsorzio necessario sussistente tra tutti i soci e la società. La censura è fondata. Questa Corte è ferma nel ritenere (cfr. Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme) che sussiste litisconsorzio necessario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, nelle cause di impugnazione degli atti di accertamento dei redditi delle società di persone. Società e soci devono essere parti dello stesso processo. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsortí necessari è viziato da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali (Cass. n. 15116 del 2018; 2021 nr 41367). Le sentenze impugnate sono nulle, così come quelle di primo grado, perché rese in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. L'integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dell'altro socio al 50% [OSCURATO:PERSONA] essendo la controversia sostanzialmente una. Nella fattispecie in esame la violazione del litisconsorzio necessario è palese, non risultando dalla sentenza impugnata né dagli atti processuali che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dell'altro socio, né che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci. La sentenza va cassata e rinviata alla CTP di Roma. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata rinvia alla CTP di Roma in relazione al motivo accolto.