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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 09898/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042F0AZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Torino emessa in data 11/10/2021, la pena di anni due di reclusione e euro 4000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 comma 4 e 5 DPR 309/90 e 81 cpv c.p., accertato in Torino in data 18/07/2021, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della norma penale di cui all'art. 240 c. 3 c.p. non avendo i giudici del merito motivato in merito alla illecita provenienza del denaro confiscato al ricorrente pari ad euro 2.495,00; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che per giurisprudenza costante di questa Corte, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (ex multis, Sez. 3, n. 29982 del 22/02/2019, Rv. 276252); che tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente ti_iflizrax p, lamentava la mancata motivazione in ordine alla confisca del denaro, pari ad euro 2.495,00, confisca che dal testo del provvedimento impugnato non risulta essere stata disposta, leggendosi nel dispositivo l'ordine di disporre la confisca e la successiva distruzione della sola sostanza stupefacente in sequestro, né il ricorrente dimostra che la somma di denaro sia effettivamente stata oggetto di un provvedimento ablatorio; che pertanto il ricorso è inammissibile e alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042F0AZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Torino emessa in data 11/10/2021, la pena di anni due di reclusione e euro 4000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 comma 4 e 5 DPR 309/90 e 81 cpv c.p., accertato in Torino in data 18/07/2021, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della norma penale di cui all'art. 240 c. 3 c.p. non avendo i giudici del merito motivato in merito alla illecita provenienza del denaro confiscato al ricorrente pari ad euro 2.495,00; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che per giurisprudenza costante di questa Corte, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (ex multis, Sez. 3, n. 29982 del 22/02/2019, Rv. 276252); che tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente ti_iflizrax p, lamentava la mancata motivazione in ordine alla confisca del denaro, pari ad euro 2.495,00, confisca che dal testo del provvedimento impugnato non risulta essere stata disposta, leggendosi nel dispositivo l'ordine di disporre la confisca e la successiva distruzione della sola sostanza stupefacente in sequestro, né il ricorrente dimostra che la somma di denaro sia effettivamente stata oggetto di un provvedimento ablatorio; che pertanto il ricorso è inammissibile e alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbra
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