CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 12937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HV91-13) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 (fatti commessi in Pontassieve il 21 settembre 2017 ed il 16 novembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine all'individuazione dell'imputata quale autrice del delitto di furto, sulla base della fotografia estrapolata dai filmati delle telecamere di videosorveglianza e del riconoscimento diretto effettuato dalla persona offesa (vedasi pagg. 4 - 5, punto 3.1 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della violazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile l'aggravante predetta in relazione al furto di cui al capo 1) in ragione dell'elevato valore dei 108 anelli sottratti, corrispondente a circa Euro 50.000,00 (vedasi pag. 5, punto 3.1. della sentenza impugnata), considerato che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen. (danno patrimoniale di rilevante gravità), preliminare e decisivo è l'esame dell'oggettiva rilevanza economica del danno, desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico in cui il reato viene commesso, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato (Sez. 2, n. 10599 del 30/03/1987, Rv. 176826); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P