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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10602/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Milano ha confermato la sentenza del Giudice di Pace pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; - che è pervenuta in Cancelleria dichiarazione di remissione di querela presentata dalla parte offesa, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 2021; - che la detta remissione è stata ritualmente accettata in data 30 settembre 2021 dal procuratore speciale (Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sala) dell'imputato presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]; - che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che l'estinzione del reato, per essere intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), come nel caso di specie; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] f‘kA4A L4,AAMA/U444 L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Milano ha confermato la sentenza del Giudice di Pace pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; - che è pervenuta in Cancelleria dichiarazione di remissione di querela presentata dalla parte offesa, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 2021; - che la detta remissione è stata ritualmente accettata in data 30 settembre 2021 dal procuratore speciale (Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sala) dell'imputato presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]; - che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che l'estinzione del reato, per essere intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), come nel caso di specie; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] f‘kA4A L4,AAMA/U444 L
Sentenza Cassazione n. 10602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris