Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 48197/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che nessuno dei quattro motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità per manifesta infondatezza.

1.1. Il primo deduce l'esistenza di una causa d' incompatibilità che, tuttavia, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina l'eccepita nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. 1.2.

Gli altri tre motivi pretendono, da una parte, l'applic:azione di istituti in materia di giustizia riparativa previsti dal d.lgs. n. 150 del 2022 ma non ancora entrati in vigore ai sensi dell'art. 92 del medesimo testo normativo e, dall'altra, la sospensione dell'efficacia dell'ordine di esecuzione della pena detentiva per ragioni di salute non prevista da alcuna norma, se non da quelle che disciplinano il differimento della pena che, tuttavia, attribuiscono la competenza a decidere al Tribunale di sorveglianza, già investito della questione, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso.

Né è censurabile la scelta della Corte di appello di adottare la procedura de plano essendosi limitata a constatare la sussistenza di cause di inammissibilità rilevabili ictu ocu/i.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che nessuno dei quattro motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità per manifesta infondatezza. 1.1. Il primo deduce l'esistenza di una causa d' incompatibilità che, tuttavia, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina l'eccepita nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. 1.2. Gli altri tre motivi pretendono, da una parte, l'applic:azione di istituti in materia di giustizia riparativa previsti dal d.lgs. n. 150 del 2022 ma non ancora entrati in vigore ai sensi dell'art. 92 del medesimo testo normativo e, dall'altra, la sospensione dell'efficacia dell'ordine di esecuzione della pena detentiva per ragioni di salute non prevista da alcuna norma, se non da quelle che disciplinano il differimento della pena che, tuttavia, attribuiscono la competenza a decidere al Tribunale di sorveglianza, già investito della questione, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso. Né è censurabile la scelta della Corte di appello di adottare la procedura de plano essendosi limitata a constatare la sussistenza di cause di inammissibilità rilevabili ictu ocu/i. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobr
Decreto Cassazione n. 48197/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris