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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04195/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 del Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato.

Secondo l'imputazione, Conforti, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di Palmanova, si era appropriato della somma di mille euro, depositata presso la Stazione dei Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva rinvenuta all'interno di indumenti donati alla Caritas.

Da quanto accertato in sede di merito, durante le ferie del Comandante della Stazione, [OSCURATO:PERSONA], il Conforti, assegnato al comando interinale della Stazione, aveva ricevuto la somma di danaro, che era stata consegnata dal prelato al piantone [OSCURATO:PERSONA], e l'aveva riposta nell'armadio corazzato le cui due uniche chiavi erano in possesso del Conforti e del Comandante; dopo un anno il prelato aveva chiesto notizie sulla sorte del danaro; il Conforti aveva confidato al suo collega [OSCURATO:PERSONA] di aver restituito la somma di danaro consegnata dal prelato ad una signora.

L'imputato aveva affermato in dibattimento di aver preso in consegna la somma di danaro riponendola in cassaforte e che, nel riferire nella relazione di servizio - redatta frettolosamente su pressione del [OSCURATO:PERSONA] - dell'episodio della restituzione alla donna, si era confuso con altra analoga vicenda.

La Corte di appello, nell'accogliere l'eccezione difensiva di inutilizzabilità della relazione di servizio redatta dall'imputato, aveva ritenuto che in ogni caso le prove residue (tra queste la deposizione del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] sulle confidenze ricevute dall'imputato) consentissero di pervenire alla conferma della sentenza di condanna.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata si è basata su elementi che non provano la responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio.

La Corte di appello ha ritenuto inverosimile la versione difensiva, ritenendo dirimenti le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in realtà inattendibili.

Quest'ultimo era infatti un potenziale indagato (era custode al pari del ricorrente delle chiavi dell'armadio corazzato dove era stata depositata la somma) e avrebbe dovuto astenersi dal compiere indagini interne; né poteva essere escusso come teste, avendo partecipato alla formazione di vari verbali confluiti nel fascicolo del P.M., acquisendo anche le dichiarazioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] era inattendibile in quanto sottoposto alle direttive di [OSCURATO:PERSONA], suo superiore, e aveva partecipato agli accertamenti con questi.

Le sue dichiarazioni (anche quanto alle confidenze apprese dal ricorrente) non potevano essere riscontrate da Torna i uolo.

Dal fatto noto (l'aver il ricorrente riposto la somma nell'armadio) non poteva la Corte di appello desumere la responsabilità del ricorrente per la sottrazione della somma.Nell'escludere la responsabilità nei fatti del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello omette di considerare che era consapevole di disporre le chiavi dell'armadio congiuntamente all'imputato in violazione delle norme regolamentari e che non erano stati redatti i verbali nel passaggio di consegna, come previsto dai regolamenti; che il piantone [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato dal prelato la somma contra legem, omettendo accertamenti indispensabili sulla consegna della somma all'avente diritto; che [OSCURATO:PERSONA] aveva validissime ragioni per avviare le indagini addossando al suo vice reggente la responsabilità dell'accaduto; che far sparire il verbale di [OSCURATO:PERSONA] era utile a far convergere sull'imputato i sospetti, facendo poi emergere al momento opportuno lo stesso verbale (una copia era in possesso del prelato, come sapeva sia il [OSCURATO:PERSONA] sia l'imputato); che per l'imputato far sparire il verbale significava alimentare i sospetti a suo carico; che non era sconveniente per [OSCURATO:PERSONA] far aprire un procedimento penale ai danni di chi lo aveva denunciato per altri fatti; che l'imputato era stato prosciolto da accuse di falso e non aveva certo interesse a esporsi al rischio di una nuova imputazione.

Si tratta di processo indiziario contrassegnato da atti inutilizzabili e formati fuori dalle garanzie procedimentali da chi aveva interesse in causa e che esigeva da parte della Corte di appello un maggiore sforzo valutativo ed argomentativo che muovesse dall'analisi approfondita del significato di ciascuna emergenza processuale.

In ordine alla tesi dell'imputato sull'errore nel ricordo circa l'avvenuta restituzione, la Corte di appello omette di considerare che il ricordo è erroneo sin dalle dichiarazioni rese al [OSCURATO:PERSONA] (aveva parlato di una riconsegna in termini generici ed effettivamente all'epoca vi era stato un episodio simile) e che tale circostanza è confermata dal Pruiti.

Gli elementi utilizzati dalla Corte di appello non raggiungono gli standard qualitativi richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.

Il prelato ha smentito [OSCURATO:PERSONA] sulla loro pregressa conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] è smentito sulla circostanza che vi fosse continuità e regolarità nella protocollazione del verbale di rinvenimento. [OSCURATO:PERSONA] è smentito da [OSCURATO:PERSONA] sulla natura solitaria e non congiunta delle indagini avviate. [OSCURATO:PERSONA] è inattendibile poiché riferisce che vi fu regolare protocollazione.

Era emerso inoltre che l'armadio era accessibile anche a coloro che non avevano le chiavi (come accaduto in casi simili con altro armadio avente la stessa serratura).

Sul punto, oggetto di appello, la Corte di appello non ha risposto.

Il teste [OSCURATO:PERSONA] è preciso su alcuni ricordi e vago su altri (come quello della redazione della propria relazione di servizio).Il sequestro ad opera del [OSCURATO:PERSONA] dei documenti in possesso del prelato era nullo perché privo di motivazione e una copia non era stata consegnata al prelato e comunque riguardava, come lo stesso verbale dava atto, di atti già consegnati tre giorni prima, né sono stati inviati gli atti in Procura come dovuto.

Era emerso che l'armadio era spesso lasciato aperto e la stanza del [OSCURATO:PERSONA] era accessibile facilmente.

La motivazione è pertanto viziata in quanto non è stato compiutamente analizzato il compendio probatorio, alla luce delle critiche difensive che avevano indicato ipotesi alternative e contraddizioni nelle versioni dei testi.

2.2. Inutilizzabilità delle deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle dichiarazioni acquisite dall'imputato e confluite nelle relazioni di servizio; violazione degli artt. 62, 63 e 195, comma 4, cod. proc. pen.; vizio di motivazione quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha erroneamente e con motivazione viziata ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato quando egli era già indiziato di reato e non certo un mero collega al quale si era rivolto di sua iniziativa.

La Corte di appello, dopo aver richiamato principi condivisibili, finisce per contraddirsi negando l'applicazione dell'art. 62 cod. proc. pen. con riferimento a dichiarazioni rese "nel corso del procedimento" a coloro che stavano compiendo un'articolata attività investigativa ai suoi danni - inquinata dalla posizione non neutra del [OSCURATO:PERSONA] e di coloro che potevano essere passibili di accertamenti disciplinari per la gestione della vicenda.

Sono infatti atti del procedimento ai fini dell'art. 62 cod. proc. pen., finalizzati alla comunicazione della notizia di reato (la garanzia dell'art. 62 cod. proc. pen. sussiste anche prima della iscrizione della notizia di reato), tutti gli atti assunti da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi sottoposti del luglio 2013, dopo la presentazione del prelato in Caserma per chiedere notizie sulla somma (fu a quel momento che con l'accesso alla banca dati [OSCURATO:PERSONA] acquisì la notizia che all'epoca della consegna del danaro era comandante il Conforti).

Quindi le loro deposizioni su tutta la loro attività svolta dal giugno al luglio 2013 ed in particolare quelle aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal Conforti (essendo irrilevante la loro spontaneità o meno) sono inutilizzabili in violazione degli artt. 62 e 195 cod. proc. pen.

Si trattava di dichiarazioni rese nel medesimo procedimento e acquisite per o comunque in ragione dell'accertamento dei fatti (erano in corso da giorni indagini interne). [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi essere stato incaricato dal Tomaiolo di redigere una relazione di servizio (per quanto irritualmente da casa mentre era in convalescenza) e quindi un atto di P.G. (attività abnorme in quanto diretta e delegata dal solo [OSCURATO:PERSONA]).

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che all'esito delle indagini si stava prospettando a carico del Conforti una grave situazione tanto da chiamarlo e contestargli i fatti, chiedendogli una relazione scritta.

A quel punto l'indagine interna doveva mutare veste e assicurare all'indiziato le garanzie necessarie.

Quindi la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere utilizzata su quanto appreso dal Conforti — al pari di altri testi - e su tale punto la Corte di appello non ha risposto. [OSCURATO:PERSONA] venne di fatto interrogato dal [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo svolse lunghe indagini di sua iniziativa a carico del Conforti non riferendone al P.M. senza ritardo.

2.3. Vizio di motivazione per omessa assoluzione per insussistenza del fatto e violazione dell'art. 314 cod. pen.: violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 609 cod. proc. pen., essendo il fatto qualificabile ai sensi dell'art.646 cod. pen.; violazione dell'art. 531 cod. proc. pen. per omessa declaratoria dì prescrizione.

Erroneamente è stato ravvisato il reato di peculato, posto che la somma era stata acquisita dal piantone [OSCURATO:PERSONA] violando le disposizioni di servizio (che stabilivano la procedura da seguire ai sensi dell'art. 927 cod. proc. civ.).

Quindi il possesso della somma derivava da atto arbitrario e viziato da incompetenza assoluta funzionale.

La somma non aveva inoltre alcuna destinazione pubblicistica ed era incerta la provenienza e quindi l'altruità del bene.

Pertanto, i fatti andavano qualificati ex art. 646 cod. pen. e il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione.

2.4. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 609 cod. proc. pen., essendo il fatto qualificabile ai sensi dell'art. 316 cod. pen.; violazione dell'art. 531 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di prescrizione.

In subordine, ritenuti esistenti i presupposti sopra indicati, i fatti dovevano essere qualificati ai sensi dell'art. 316 cod. pen. in quanto l'imputato ha profittato dell'errore del piantone, nel ricevere la somma anziché consegnarla all'ufficio competente.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.Anche la difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali, dopo aver richiamato i vizi dell'accertamento compiuto in sede di merito, ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché declina censure precluse in sede di legittimità e manifestamente infondate.

2. Quanto al secondo motivo, va osservato che la Corte di appello ha accolto l'eccezione di inutilizzabilità della relazione di servizio che il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto al Conforti nel luglio 2013, posto che all'epoca erano già emersi degli indizi di reato a carico del ricorrente.

Peraltro, per la prova di resistenza, la stessa Corte ha ritenuto dirimente, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, "l'affermazione" resa da quest'ultimo di aver restituito la somma di danaro ad una donna legittima proprietaria, provata attraverso le dichiarazioni rese dall'imputato nei primi giorni del luglio 2013 al collega [OSCURATO:PERSONA], allorquando il primo, entrato nel suo ufficio, gli aveva raccontato quanto era accaduto sulla sorte della somma e sulla quale aveva ricevuto la richiesta del Comandante di riferire.

Secondo la Corte di appello, si trattava di dichiarazioni spontanee, ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] quale collega e non quale p.u. nella veste istituzionale ([OSCURATO:PERSONA] non stava compiendo alcuna indagine).

Quanto alla utilizzabilità della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], va rammentato che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Rv. 277093); che restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016 Rv. 267699).

Ebbene, dalle sentenze di merito non emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato incaricato di indagini sul caso della somma di danaro sparita: il racconto fatto al [OSCURATO:PERSONA] è collocato ai primi giorni del luglio 2013; il prelato il 26 giugno 2013 si era recato da [OSCURATO:PERSONA] per avere notizie della somma consegnata l'anno prima; [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato — senza esito - accertamenti in sede di tipo documentale per trovare traccia della pratica e aveva contattato il piantone [OSCURATO:PERSONA] per avere informazioni sull'accaduto; [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi convocato il Conforti il 1 luglio 2013 per avere notizie sulla sorte della somma; in quella occasione l'imputato aveva fatto al collega [OSCURATO:PERSONA] le confidenze sulla dinamica degli avvenimenti.

Né la questione (coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle indagini a carico dell'imputato) era stata sollevata con l'appello: la difesa aveva attaccato (primo motivo di appello e primo motivo aggiunto) soltanto la utilizzabilità della relazione di servizio del 3 luglio 2013 redatta dall'imputato e della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle dichiarazioni del Conforti, limitandosi ad una generica censura sulla inutilizzabilità di "altri testimoni" che non potevano deporre sulle dichiarazioni per le funzioni di p.g. svolte nell'inchiesta.

Tanto premesso, va rilevato che la eccezione di inutilizzabilità formulata in questa sede in modo preciso e diretto nei confronti della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] si fonda su circostanze fattuali (delega a [OSCURATO:PERSONA] di indagini sul caso in esame) che dovevano essere sottoposte in modo specifico alla Corte di appello ai fini del loro accertamento.

Invero, è principio consolidato che la questione dell'inutilizzabilità - nella specie, per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato - non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (tra tante, Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, Rv. 250263; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269891).

E' appena il caso di aggiungere che, con l'appello, tra l'altro il ricorrente, dopo aver espunto le dichiarazioni a suo avviso inutilizzabili, si era concentrato (secondo motivo) sulle prove residuali, annoverando tra queste anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto quanto appreso dall'imputato (pag. 7).

In ordine poi alle altre testimonianze indicate nel presente motivo di ricorso ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il motivo è aspecifico posto che le uniche utilizzate per riferire le confidenze dell'imputato sono state quelle di [OSCURATO:PERSONA].

Sono poi argomentate nel motivo di ricorso questioni di merito non sottoposte all'appello e delle quali non è indicata dal ricorrente neppure la rilevanza e la decisività rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo va esaminato alla luce dei principi in tema di "doppia conforme" e delle questioni sottoposte dal ricorrente alla Corte di appello.

Il ricorso invero mira a "recuperare" in questa sede (facendo leva sulla violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.), con argomenti di merito, molte questioni non sollevate in sede di appello o ivi proposte in termini generici.Va rammentato in via preliminare che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Inoltre, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (tra tante, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108).

3.1. Esaminata la sentenza impugnata nei limiti sopra indicati e alla luce delle questioni sollevate in via specifica con l'appello, la stessa è all'evidenza immune dai vizi denunciati.

Il ricorrente invero si diffonde su questioni non sottoposte al giudice di appello (quali la inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e il suo interesse nell'avvio delle indagini; la gran parte delle criticità indicate da pag. 9 a 13 del ricorso, introdotte in questa sede attraverso il richiamo degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.).

Limitato il controllo di legittimità ai punti sottoposti con l'appello, le criticità sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] erano state appuntate dal ricorrente sull'attendibilità/credibilità del teste in ragione dei ricordi - ora nitidi ora imprecisi - (pagg. 5-6 dell'atto di appello; secondo motivo nuovo) e non sulla veridicità di alcune circostanze da lui riferite riportate nel ricorso (pag. 10 dell'impugnazione).

Così circoscritta la censura, va rilevato che il ricorrente non ha chiarito la decisività dell'omessa risposta da parte della Corte di appello sulla tenuta del ragionamento probatorio seguito dalla sentenza impugnata, che alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto specifico riferimento per fondare - con la prova di resistenza - la responsabilità dell'imputato.

Quanto poi alla rilevanza della confessione resa a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha motivato in modo non manifestamente illogico sul punto, ponendo in evidenza le ragioni che portavano ad escludere la plausibilità della tesi difensiva (un errore nel ricordo dell'episodio): si trattava di un episodio completamente diverso dalla vicenda in esame; la restituzione (come confermato anche dal teste Pruiti) era avvenuta davanti alla caserma e aveva ad oggetto "una borsa", contenente danaro__- e documenti; la vicenda in esame, sulla quale l'imputato si era confidato al [OSCURATO:PERSONA], era stata ben specificata e riguardava circostanze a lui ben note.

Il ricorrente si limita a contrastare tale conclusione, ribadendo la plausibilità della versione difensiva e richiamando a conferma le dichiarazioni del Pruiti.

Quindi, articolando censure aspecifiche, di merito e anche irrilevanti (quanto alle dichiarazioni del Pruiti).

In ordine alla questione sollevata con l'appello delle pregresse sparizioni e dell'accessibilità dell'ufficio del comandante e quindi della prospettazione di scenari diversi da quelli basati sulla esistenza di due sole chiavi della cassaforte (secondo motivo di appello), deve osservarsi che la Corte di appello ha affrontato tale tema, con ragionamento immune da vizi rilevabili in questa sede, che il ricorrente ha soltanto contrastato in questa sede con argomenti aspecifici (quanto alla carenza della risposta data) e di merito (introducendo nuovi argomenti in diretto confronto con le evidenze probatorie).

La tesi difensiva si basava infatti su dati meramente ipotetici (ovvero che era già accaduto che da altra cassaforte similare era sparito del danaro e che la porta del comandante verso l'archivio era sempre aperta), che non venivano a scardinare il dato accertato di chi fosse in possesso delle chiavi dell'armadio blindato in questione.

In tale prospettiva la Corte di appello ha ragionevolmente limitato la sua analisi a quei terzi, presenti nell'ufficio e a conoscenza della presenza del danaro, che potevano essere coinvolti nell'appropriazione, escludendo, con argomentazioni non manifestamente illogiche, una loro verosimile responsabilità.

Così era stata esaminata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (privo delle chiavi dell'armadio blindato) e del comandante (il cui comportamento tenuto in occasione della visita del prelato unitamente alla dinamica della gestione della pratica relativa alla consegna del danaro, portavano ad escludere un suo coinvolgimento).

Va al riguardo rammentato che, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (tra tante, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647).

Quanto ora accertato dalla Corte di appello veniva, infine, a superare la connessa questione posta dal ricorrente con l'appello in ordine alla data della sparizione (con l'appello il ricorrente aveva sostenuto possibile, nell'incertezza dell'autore della appropriazione, che la sparizione della somma fosse avvenuta in data diversa a quella del 9-13 luglio 2012).4.

I restanti due ultimi motivi declinano questioni precluse e manifestamente infondate, quanto alla qualificazione giuridica del fatto.

Precluse, nella misura in cui la difesa propone una ricostruzione dei fatti, attingendo dati e circostanze direttamente tratti dal compendio probatorio.

E' principio pacifico che la Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (ex multís, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Rv. 254543).

Esaminata quindi la questione alla luce di quanto emerge dalle sentenze di merito, va rilevato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità in tema di peculato, nella nozione di possesso o di detenzione qualificati dalla ragione dell'ufficio o del servizio sarebbe ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 dei 17/10/2012, Rv. 255998).

In particolare, con l'arresto n. 9660 del 2015, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di peculato la condotta di appropriazione del danaro contenuto in un portafoglio smarrito dal titolare, posta in essere dal carabiniere che aveva ricevuto in consegna il portafoglio dall'autore del rinvenimento.

Il precedente in termini consente di ritenere manifestamente infondate le censure avanzate dal ricorrente.

E' appena il caso di aggiungere che, anche accedendo all'orientamento più restrittivo, delineatosi di recente (Sez. 6, n. 45084 del 19/01/2021, Rv. 282290), non vi è spazio alcuno per una diversa qualificazione dei fatti.

Secondo tale esegesi, è richiesto infatti per configurare il peculato "un nesso di dipendenza" tra il possesso e l'ufficio o il servizio esercitato, con esclusione di situazioni in cui il possesso sia scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva.

Quale certamente non era quella nel caso in esame, in cui dalle sentenze di merito risultavano in uso presso la stazione dei carabinieri sia un apposito fascicolo su pratiche di "rinvenimento" di documenti e valori (cfr. pagg. 4-5 della sentenza di primo grado) sia un fascicolo "permanente" sulle pratiche relative all'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 del Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato. Secondo l'imputazione, Conforti, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di Palmanova, si era appropriato della somma di mille euro, depositata presso la Stazione dei Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva rinvenuta all'interno di indumenti donati alla Caritas. Da quanto accertato in sede di merito, durante le ferie del Comandante della Stazione, [OSCURATO:PERSONA], il Conforti, assegnato al comando interinale della Stazione, aveva ricevuto la somma di danaro, che era stata consegnata dal prelato al piantone [OSCURATO:PERSONA], e l'aveva riposta nell'armadio corazzato le cui due uniche chiavi erano in possesso del Conforti e del Comandante; dopo un anno il prelato aveva chiesto notizie sulla sorte del danaro; il Conforti aveva confidato al suo collega [OSCURATO:PERSONA] di aver restituito la somma di danaro consegnata dal prelato ad una signora. L'imputato aveva affermato in dibattimento di aver preso in consegna la somma di danaro riponendola in cassaforte e che, nel riferire nella relazione di servizio - redatta frettolosamente su pressione del [OSCURATO:PERSONA] - dell'episodio della restituzione alla donna, si era confuso con altra analoga vicenda. La Corte di appello, nell'accogliere l'eccezione difensiva di inutilizzabilità della relazione di servizio redatta dall'imputato, aveva ritenuto che in ogni caso le prove residue (tra queste la deposizione del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] sulle confidenze ricevute dall'imputato) consentissero di pervenire alla conferma della sentenza di condanna. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La sentenza impugnata si è basata su elementi che non provano la responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello ha ritenuto inverosimile la versione difensiva, ritenendo dirimenti le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in realtà inattendibili. Quest'ultimo era infatti un potenziale indagato (era custode al pari del ricorrente delle chiavi dell'armadio corazzato dove era stata depositata la somma) e avrebbe dovuto astenersi dal compiere indagini interne; né poteva essere escusso come teste, avendo partecipato alla formazione di vari verbali confluiti nel fascicolo del P.M., acquisendo anche le dichiarazioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] era inattendibile in quanto sottoposto alle direttive di [OSCURATO:PERSONA], suo superiore, e aveva partecipato agli accertamenti con questi. Le sue dichiarazioni (anche quanto alle confidenze apprese dal ricorrente) non potevano essere riscontrate da Torna i uolo. Dal fatto noto (l'aver il ricorrente riposto la somma nell'armadio) non poteva la Corte di appello desumere la responsabilità del ricorrente per la sottrazione della somma.Nell'escludere la responsabilità nei fatti del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello omette di considerare che era consapevole di disporre le chiavi dell'armadio congiuntamente all'imputato in violazione delle norme regolamentari e che non erano stati redatti i verbali nel passaggio di consegna, come previsto dai regolamenti; che il piantone [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato dal prelato la somma contra legem, omettendo accertamenti indispensabili sulla consegna della somma all'avente diritto; che [OSCURATO:PERSONA] aveva validissime ragioni per avviare le indagini addossando al suo vice reggente la responsabilità dell'accaduto; che far sparire il verbale di [OSCURATO:PERSONA] era utile a far convergere sull'imputato i sospetti, facendo poi emergere al momento opportuno lo stesso verbale (una copia era in possesso del prelato, come sapeva sia il [OSCURATO:PERSONA] sia l'imputato); che per l'imputato far sparire il verbale significava alimentare i sospetti a suo carico; che non era sconveniente per [OSCURATO:PERSONA] far aprire un procedimento penale ai danni di chi lo aveva denunciato per altri fatti; che l'imputato era stato prosciolto da accuse di falso e non aveva certo interesse a esporsi al rischio di una nuova imputazione. Si tratta di processo indiziario contrassegnato da atti inutilizzabili e formati fuori dalle garanzie procedimentali da chi aveva interesse in causa e che esigeva da parte della Corte di appello un maggiore sforzo valutativo ed argomentativo che muovesse dall'analisi approfondita del significato di ciascuna emergenza processuale. In ordine alla tesi dell'imputato sull'errore nel ricordo circa l'avvenuta restituzione, la Corte di appello omette di considerare che il ricordo è erroneo sin dalle dichiarazioni rese al [OSCURATO:PERSONA] (aveva parlato di una riconsegna in termini generici ed effettivamente all'epoca vi era stato un episodio simile) e che tale circostanza è confermata dal Pruiti. Gli elementi utilizzati dalla Corte di appello non raggiungono gli standard qualitativi richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. Il prelato ha smentito [OSCURATO:PERSONA] sulla loro pregressa conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] è smentito sulla circostanza che vi fosse continuità e regolarità nella protocollazione del verbale di rinvenimento. [OSCURATO:PERSONA] è smentito da [OSCURATO:PERSONA] sulla natura solitaria e non congiunta delle indagini avviate. [OSCURATO:PERSONA] è inattendibile poiché riferisce che vi fu regolare protocollazione. Era emerso inoltre che l'armadio era accessibile anche a coloro che non avevano le chiavi (come accaduto in casi simili con altro armadio avente la stessa serratura). Sul punto, oggetto di appello, la Corte di appello non ha risposto. Il teste [OSCURATO:PERSONA] è preciso su alcuni ricordi e vago su altri (come quello della redazione della propria relazione di servizio).Il sequestro ad opera del [OSCURATO:PERSONA] dei documenti in possesso del prelato era nullo perché privo di motivazione e una copia non era stata consegnata al prelato e comunque riguardava, come lo stesso verbale dava atto, di atti già consegnati tre giorni prima, né sono stati inviati gli atti in Procura come dovuto. Era emerso che l'armadio era spesso lasciato aperto e la stanza del [OSCURATO:PERSONA] era accessibile facilmente. La motivazione è pertanto viziata in quanto non è stato compiutamente analizzato il compendio probatorio, alla luce delle critiche difensive che avevano indicato ipotesi alternative e contraddizioni nelle versioni dei testi. 2.2. Inutilizzabilità delle deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle dichiarazioni acquisite dall'imputato e confluite nelle relazioni di servizio; violazione degli artt. 62, 63 e 195, comma 4, cod. proc. pen.; vizio di motivazione quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha erroneamente e con motivazione viziata ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato quando egli era già indiziato di reato e non certo un mero collega al quale si era rivolto di sua iniziativa. La Corte di appello, dopo aver richiamato principi condivisibili, finisce per contraddirsi negando l'applicazione dell'art. 62 cod. proc. pen. con riferimento a dichiarazioni rese "nel corso del procedimento" a coloro che stavano compiendo un'articolata attività investigativa ai suoi danni - inquinata dalla posizione non neutra del [OSCURATO:PERSONA] e di coloro che potevano essere passibili di accertamenti disciplinari per la gestione della vicenda. Sono infatti atti del procedimento ai fini dell'art. 62 cod. proc. pen., finalizzati alla comunicazione della notizia di reato (la garanzia dell'art. 62 cod. proc. pen. sussiste anche prima della iscrizione della notizia di reato), tutti gli atti assunti da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi sottoposti del luglio 2013, dopo la presentazione del prelato in Caserma per chiedere notizie sulla somma (fu a quel momento che con l'accesso alla banca dati [OSCURATO:PERSONA] acquisì la notizia che all'epoca della consegna del danaro era comandante il Conforti). Quindi le loro deposizioni su tutta la loro attività svolta dal giugno al luglio 2013 ed in particolare quelle aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal Conforti (essendo irrilevante la loro spontaneità o meno) sono inutilizzabili in violazione degli artt. 62 e 195 cod. proc. pen. Si trattava di dichiarazioni rese nel medesimo procedimento e acquisite per o comunque in ragione dell'accertamento dei fatti (erano in corso da giorni indagini interne). [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi essere stato incaricato dal Tomaiolo di redigere una relazione di servizio (per quanto irritualmente da casa mentre era in convalescenza) e quindi un atto di P.G. (attività abnorme in quanto diretta e delegata dal solo [OSCURATO:PERSONA]). Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che all'esito delle indagini si stava prospettando a carico del Conforti una grave situazione tanto da chiamarlo e contestargli i fatti, chiedendogli una relazione scritta. A quel punto l'indagine interna doveva mutare veste e assicurare all'indiziato le garanzie necessarie. Quindi la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere utilizzata su quanto appreso dal Conforti — al pari di altri testi - e su tale punto la Corte di appello non ha risposto. [OSCURATO:PERSONA] venne di fatto interrogato dal [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo svolse lunghe indagini di sua iniziativa a carico del Conforti non riferendone al P.M. senza ritardo. 2.3. Vizio di motivazione per omessa assoluzione per insussistenza del fatto e violazione dell'art. 314 cod. pen.: violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 609 cod. proc. pen., essendo il fatto qualificabile ai sensi dell'art.646 cod. pen.; violazione dell'art. 531 cod. proc. pen. per omessa declaratoria dì prescrizione. Erroneamente è stato ravvisato il reato di peculato, posto che la somma era stata acquisita dal piantone [OSCURATO:PERSONA] violando le disposizioni di servizio (che stabilivano la procedura da seguire ai sensi dell'art. 927 cod. proc. civ.). Quindi il possesso della somma derivava da atto arbitrario e viziato da incompetenza assoluta funzionale. La somma non aveva inoltre alcuna destinazione pubblicistica ed era incerta la provenienza e quindi l'altruità del bene. Pertanto, i fatti andavano qualificati ex art. 646 cod. pen. e il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione. 2.4. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 609 cod. proc. pen., essendo il fatto qualificabile ai sensi dell'art. 316 cod. pen.; violazione dell'art. 531 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di prescrizione. In subordine, ritenuti esistenti i presupposti sopra indicati, i fatti dovevano essere qualificati ai sensi dell'art. 316 cod. pen. in quanto l'imputato ha profittato dell'errore del piantone, nel ricevere la somma anziché consegnarla all'ufficio competente. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.Anche la difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali, dopo aver richiamato i vizi dell'accertamento compiuto in sede di merito, ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché declina censure precluse in sede di legittimità e manifestamente infondate. 2. Quanto al secondo motivo, va osservato che la Corte di appello ha accolto l'eccezione di inutilizzabilità della relazione di servizio che il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto al Conforti nel luglio 2013, posto che all'epoca erano già emersi degli indizi di reato a carico del ricorrente. Peraltro, per la prova di resistenza, la stessa Corte ha ritenuto dirimente, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, "l'affermazione" resa da quest'ultimo di aver restituito la somma di danaro ad una donna legittima proprietaria, provata attraverso le dichiarazioni rese dall'imputato nei primi giorni del luglio 2013 al collega [OSCURATO:PERSONA], allorquando il primo, entrato nel suo ufficio, gli aveva raccontato quanto era accaduto sulla sorte della somma e sulla quale aveva ricevuto la richiesta del Comandante di riferire. Secondo la Corte di appello, si trattava di dichiarazioni spontanee, ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] quale collega e non quale p.u. nella veste istituzionale ([OSCURATO:PERSONA] non stava compiendo alcuna indagine). Quanto alla utilizzabilità della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], va rammentato che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Rv. 277093); che restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016 Rv. 267699). Ebbene, dalle sentenze di merito non emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato incaricato di indagini sul caso della somma di danaro sparita: il racconto fatto al [OSCURATO:PERSONA] è collocato ai primi giorni del luglio 2013; il prelato il 26 giugno 2013 si era recato da [OSCURATO:PERSONA] per avere notizie della somma consegnata l'anno prima; [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato — senza esito - accertamenti in sede di tipo documentale per trovare traccia della pratica e aveva contattato il piantone [OSCURATO:PERSONA] per avere informazioni sull'accaduto; [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi convocato il Conforti il 1 luglio 2013 per avere notizie sulla sorte della somma; in quella occasione l'imputato aveva fatto al collega [OSCURATO:PERSONA] le confidenze sulla dinamica degli avvenimenti. Né la questione (coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle indagini a carico dell'imputato) era stata sollevata con l'appello: la difesa aveva attaccato (primo motivo di appello e primo motivo aggiunto) soltanto la utilizzabilità della relazione di servizio del 3 luglio 2013 redatta dall'imputato e della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle dichiarazioni del Conforti, limitandosi ad una generica censura sulla inutilizzabilità di "altri testimoni" che non potevano deporre sulle dichiarazioni per le funzioni di p.g. svolte nell'inchiesta. Tanto premesso, va rilevato che la eccezione di inutilizzabilità formulata in questa sede in modo preciso e diretto nei confronti della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] si fonda su circostanze fattuali (delega a [OSCURATO:PERSONA] di indagini sul caso in esame) che dovevano essere sottoposte in modo specifico alla Corte di appello ai fini del loro accertamento. Invero, è principio consolidato che la questione dell'inutilizzabilità - nella specie, per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato - non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (tra tante, Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, Rv. 250263; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269891). E' appena il caso di aggiungere che, con l'appello, tra l'altro il ricorrente, dopo aver espunto le dichiarazioni a suo avviso inutilizzabili, si era concentrato (secondo motivo) sulle prove residuali, annoverando tra queste anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto quanto appreso dall'imputato (pag. 7). In ordine poi alle altre testimonianze indicate nel presente motivo di ricorso ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il motivo è aspecifico posto che le uniche utilizzate per riferire le confidenze dell'imputato sono state quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Sono poi argomentate nel motivo di ricorso questioni di merito non sottoposte all'appello e delle quali non è indicata dal ricorrente neppure la rilevanza e la decisività rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. 3. Il primo motivo va esaminato alla luce dei principi in tema di "doppia conforme" e delle questioni sottoposte dal ricorrente alla Corte di appello. Il ricorso invero mira a "recuperare" in questa sede (facendo leva sulla violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.), con argomenti di merito, molte questioni non sollevate in sede di appello o ivi proposte in termini generici.Va rammentato in via preliminare che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Inoltre, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (tra tante, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108). 3.1. Esaminata la sentenza impugnata nei limiti sopra indicati e alla luce delle questioni sollevate in via specifica con l'appello, la stessa è all'evidenza immune dai vizi denunciati. Il ricorrente invero si diffonde su questioni non sottoposte al giudice di appello (quali la inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e il suo interesse nell'avvio delle indagini; la gran parte delle criticità indicate da pag. 9 a 13 del ricorso, introdotte in questa sede attraverso il richiamo degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.). Limitato il controllo di legittimità ai punti sottoposti con l'appello, le criticità sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] erano state appuntate dal ricorrente sull'attendibilità/credibilità del teste in ragione dei ricordi - ora nitidi ora imprecisi - (pagg. 5-6 dell'atto di appello; secondo motivo nuovo) e non sulla veridicità di alcune circostanze da lui riferite riportate nel ricorso (pag. 10 dell'impugnazione). Così circoscritta la censura, va rilevato che il ricorrente non ha chiarito la decisività dell'omessa risposta da parte della Corte di appello sulla tenuta del ragionamento probatorio seguito dalla sentenza impugnata, che alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto specifico riferimento per fondare - con la prova di resistenza - la responsabilità dell'imputato. Quanto poi alla rilevanza della confessione resa a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha motivato in modo non manifestamente illogico sul punto, ponendo in evidenza le ragioni che portavano ad escludere la plausibilità della tesi difensiva (un errore nel ricordo dell'episodio): si trattava di un episodio completamente diverso dalla vicenda in esame; la restituzione (come confermato anche dal teste Pruiti) era avvenuta davanti alla caserma e aveva ad oggetto "una borsa", contenente danaro__- e documenti; la vicenda in esame, sulla quale l'imputato si era confidato al [OSCURATO:PERSONA], era stata ben specificata e riguardava circostanze a lui ben note. Il ricorrente si limita a contrastare tale conclusione, ribadendo la plausibilità della versione difensiva e richiamando a conferma le dichiarazioni del Pruiti. Quindi, articolando censure aspecifiche, di merito e anche irrilevanti (quanto alle dichiarazioni del Pruiti). In ordine alla questione sollevata con l'appello delle pregresse sparizioni e dell'accessibilità dell'ufficio del comandante e quindi della prospettazione di scenari diversi da quelli basati sulla esistenza di due sole chiavi della cassaforte (secondo motivo di appello), deve osservarsi che la Corte di appello ha affrontato tale tema, con ragionamento immune da vizi rilevabili in questa sede, che il ricorrente ha soltanto contrastato in questa sede con argomenti aspecifici (quanto alla carenza della risposta data) e di merito (introducendo nuovi argomenti in diretto confronto con le evidenze probatorie). La tesi difensiva si basava infatti su dati meramente ipotetici (ovvero che era già accaduto che da altra cassaforte similare era sparito del danaro e che la porta del comandante verso l'archivio era sempre aperta), che non venivano a scardinare il dato accertato di chi fosse in possesso delle chiavi dell'armadio blindato in questione. In tale prospettiva la Corte di appello ha ragionevolmente limitato la sua analisi a quei terzi, presenti nell'ufficio e a conoscenza della presenza del danaro, che potevano essere coinvolti nell'appropriazione, escludendo, con argomentazioni non manifestamente illogiche, una loro verosimile responsabilità. Così era stata esaminata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (privo delle chiavi dell'armadio blindato) e del comandante (il cui comportamento tenuto in occasione della visita del prelato unitamente alla dinamica della gestione della pratica relativa alla consegna del danaro, portavano ad escludere un suo coinvolgimento). Va al riguardo rammentato che, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (tra tante, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647). Quanto ora accertato dalla Corte di appello veniva, infine, a superare la connessa questione posta dal ricorrente con l'appello in ordine alla data della sparizione (con l'appello il ricorrente aveva sostenuto possibile, nell'incertezza dell'autore della appropriazione, che la sparizione della somma fosse avvenuta in data diversa a quella del 9-13 luglio 2012).4. I restanti due ultimi motivi declinano questioni precluse e manifestamente infondate, quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Precluse, nella misura in cui la difesa propone una ricostruzione dei fatti, attingendo dati e circostanze direttamente tratti dal compendio probatorio. E' principio pacifico che la Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (ex multís, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Rv. 254543). Esaminata quindi la questione alla luce di quanto emerge dalle sentenze di merito, va rilevato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità in tema di peculato, nella nozione di possesso o di detenzione qualificati dalla ragione dell'ufficio o del servizio sarebbe ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 dei 17/10/2012, Rv. 255998). In particolare, con l'arresto n. 9660 del 2015, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di peculato la condotta di appropriazione del danaro contenuto in un portafoglio smarrito dal titolare, posta in essere dal carabiniere che aveva ricevuto in consegna il portafoglio dall'autore del rinvenimento. Il precedente in termini consente di ritenere manifestamente infondate le censure avanzate dal ricorrente. E' appena il caso di aggiungere che, anche accedendo all'orientamento più restrittivo, delineatosi di recente (Sez. 6, n. 45084 del 19/01/2021, Rv. 282290), non vi è spazio alcuno per una diversa qualificazione dei fatti. Secondo tale esegesi, è richiesto infatti per configurare il peculato "un nesso di dipendenza" tra il possesso e l'ufficio o il servizio esercitato, con esclusione di situazioni in cui il possesso sia scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva. Quale certamente non era quella nel caso in esame, in cui dalle sentenze di merito risultavano in uso presso la stazione dei carabinieri sia un apposito fascicolo su pratiche di "rinvenimento" di documenti e valori (cfr. pagg. 4-5 della sentenza di primo grado) sia un fascicolo "permanente" sulle pratiche relative all'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
Sentenza Cassazione n. 04195/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris