CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 20142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enotificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende-ricorrenti-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 482/2020pubblicata il 14/01/2021.Numero registro generale 19083/2021Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 20142/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]nella controversia con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ermea SocietàCooperativa.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA], socie e lavoratrici della cooperativa Ermea, all’iscrizionenella gestione dei lavoratori autonomi con decorrenza dall’avviodell’attività sociale della cooperativa.3. Il Tribunale di Forlì accolse la domanda proposta dalle due socie.4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, l’harigettata.5. Per la cassazione della sentenza ricorrono le parti private, con ricorsoaffidato a due motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) lericorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.1 comma3 e 4 della legge n.142/2001.2. La corte territoriale, dopo aver richiamato Cass. n.13269/2006, haritenuto che al fine dell’inquadramento nella gestione previdenzialeoccorresse dare preminenza non al dato formale della conclusione di uncontratto di lavoro autonomo tra la cooperativa e le due socie lavoratrici,ma «alla sostanza del rapporto». Sulla base di questa premessa la corteterritoriale ha ritenuto che le circostanze di fatto allegate dall’istitutoNumero registro generale 19083/2021Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 20142/2026Data pubblicazione 16/06/2026previdenziale fossero «denotative dell’attività in concreto svolta dallelavoratrici interessate».3. La censura non attacca in parte qua la ratio decidendi, perché si limitaa richiamare la formale conclusione di un contratto di lavoro autonomo trale socie lavoratrici e la cooperativa, e la irrilevanza del mancato possessodella qualità di artigiane, prima della costituzione della cooperativa, daparte delle due socie.4. Inoltre la corte territoriale ha dato preminenza all’accertamento inconcreto della natura del rapporto intercorso tra le socie lavoratrici e lacooperativa, accertamento in questa sede non sindacabile siccomeriservato al prudente apprezzamento del giudice del merito.5. Il primo mezzo è pertanto infondato.6. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) lericorrenti lamentano la violazione dell’art.115 cod. proc. civ., e deduconoche la corte territoriale ha errato nel ritenere contestata la qualifica dilavoratrici autonome artigiane da parte dell’Inps.7. La censura è inammissibile perché la corte territoriale, con unaccertamento di fatto in questa sede non sindacabile, ha ritenuto conmotivazione puntuale ed esente da vizi logici che nella comparsa dicostituzione avanti al giudice di prime cure l’istituto previdenziale avessespecificamente contestato «la mancanza di caratterizzazione artigiana dellavoro prestato».8. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.9. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. i ricorrenti devono essere condannatial pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate inNumero registro generale 19083/2021Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 20142/2026Data pubblicazione 16/06/2026euro 1.500,00 per compensi professionali oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.Il Presidente