CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07266/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– Supersocietà di fatto– Litisconsorzio – Termine per la dichiarazione di fallimento Ud.09/02/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 5507 anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonchè dei soci illimitatamente responsabili, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. I –RG5507/2018 camera di consiglio9.2.2023 [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 96/2018 della Corte di appello di Firenze, depositata il giorno 16 gennaio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra la predetta fallita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonchédei predetti soggetti, quali soci illimitatamente responsabili. 2. ― Hanno proposto reclamo [OSCURATO:SOCIETA]. . La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 gennaio 2018,nella resistenza della curatela e di Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società che, quale creditrice, aveva instato per il fallimento [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha respinto l’impugnazione. 3. ― Ricorrono per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. , con cinque motivi di impugnazione. Hanno notificato controricorso la curatela e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo s i lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 182, 350, 354 e 383 c.p.c.. Il motivo non è fondato. La Corte di appello ha respinto il primo motivo di reclamo, con cui era stata denunciata la nullità della sentenza del Tribunale per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante del Sez. I –RG5507/2018 camera di consiglio9.2.2023 fallimentodi [OSCURATO:PERSONA], Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,osservando che la nullità stessa, ove esistente, doveva ritenersi sanata per effetto della costituzione, in sede di reclamo, del litisconsorte necessario pretermesso, che era volontariamente intervenuto nel giudizio di impugnazione. Obiettano i ricorrenti che la costituzione in giudizio della detta società era stata espressamente contestata per non essere stata documentata la procura attraverso cui [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] rappresentava in giudizio la detta Monte dei Paschi di SienaLeasing e [OSCURATO:SOCIETA]. Si deduce che la detta procura era stata meramente richiamata dalla società intervenuta in giudizio in nome e per conto di Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e che il Giudice del reclamo, in presenza della detta eccezione, avrebbedovuto invitare la detta parte, in conformità di quanto previsto dall’art. 182 c.p.c., a depositare la procura in questione. Ora, secondo una lettura che pare condivisibile, aseguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con il d.lgs. n. 169 del 2007, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l.fall. promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali, che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell'art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci (Cass. 24 ottobre 2016, n. 21430; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4917; nel senso che gli originari creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un Sez. I –RG5507/2018 camera di consiglio9.2.2023 imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi dell'art.147, commi 4 e 5, l.fall.:Cass. 21 ottobre 2021, n. 29288 ). Analogo principio trova applicazione ove si faccia questione del fallimentodi una società di capitali la cui attività è riferibilea una società composta dalla stessa e da altri imprenditori, individuali o collettivi. Premesso, infatti, che l’art. 147, comma 5, l. fall., trova applicazione anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone,e cioè a una c.d. supersocietà di fatto (per tutte: Cass. 17 a prile 2020, n. 7903 ) , l’elemento che giustifica, qui,il litisconsorzio in fase di gravame è affine a quello sopra indicato: e cioè l'interesse ad evitare che, sui beni del socio,già dichiarato fallito, possano concorrere, ex art. 148 l. fall., i creditori della società occulta(si veda, al riguardo, Cass. 24 febbraio 2016, n. 3621). Il tema della rituale partecipazione di Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] giudizio di reclamo assume quindi centralità, rivestendo la stessa la qualità di litisconsorte necessario, se pure nella sola fase di gravame.Deve quindi accertarsi se sia statolegittimo l’intervento in giudizio della parte che se ne è dichiarata rappresentante. Ora, rammenta part e ricorrente (pag. 6 dell’atto di impugnazione)che in sede di reclamo, all’udienza del 1 dicembre 2018, il proprio difensore ebbe ad eccepire il mancato deposito, da parte Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA].p.a., della procura in forza del quale essa aveva in giudizio larappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].: nella circostanza ─ è precisato ─ la difesa della società costituita in giudizio replicòche la procura in questione era stata rilasciata per atto pubblico, i cui estremi erano stati indicati nella comparsa, e si dichiarò prontaa depositare la stessa ove la Corte lo Sez. I –RG5507/2018 camera di consiglio9.2.2023 avesse reputato necessario. La procura in questione è stata poi depositatain questa sede da Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] unitamente al controricorso: attività processuale, questa, pienamente legittima in quanto funzionale alla dimostrazione dell’ammissibilità del predetto controricorso, giusta l’art. 372 c.p.c.. Ciò posto, reputa il Collegio cheil mancato deposito, nel giudizio avanti alla Corte di appello, della procura atta a giustificare la legittimazione rappresentativa dell’odierna controricorrente ( d i quella stessa procura di cui si è qui constata l’esistenza ai fini della verifica dell’ammissibilità del controricorso),non giustifichi la cassazione della sentenza.Per un verso, infatti, deve credersi che la banca non fosse onerata del deposito dell’atto a frontedella condotta processuale degli odierni ricorrenti (che non intesero confutare quanto da essa dedottoin ordine all’esistenza di una procura puntualmente identificata nei suoi estremi)e dello stesso atteggiamento tenuto, in proposito, dal Giudice del gravame, il quale non ritenne evidentemente necessario sollecitare l’acquisizione dell’atto notarile cheMonte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] si era pur detta pront a a depositare . Per altro verso , la valorizzazione del dato del mancato deposito della procura e il conseguente annullamento della sentenza impugnata in ragione della riscontrata mancata acquisizione della stessa nel giudizio di reclamo veicolerebbe una soluzione contraria al principio di ragionevole durata del processo: importerebbe, infatti, la rinnovazione del giudizio avanti alla Corte di appelloper il mancato il deposito d i un atto (fondante il valido esercizio del potere procuratorio) cheall’epoca era pacificamente esistente(sul rilievo che può giocare il principio della ragionevole durata del processo nel procedimento che si svolga contro un litisconsorte pretermesso, cfr.,se pure in fattispecie diversa da quella odierna , Cass.22 ottobre 2018, n. 26631). 2. ― Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 43 e 15 Sez. I –RG5507/2018 camera di consiglio9.2.2023 l. fall., 2740 e 2741 c.c.. I ricorrenti lamentano la mancata la notifica dell’istanza di fallimento «all’ultimo organo amministrativo di [OSCURATO:SOCIETA]. », essendo stata reputata « sufficiente la notifica al curatore che non è certo legale rappresentate della società fallita». Il motivo è palesemente infondato. Come giustamente evidenziato dalla Corte fiorentina, anche con riguardo alla posizione della detta società, che era stata dichiarata fallita all’epoca dell’instaurazione del giudizio per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], deve trovare applicazione l’art. 43 l. fall. a mente del quale nelle controversie relative a diritti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. 3. ― Col terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2361 c.c. e 147 l. fall.. Spiegano i ricorrenti che la supersocietà che era stata ritenuta esistente non era una società occulta, ma una società di fatto,e che, essendo [OSCURATO:PERSONA] fallita da molto più di un anno, non poteva essere dichiarato il fallimento dei pretesi soci di fatto della medesima. Il motivo non ha fondamento. La Corte di appello ha ritenuto ininfluente il momento in cui è stato dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA].r.l. a i fini del fallimento dei soci di fatto Paolini e BCHs.r.l. in quanto il fallimento stesso non aveva fatto venir meno l’affectio societatis esistente tra i detti soci ; ha aggiunto che la situazione di «clandestinità» del socio occulto e della società occulta rendevano concretamente inapplicabile il sistema pubblicitario del registro delle imprese e le disposizioni relative al la cessazionedella responsabilità illimitata e alla cessazione dell’attività di impresa. E’ materia di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito,non censurabile in questa sede, la circostanza per cui gli odierni ricorrenti rivestivano la qualità di soci occulti della fallita [OSCURATO:PERSONA]. I –RG5507/2018 camera di consiglio9.2.2023 s.r.l.. Trova conseguentemente applicazione il principio per cui il principio di certezza delle situazioni giuridiche impone che la decorrenza del termine annualedi cui all’art. 10 l. fall., invocato dagli istanti, per il socio occulto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, poiché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, quantopiuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei(Cass. 2005, n. 18927; Cass.10 marzo 2011, n. 5764 ; con riferimento all’ipotesi del socio accomandante ingeritosi nell’amministrazione: Cass. 25 no vembre 2015, n. 24112; Cass.28 febbraio 2017, n. 5069; Cass. 1 marzo 2022, n. 6771). 4. ― Col quarto mezzo si oppone la vi o lazione e falsa applicazione dell’art. 147 l. fall. e dell’art.2497 c.c.. Sostengono i ricorrenti, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che l’utilizzo strumentale di una o più società per la diversificazione degliinvestimenti e delle responsabilità di chi le dirige e le governa non costituisce abuso e non è presupposto dell’estensione del fallimento. Si richiama n o, a tal fine, i compiti c ui dovevano assolvere, nella strategia operativa programmata, le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:SOCIETA]. . Il motivo è inammissibile. Il comune intento sociale perseguito dalla società fallita e daisoci occulti è stato oggetto di una valutazione, da parte dei Giudici del merito, che è censurato in mod o inappropriato , investendo direttamente il nucleo delle circostanze che sarebbero state trascurate, senza sollevare censure motivazionali (le uniche qui consentite, con riferimento al giudizio di fatto)e, comunque, nel mancato rispetto del canone dell’autosufficienza, dal momento che la doglianza è svolta su un piano di astrattezza, senza dar puntualmente conto delle risultanze di causa. Sez. I –RG5507/2018 camera di consiglio9.2.2023 5. ― I l quinto motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 l. fall.. I ricorrenti si dolgono della condanna comminata dalla Corte di appello alla rifusione ex art. 94 c.p.c. dellespese relative al gravame al legale rappresentante della società reclamante, [OSCURATO:PERSONA]. Contestano la violazionedei doveri di probità e di lealtà e della mancata indicazione delle ragioni che avrebbero giustificato la statu i zione adottata. Il motivo non ha fondamento. L’art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. (così Cass. 20 maggio 2020, n. 9203 ). Nella fattispecie ciò è avvenuto, avendo la Corte di merito censurato l’«imprudente valutazione della controversia che ha esposto il rappresentato ad inutili ed evitabili esborsi» (locuzione, questa, che proprio la cit. Cass. 20 maggio 2020, n. 9203 ha reputato idonea a giustificare la detta condanna). 6. ─ Il ricorso è rigettato. 7. ─ Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di entrambi i controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi,in euro5.000,00 per Sez. I –RG5507/2018 camera di consiglio9.2.2023 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 2 00,00, ed agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà att