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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04899/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 07/10/2020 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di minaccia grave commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - in tal modo riqualificato l'originario delitto di atti persecutori - e di lesioni - esclusa la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 585 cod. pen. - commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (questa e non il 28/01/2014 è la data indicata dal giudice di primo grado).

2. Nell'interesse del Giovinazzi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti di legge e di cui all'art. 649 cod. proc. pen., anche con riguardo agli artt. 527 e 529 cod. proc. pen. e all'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove orali e documentali e alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, con particolare riguardo a quelle rese da [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, dei reati attribuiti all'imputato.

Si sottolinea l'assenza di prove certe, la mancata valutazione della riconducibilità del male prospettato attraverso la minaccia alla volontà dell'agente e, infine, il mancato accertamento di alterazioni anatomiche accompagnate da una riduzione apprezzabile della funzionalità.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e del difensore dell'imputato, il quale reitera le censure svolte, sottolineando la prospettiva dell'omesso esame, da parte della Corte territoriale, delle censure sviluppate nell'atto di appello.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il divieto del bis in idem ha come suo presupposto l'identità del fatto e, come la Corte territoriale ha puntualmente chiarito, alla luce della documentazione prodotta, il Giovinazzi, in un distinto giudizio, è stato ritenuto responsabile: a) del reato di cui all'art. 660 cod. pen., posto in essere sino al febbraio 2015 in danno di Pietro e [OSCURATO:PERSONA] (e in questo caso diversa è la materialità della condotta rispetto a quelle di cui al presente procedimento); b) del delitto di danneggiamento consumato il 21/02/2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (e anche in questo caso è diversa la condotta); c) del delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] posto in essere in svariate occasioni sino al 21/02/2015 (e, in questo caso, quindi è assorbente il rilievo che la minaccia non è stata indirizzata, come nel presente procedimento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; né risultano attribuite, nel precedente giudizio, lesioni).

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia proceduto ad un «mero confronto» tra i fatti giudicati nei due procedimenti, senza spiegare cos'altro il giudice avrebbe dovuto fare, e propone una applicazione «in chiave estensiva» del ne bis in idem, ma neppure illustra i contorni ricostruttivi della sua aspirazione (se non nell'obiettivo perseguito del suo proscioglimento) né indica quale sarebbe il fondamento normativo di una siffatta lettura allargata, visto che tutti i riferimenti anche giurisprudenziali che menziona hanno riguardo al fatto e sono coerenti con la soluzione accolta dai giudici di merito.

2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per l'assoluta genericità di formulazione e reiteratività.

Al riguardo, con specifico riferimento al secondo motivo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Nel quadro della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, anche alla stregua delle certificazioni mediche prodotte, il ricorrente, in particolare nel terzo motivo, ripropone genericamente questioni puntualmente affrontate dalla Corte d'appello, sia quanto alla riconducibilità del male ingiusto prospettato alla sfera di determinazione dell'imputato (la morte dell'interlocutore e la demolizione del muro), sia quanto all'attitudine intimidatoria delle espressione adoperate, sia quanto alla sussistenza di lesioni penalmente rilevanti (laddove tali sono certamente le contusioni - v., ad es., Sez. 7, n. 29786 del 31/05/2016, Ferro, Rv. 268034 - 0).

3. Il quarto motivo è inammissibile, sia per l'assoluta genericità di formulazione - non essendo indicati elementi positivi non valutati dai giudici di merito - sia per l'assorbente considerazione che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefan PallA __---- ,IY, - .4„ '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 07/10/2020 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di minaccia grave commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - in tal modo riqualificato l'originario delitto di atti persecutori - e di lesioni - esclusa la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 585 cod. pen. - commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (questa e non il 28/01/2014 è la data indicata dal giudice di primo grado). 2. Nell'interesse del Giovinazzi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti di legge e di cui all'art. 649 cod. proc. pen., anche con riguardo agli artt. 527 e 529 cod. proc. pen. e all'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove orali e documentali e alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, con particolare riguardo a quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, dei reati attribuiti all'imputato. Si sottolinea l'assenza di prove certe, la mancata valutazione della riconducibilità del male prospettato attraverso la minaccia alla volontà dell'agente e, infine, il mancato accertamento di alterazioni anatomiche accompagnate da una riduzione apprezzabile della funzionalità. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e del difensore dell'imputato, il quale reitera le censure svolte, sottolineando la prospettiva dell'omesso esame, da parte della Corte territoriale, delle censure sviluppate nell'atto di appello. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il divieto del bis in idem ha come suo presupposto l'identità del fatto e, come la Corte territoriale ha puntualmente chiarito, alla luce della documentazione prodotta, il Giovinazzi, in un distinto giudizio, è stato ritenuto responsabile: a) del reato di cui all'art. 660 cod. pen., posto in essere sino al febbraio 2015 in danno di Pietro e [OSCURATO:PERSONA] (e in questo caso diversa è la materialità della condotta rispetto a quelle di cui al presente procedimento); b) del delitto di danneggiamento consumato il 21/02/2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (e anche in questo caso è diversa la condotta); c) del delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] posto in essere in svariate occasioni sino al 21/02/2015 (e, in questo caso, quindi è assorbente il rilievo che la minaccia non è stata indirizzata, come nel presente procedimento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; né risultano attribuite, nel precedente giudizio, lesioni). Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia proceduto ad un «mero confronto» tra i fatti giudicati nei due procedimenti, senza spiegare cos'altro il giudice avrebbe dovuto fare, e propone una applicazione «in chiave estensiva» del ne bis in idem, ma neppure illustra i contorni ricostruttivi della sua aspirazione (se non nell'obiettivo perseguito del suo proscioglimento) né indica quale sarebbe il fondamento normativo di una siffatta lettura allargata, visto che tutti i riferimenti anche giurisprudenziali che menziona hanno riguardo al fatto e sono coerenti con la soluzione accolta dai giudici di merito. 2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per l'assoluta genericità di formulazione e reiteratività. Al riguardo, con specifico riferimento al secondo motivo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Nel quadro della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, anche alla stregua delle certificazioni mediche prodotte, il ricorrente, in particolare nel terzo motivo, ripropone genericamente questioni puntualmente affrontate dalla Corte d'appello, sia quanto alla riconducibilità del male ingiusto prospettato alla sfera di determinazione dell'imputato (la morte dell'interlocutore e la demolizione del muro), sia quanto all'attitudine intimidatoria delle espressione adoperate, sia quanto alla sussistenza di lesioni penalmente rilevanti (laddove tali sono certamente le contusioni - v., ad es., Sez. 7, n. 29786 del 31/05/2016, Ferro, Rv. 268034 - 0). 3. Il quarto motivo è inammissibile, sia per l'assoluta genericità di formulazione - non essendo indicati elementi positivi non valutati dai giudici di merito - sia per l'assorbente considerazione che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefan PallA __---- ,IY, - .4„ '
Sentenza Cassazione n. 04899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris