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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1976, avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro — Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto associativo di cui al capo 1) della rubrica accusatoria.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con preciso riferimento alla valenza attribuita alle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia.

In particolare, premesso che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito circostanze diverse sul soggetto che ha battezzato l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di aver appreso la circostanza da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non avrebbe spiegato nulla sull'impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo come teste a confutazione, essendo questi deceduto da tempo. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riferito la data in cui gli era stata riferita la circostanza del battesimo dell'indagato e il Tribunale avrebbe trascurato che dall'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] nel lontano 7 febbraio 2014 erano passati più di quattro anni rispetto alla data in cui era stato sentito [OSCURATO:PERSONA], con conseguente possibilità di quest'ultimo di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese dal primo.

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA], che a detta dell'Imperi avrebbe battezzato personalmente [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe mai riferito nulla rispetto a tale battesimo e non avrebbe mai dichiarato alcunché sul conto del ricorrente.

Secondo il Tribunale, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che il ricorrente aveva partecipato al pestaggio del commerciante Manna ma tale affermazione mancherebbe di qualsiasi riscontro individualizzante e sarebbero state violate le norme sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché quelle in tema di partecipazione ad associazioni mafiose.

In atti si rileverebbe la totale assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e i membri della consorteria criminale nonché l'assenza di reati fine, contestati all'indagato, benché nell'imputazione si addebiti al ricorrente la commissione di specifiche azioni esecutive del programma associativo ovvero il recupero di proventi illeciti di attività estorsive e la partecipazione a pestaggi punitivi.

Al di là del riferito battesimo, che, però, anche secondo l'ultimo approdo delle Sezioni unite non avrebbe rilievo decisivo, non sarebbe riscontrabile alcun comportamento concreto, riferibile al ricorrente, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi, così da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo; 2.2 violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione in ordine ai criteri di scelta delle misure cautelari.

Il Tribunale non avrebbe valutato l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle allegazioni difensive, tese a porre in evidenza che il ruolo, svolto dal ricorrente, al più si sarebbe arrestato all'anno 2010, quando sarebbe stato battezzato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione, offerta dall'ordinanza impugnata, risulta carente con riguardo alla sussistenza a carico del ricorrente dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen..

3. Premesso che a [OSCURATO:PERSONA] è stato ascritto provvisoriamente di avere stabilmente fatto parte dell'associazione criminale 'ndranghetista, operante in Cosenza e comuni viciniori, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], deve ricordarsi che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari, Rv. 281889), sulla scia della precedente sentenza del massimo Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno "status" ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza.

Come hanno sottolineato le Sezioni Unite nel 2021, è evidente che la verifica centrale per la configurabilità di una condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione".

Per questo, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione» (cfr.

Sezioni Unite, sentenza Modaffari).

In particolare, il massimo Consesso ha affermato che, se deve ritenersi indubbio che il giuramento di mafia - nel suo formalismo preceduto da liturgie scandite da formule e gesti rituali che conferiscono sacralità alla procedura di iniziazione dei nuovi adepti - assume un rilievo denso di significati probatori proprio in conseguenza del valore drammaticamente vincolante che si origina da quel gesto simbolico, è pure vero che all'iniziale giuramento può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo, assegnato o promesso dall'affiliante, e, quindi, può mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la "messa a disposizione" a favore del sodalizio.

La disponibilità conclamata, resa con il prestato giuramento di mafia, che può rendere ipotizzabile il contributo partecipativo del soggetto, può essere contraddetta in presenza di condotte del soggetto dettate da scelte volontarie (disobbedienza, allontanamento fisico, disinteresse) o da oggettive circostanze di segno contrario o fortemente equivoche, tali da contrastare con l'impegno preso di messa a disposizione e far escludere a priori o far ritenere venuta meno la volontà dello stesso di contribuire alla vita dell'associazione.

Il rituale di affiliazione si può presentare in varie forme e la propria caratterizzazione è strettamente dipendente dal contesto (storico, sociale, culturale) in cui lo stesso si manifesta: questa circostanza comprova, di per sé, la necessità di legare il paradigma interpretativo in termini di idoneità probatoriCk.

Ciò posto, non vi è dubbio che, al fine di ritenere dimostrato o meno l'effetto - che è, e resta, lo stabile inserimento del partecipe nel consorzio criminoso - il rituale di affiliazione si alimenta necessariamente di dati cognitivi che sono, per forza di cose, indiziari rispetto alla rappresentazione di ciò che la norma richiede.

Il giudizio deve necessariamente consentire la comprensione di «fatti» che possono - o meno - risultare indicativi dell'avvenuto inserimento, in modo stabile, del soggetto in questione all'interno del gruppo, attraverso la obbligatoria mediazione intellettuale tra fatto emerso e fatto tipico, realizzata tramite l'applicazione di consolidate massime di esperienza.

4. Tali principi, delineati nel menzionato approdo delle Sezioni Unite, non sono stati osservati dal Tribunale di Catanzaro laddove ha riconosciuto — sia pure a livello di gravità indiziaria - il ruolo di partecipe del sodalizio in capo al ricorrente. 4.1 Nell'ordinanza impugnata, infatti, dopo avere ripercorso le vicende investigative che avevano disvelato l'esistenza, la perduranza e l'attuale operatività, nel territorio cosentino, di una confederazione di 'ndrangheta, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], il Collegio della cautela ha evidenziato che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano affermato che il ricorrente era stato battezzato: in particolare, il primo aveva narrato che l'indagato era stato battezzato in carcere da [OSCURATO:PERSONA], come riferitogli da quest'ultimo, mentre il secondo aveva dichiarato di avere assistito al battesimo di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA].

Tale non sovrapponibilità, secondo il Tribunale, atteneva ad un profilo secondario, che non valeva ad inficiare, quantomeno nella fase delle indagini, il nucleo centrale delle dichiarazioni, poiché entrambi i collaboratori avevano di fatto affermato il fatto storico del battesimo.

Il Tribunale ha poi osservato che [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto un ulteriore elemento avvalorante la gravità indiziaria circa l'intraneità del ricorrente, avendo riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al pestaggio del commerciante Manna, che gestiva delle sale gioco, ubicate nel centro commerciale di Bisignano e in altri punti della città, ed era una delle vittime di estorsione del clan degli zingari. 4.2 Siffatte argomentazioni si appalesano viziate, non essendo stati individuati fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento del ricorrente con un ruolo attivo nel sodalizio mafioso. 4.2.1 Contrariamente a quanto sottolineato dal Tribunale, infatti, la discrasia, esistente nelle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia circa la persona che ha battezzato il ricorrente, attiene non ad un profilo secondario ma a un dato importante.

Ciò in quanto il rito di affiliazione, proprio per la sua ritenuta sacralità, è sottoposto a regole anche riguardo ai soggetti legittimati a compierlo e l'individuazione della persona che battezza risulta utile a verificare sia i poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia sia, quindi, la serietà del contesto ambientale in cui è maturata la decisione.

La divergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia su un dato di tal fatta non consente, quindi, di ritenere che le stesse dichiarazioni fossero precise e concordanti, così da potere costituire un apporto fondamentale all'accusa mossa al ricorrente.

Al riguardo, infatti, deve tenersi conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio delle loro dichiarazioni, purché, però, i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Sez. 2, n. 7416 del 19/12/1997, Zito, Rv. 210604; Sez. 6, n. 662 del 14/02/1997, Pm in proc.

Trimarchi e altri, Rv. 208123). 4.2.2 Peraltro, fermo restando il superiore rilievo in ordine alla inidoneità delle dichiarazioni anzidette a supportare il giudizio di gravità indiziaria, può ad ogni modo aggiungersi che, al di là del dato che i collaboratori avevano "confermato come avvenuto il fatto storico del battesimo", il Tribunale non ha evidenziato ulteriori elementi, idonei a dimostrare la serietà e l'effettività dell'impegno, assunto dal ricorrente.

In tal modo, ossia arrestando la sua verifica al mero dato dell'essere avvenuto un battesimo, il Tribunale ha mostrato di non conformarsi all'orientamento di questa Corte, come sopra esposto, secondo cui il rito di affiliazione può assumere valenza indiziaria della partecipazione ad un sodalizio mafioso ma a condizione che siano sussistenti altri elementi atti a delineare sia la serietà e l'effettività del reciproco impegno preso sia la misura della disponibilità pretesa od offerta. 4.2.3 Deve aggiungersi, inoltre, che la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso non può desumersi nemmeno dalla partecipazione al pestaggio del commerciante Manna.

Ciò in quanto l'episodio è stato riferito esclusivamente da un collaboratore di giustizia, peraltro - per come descritto nel provvedimento impugnato - del tutto genericamente, senza l'indicazione dell'epoca e dei soggetti che avrebbero "fatto massacrare di paiate" il predetto commerciante, con la conseguenza che - a fronte della pluralità di fattispecie giuridiche ipotizzabili rispetto alla contiguità al contesto mafioso - non può giungersi alla conclusione che dal pestaggio in questione può desumersi - come affermato nel provvedimento impugnato, "la partecipazione del ricorrente all'associazione e la condivisione del programma della medesima associazione". 4.3 In tale contesto non può dirsi sussistente un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo.

5. Non rinvenendosi, nemmeno nell'ordinanza genetica, ulteriori elementi in ipotesi valorizzabili al fine anzidetto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, applicando la disposizione dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost.» (Sez. 2, n. 52488 del 05/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275066 - 01; Sez. 4, n. 46976 del 22/09/2011, Mane, Rv. 251430 -01).

6. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame, consegue anche l'annullamento della misura cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, atteso che l'annullamento colpisce un vizio riscontrabile anche nell'originario provvedimento applicativo della misura, che viene pertanto travolta dall'annullamento della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 90 del 25/01/1991, Meoli, Rv. 186453).7.

Deve altresì ordinarsi l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altro.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1976, avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro — Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto associativo di cui al capo 1) della rubrica accusatoria. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con preciso riferimento alla valenza attribuita alle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia. In particolare, premesso che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito circostanze diverse sul soggetto che ha battezzato l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di aver appreso la circostanza da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non avrebbe spiegato nulla sull'impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo come teste a confutazione, essendo questi deceduto da tempo. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riferito la data in cui gli era stata riferita la circostanza del battesimo dell'indagato e il Tribunale avrebbe trascurato che dall'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] nel lontano 7 febbraio 2014 erano passati più di quattro anni rispetto alla data in cui era stato sentito [OSCURATO:PERSONA], con conseguente possibilità di quest'ultimo di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese dal primo. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA], che a detta dell'Imperi avrebbe battezzato personalmente [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe mai riferito nulla rispetto a tale battesimo e non avrebbe mai dichiarato alcunché sul conto del ricorrente. Secondo il Tribunale, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che il ricorrente aveva partecipato al pestaggio del commerciante Manna ma tale affermazione mancherebbe di qualsiasi riscontro individualizzante e sarebbero state violate le norme sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché quelle in tema di partecipazione ad associazioni mafiose. In atti si rileverebbe la totale assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e i membri della consorteria criminale nonché l'assenza di reati fine, contestati all'indagato, benché nell'imputazione si addebiti al ricorrente la commissione di specifiche azioni esecutive del programma associativo ovvero il recupero di proventi illeciti di attività estorsive e la partecipazione a pestaggi punitivi. Al di là del riferito battesimo, che, però, anche secondo l'ultimo approdo delle Sezioni unite non avrebbe rilievo decisivo, non sarebbe riscontrabile alcun comportamento concreto, riferibile al ricorrente, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi, così da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo; 2.2 violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione in ordine ai criteri di scelta delle misure cautelari. Il Tribunale non avrebbe valutato l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle allegazioni difensive, tese a porre in evidenza che il ruolo, svolto dal ricorrente, al più si sarebbe arrestato all'anno 2010, quando sarebbe stato battezzato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione, offerta dall'ordinanza impugnata, risulta carente con riguardo alla sussistenza a carico del ricorrente dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 3. Premesso che a [OSCURATO:PERSONA] è stato ascritto provvisoriamente di avere stabilmente fatto parte dell'associazione criminale 'ndranghetista, operante in Cosenza e comuni viciniori, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], deve ricordarsi che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari, Rv. 281889), sulla scia della precedente sentenza del massimo Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno "status" ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza. Come hanno sottolineato le Sezioni Unite nel 2021, è evidente che la verifica centrale per la configurabilità di una condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". Per questo, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione» (cfr. Sezioni Unite, sentenza Modaffari). In particolare, il massimo Consesso ha affermato che, se deve ritenersi indubbio che il giuramento di mafia - nel suo formalismo preceduto da liturgie scandite da formule e gesti rituali che conferiscono sacralità alla procedura di iniziazione dei nuovi adepti - assume un rilievo denso di significati probatori proprio in conseguenza del valore drammaticamente vincolante che si origina da quel gesto simbolico, è pure vero che all'iniziale giuramento può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo, assegnato o promesso dall'affiliante, e, quindi, può mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la "messa a disposizione" a favore del sodalizio. La disponibilità conclamata, resa con il prestato giuramento di mafia, che può rendere ipotizzabile il contributo partecipativo del soggetto, può essere contraddetta in presenza di condotte del soggetto dettate da scelte volontarie (disobbedienza, allontanamento fisico, disinteresse) o da oggettive circostanze di segno contrario o fortemente equivoche, tali da contrastare con l'impegno preso di messa a disposizione e far escludere a priori o far ritenere venuta meno la volontà dello stesso di contribuire alla vita dell'associazione. Il rituale di affiliazione si può presentare in varie forme e la propria caratterizzazione è strettamente dipendente dal contesto (storico, sociale, culturale) in cui lo stesso si manifesta: questa circostanza comprova, di per sé, la necessità di legare il paradigma interpretativo in termini di idoneità probatoriCk. Ciò posto, non vi è dubbio che, al fine di ritenere dimostrato o meno l'effetto - che è, e resta, lo stabile inserimento del partecipe nel consorzio criminoso - il rituale di affiliazione si alimenta necessariamente di dati cognitivi che sono, per forza di cose, indiziari rispetto alla rappresentazione di ciò che la norma richiede. Il giudizio deve necessariamente consentire la comprensione di «fatti» che possono - o meno - risultare indicativi dell'avvenuto inserimento, in modo stabile, del soggetto in questione all'interno del gruppo, attraverso la obbligatoria mediazione intellettuale tra fatto emerso e fatto tipico, realizzata tramite l'applicazione di consolidate massime di esperienza. 4. Tali principi, delineati nel menzionato approdo delle Sezioni Unite, non sono stati osservati dal Tribunale di Catanzaro laddove ha riconosciuto — sia pure a livello di gravità indiziaria - il ruolo di partecipe del sodalizio in capo al ricorrente. 4.1 Nell'ordinanza impugnata, infatti, dopo avere ripercorso le vicende investigative che avevano disvelato l'esistenza, la perduranza e l'attuale operatività, nel territorio cosentino, di una confederazione di 'ndrangheta, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], il Collegio della cautela ha evidenziato che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano affermato che il ricorrente era stato battezzato: in particolare, il primo aveva narrato che l'indagato era stato battezzato in carcere da [OSCURATO:PERSONA], come riferitogli da quest'ultimo, mentre il secondo aveva dichiarato di avere assistito al battesimo di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA]. Tale non sovrapponibilità, secondo il Tribunale, atteneva ad un profilo secondario, che non valeva ad inficiare, quantomeno nella fase delle indagini, il nucleo centrale delle dichiarazioni, poiché entrambi i collaboratori avevano di fatto affermato il fatto storico del battesimo. Il Tribunale ha poi osservato che [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto un ulteriore elemento avvalorante la gravità indiziaria circa l'intraneità del ricorrente, avendo riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al pestaggio del commerciante Manna, che gestiva delle sale gioco, ubicate nel centro commerciale di Bisignano e in altri punti della città, ed era una delle vittime di estorsione del clan degli zingari. 4.2 Siffatte argomentazioni si appalesano viziate, non essendo stati individuati fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento del ricorrente con un ruolo attivo nel sodalizio mafioso. 4.2.1 Contrariamente a quanto sottolineato dal Tribunale, infatti, la discrasia, esistente nelle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia circa la persona che ha battezzato il ricorrente, attiene non ad un profilo secondario ma a un dato importante. Ciò in quanto il rito di affiliazione, proprio per la sua ritenuta sacralità, è sottoposto a regole anche riguardo ai soggetti legittimati a compierlo e l'individuazione della persona che battezza risulta utile a verificare sia i poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia sia, quindi, la serietà del contesto ambientale in cui è maturata la decisione. La divergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia su un dato di tal fatta non consente, quindi, di ritenere che le stesse dichiarazioni fossero precise e concordanti, così da potere costituire un apporto fondamentale all'accusa mossa al ricorrente. Al riguardo, infatti, deve tenersi conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio delle loro dichiarazioni, purché, però, i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Sez. 2, n. 7416 del 19/12/1997, Zito, Rv. 210604; Sez. 6, n. 662 del 14/02/1997, Pm in proc. Trimarchi e altri, Rv. 208123). 4.2.2 Peraltro, fermo restando il superiore rilievo in ordine alla inidoneità delle dichiarazioni anzidette a supportare il giudizio di gravità indiziaria, può ad ogni modo aggiungersi che, al di là del dato che i collaboratori avevano "confermato come avvenuto il fatto storico del battesimo", il Tribunale non ha evidenziato ulteriori elementi, idonei a dimostrare la serietà e l'effettività dell'impegno, assunto dal ricorrente. In tal modo, ossia arrestando la sua verifica al mero dato dell'essere avvenuto un battesimo, il Tribunale ha mostrato di non conformarsi all'orientamento di questa Corte, come sopra esposto, secondo cui il rito di affiliazione può assumere valenza indiziaria della partecipazione ad un sodalizio mafioso ma a condizione che siano sussistenti altri elementi atti a delineare sia la serietà e l'effettività del reciproco impegno preso sia la misura della disponibilità pretesa od offerta. 4.2.3 Deve aggiungersi, inoltre, che la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso non può desumersi nemmeno dalla partecipazione al pestaggio del commerciante Manna. Ciò in quanto l'episodio è stato riferito esclusivamente da un collaboratore di giustizia, peraltro - per come descritto nel provvedimento impugnato - del tutto genericamente, senza l'indicazione dell'epoca e dei soggetti che avrebbero "fatto massacrare di paiate" il predetto commerciante, con la conseguenza che - a fronte della pluralità di fattispecie giuridiche ipotizzabili rispetto alla contiguità al contesto mafioso - non può giungersi alla conclusione che dal pestaggio in questione può desumersi - come affermato nel provvedimento impugnato, "la partecipazione del ricorrente all'associazione e la condivisione del programma della medesima associazione". 4.3 In tale contesto non può dirsi sussistente un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo. 5. Non rinvenendosi, nemmeno nell'ordinanza genetica, ulteriori elementi in ipotesi valorizzabili al fine anzidetto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, applicando la disposizione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost.» (Sez. 2, n. 52488 del 05/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275066 - 01; Sez. 4, n. 46976 del 22/09/2011, Mane, Rv. 251430 -01). 6. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame, consegue anche l'annullamento della misura cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, atteso che l'annullamento colpisce un vizio riscontrabile anche nell'originario provvedimento applicativo della misura, che viene pertanto travolta dall'annullamento della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 90 del 25/01/1991, Meoli, Rv. 186453).7. Deve altresì ordinarsi l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altro. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 2
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