CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32817/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., costituisce la pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito; da ciò, la aspecificità dello stesso e la mera apparenza, in quanto inidoneo ad assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; oltre a ciò, il motivo sollecita una diversa lettura dei dati processuali ed un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, operazione non consentita dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha spiegato le ragioni del proprio convincimento (cfr. pg. 5 ove si indica il ruolo svolto dall'imputato nel presentare il titolo per l'incasso nonché l'alterazione del nome del soggetto emittente e del beneficiario dell'assegno di provenienza illecita quali elementi idonei ad integrare gli estremi degli artifici e raggiri richiesti dalla norma de qua); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sul diniego delle attenuanti generiche, è del tutto generico, a fronte di una motivazione di quasi una pagina (pg. 6), incentrata su una pluralità di fattori ostativi, sostanzialmente ignorata nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio