CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 17919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 PISTILLI;1764 - controricorrente -avverso la sentenza n. 132/2023 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 367/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova, inriforma della sentenza del Tribunale di Genova del 23/5/2022,condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a ricostruire laNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026carriera di [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto di tutti i periodi di lavorDoa tas pvubobllitcia zione 04/06/2026prima dell’immissione in ruolo nelle scuole statali ed equiparate; e locondannava al pagamento delle conseguenti differenze retributive, per€. 1.335,29, oltre interessi.2. [OSCURATO:PERSONA], già precaria e poi assunta in ruolo come collaboratricescolastica dal 1/9/2013, confermata il 19/9/2014, posta in quiescenzail 1/9/2021, vistasi ricostruire la carriera secondo l’art. 569 del d.lgs.n.297/94, aveva agìto in giudizio per l’accertamento del dirittoall’integrale riconoscimento del servizio prestato prima dell’immissionein ruolo.3. Il Ministero aveva resistito contestando la giurisdizione del giudiceadito; ed eccependo il giudicato negativo posto che, per le differenzeretributive maturate fino al 2015, la lavoratrice aveva già ottenutodecreti ingiuntivi non opposti; mentre per l’epoca successiva il dirittoera già stato negato con sentenze non appellate. Aveva inoltre eccepitol’estinzione per prescrizione delle differenze maturate prima delquinquennio anteriore alla notifica del ricorso, e chiesto, in caso diaccoglimento della domanda, procedersi alla quantificazione delledifferenze, onde prevenire altri giudizi.4. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso perché: la lavoratrice, in base asentenza del 2012, aveva già agito per via monitoria, ottenendo decretinon opposti, per il pagamento di differenze derivanti dall’applicazionedella Clausola 4 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva n.99/70 CE:nel 2013, per le differenze maturate fino al 31/8/2012; nel 2014, perle differenze maturate fino al 30/6/2014; nel 2015, per le differenzematurate fino al 30/6/2015. Successivamente aveva fatto ed ottenutoaltrettanto nel 2016, per le differenze maturate fino al 30/6/2016; enel 2017, per le differenze maturate fino al 30/6/2017; ma stavolta idecreti erano stati opposti, e revocati con sentenze, rispettivamente,del 2017 e del 2019. I decreti ingiuntivi non opposti non avevano unaspecifica ratio decidendi atta a consentire di attribuire agli stessi unaefficacia temporalmente ultrattiva secondo Cass. n. 23918/2010; e inNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026ogni caso coprivano solo il periodo fino al 30/6/2015. La senteDnatza apu bdbelicla zione 04/06/20262019 si fondava sul rilievo che la (precedente) sentenza (del 2017)aveva negato l’esistenza del diritto alla ricostruzione di carriera indifformità dalla legge italiana, e su tale statuizione, non impugnata, siera formato il giudicato negativo anche per il futuro.5. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello lamentando errata interpretazionedella sentenza del Tribunale del 2019 e conseguente violazione dellaClausola 4. Il Ministero aveva resistito eccependo la tardività delgravame, riproponendo in subordine le eccezioni di prescrizione delledifferenze maturate prima del 29/11/2016 (quinquennio anteriore allanotifica del ricorso di primo grado), ed insistendo in caso diaccoglimento per la quantificazione del credito residuo, da essocalcolato in €. 1.335,29, invocando il principio di economia processualee precisando che, in caso di mancato accoglimento, avrebbe eccepitonel giudizio di quantificazione successivo abuso del processo perindebito frazionamento del credito.6. La Corte di appello accoglieva il gravame, perché (in sintesi): essoera tempestivo, perché il ricorso era stato depositato il 23/11/2022, anulla rilevando che l’iscrizione a ruolo fosse avvenuta il giornosuccessivo; nel giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Genovadel 2019 la pretesa era stata fondata sul passaggio «in giudicato dellapronuncia del Tribunale che aveva condannato il Ministero allaprogressione stipendiale prevista nei suoi confronti, quale lavoratrice atempo determinato, in applicazione del principio di nondiscriminazione»; l’accoglimento dell’opposizione era stato fondato sulrilievo che «Per le differenze stipendiali maturate successivamente allaimmissione in ruolo non poteva essere invocata una statuizione emessasul presupposto fattuale del precariato». In particolare, il Tribunaleaveva affermato che «Non esiste alcuna norma che fondi il diritto delleopposte a mantenere, successivamente all'immissione in ruolo, laretribuzione mensile percepita in forza dei contratti a tempodeterminato. L'immissione in ruolo dà luogo, infatti, alla costituzione diNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026un nuovo rapporto di lavoro, diverso ed indipendente rispDeattat pou bbalicia zione 04/06/2026precedenti contratti a tempo determinato... (e pertanto) ... Lasuccessiva assunzione con rapporto a tempo indeterminato costituisceun nuovo contratto, distinto e diverso dai precedenti a tempodeterminato». E quanto alla lamentata discriminazione, avevaaffermato che «La normativa italiana non ignora, infatti, l'anzianitàmaturata dai lavoratori precari della scuola, perché tale anzianità èvalutata in sede di ricostruzione della carriera».Riguardo alla qualificazione della domanda, il Tribunale pronunciatosinel 2019 aveva affermato che «Non può non osservarsi che le partiopposte non hanno censurato in sede monitoria il decreto diricostruzione della carriera né, quindi, hanno censurato la disciplinaitaliana che regola il meccanismo della ricostruzione, in relazione alparametro sovranazionale... Né può darsi ingresso in questa sede alladomanda, svolta solo nelle note autorizzate, con le quali le lavoratriciinvocano l'applicazione ultrattiva del CCNL 2006/2009 e denunciano lamancata applicazione personale a tempo determinato delle cd. clausoledi favore dettate dal nuovo CCNL 2011... Come si legge nella sentenzadella Corte d'appello di Genova n. 247/2014, “E’ altra - pur a frontedell'identità del petitum - la domanda con la quale (i lavoratori)chiedono il riconoscimento della progressione professionale ed ilpagamento delle differenze retributive non già in ragione dellafattispecie disciplinata dall'art 79 del CCNL 2009... ma in forza di normainserita nel successivo contratto... ed in particolare dell'art. 2, comma3, CCNL 2011”».In altri termini – argomentava la Corte – per far valere i creditisuccessivi all’immissione in ruolo la lavoratrice avrebbe dovutoimpugnare la ricostruzione di carriera nel frattempo operata dalMinistero, ed il fatto di aver impostato erroneamente la causaprecedente non comportava giudicato negativo, posto che a tal fineoccorreva che le cause avessero la stessa causa petendi (Cass. n.15817/2021).Numero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026L’imprescrittibilità del diritto alla ricostruzione di carriera nonD atea rpaub bilinca zione 04/06/2026contestazione; i ratei differenziali erano invece soggetti a prescrizionequinquennale, ma sul punto nulla la lavoratrice aveva obiettato, comenulla aveva obiettato sulla quantificazione, sulla quale la Corte sipronunciava perché, se era vero che la condanna generica eraammissibile, la stessa lavoratrice aveva chiesto che il Ministero fossecondannato a «corrispondere le relative differenze retributivecomunque entro e non oltre il valore di 5.100 euro», con ciò palesandol’interesse alla quantificazione.7. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero con atto affidatoad unico motivo.8. Resiste la lavoratrice con controricorso, seguito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.Il ricorrente, contraddicendo in parte quanto affermato nella sentenzaimpugnata, premette in fatto che anche il decreto ingiuntivo del 2016(n. 1088/2016), che l’aveva condannato al pagamento delle differenzematurate fino al 30/6/2016, non era (sarebbe) stato opposto; e che laquestione della portata del giudicato negativo verteva solo sull’oggettodel decreto ingiuntivo del 2017 (n.901/2017), revocato dal Tribunale diGenova con sentenza n.352/2019, pacificamente passata in giudicato.Orbene, si sostiene che la Corte di Appello abbia errato nel ritenere chela sentenza n.352 non contenesse un giudizio negativo sulladisapplicabilità dell’art. 569 del d.lgs. n. 297/94, e comunque nelnegare l’identità della pretesa dell’affermazione della «sussistenza deldiritto a mantenere la retribuzione conseguente alla progressioneeconomica riconosciuta nella sentenza anche per il periodo successivoall'immissione in ruolo». In buona sostanza, la sentenza in questioneaveva in realtà apertamente negato la disapplicabilità dell’art 569 cit.,alla luce della Clausola 4, sulla base della sentenza Motter (CGUE 20settembre 2018 in C.- 466/2017). Si contesta, inoltre, l’assuntoNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026secondo il quale la causa petendi sarebbe individuata dalle Dartaa gpuibobnlicia zione 04/06/2026giuridiche della domanda, infatti mutabili dal giudice, piuttosto che daifatti costitutivi del diritto azionato.2. Il motivo è fondato.3. Merita premettere, malgrado sul punto nemmeno risulti sollevatapuntuale eccezione, che il ricorso soddisfa le condizioni di ammissibilitàe procedibilità poste dall’art. 366, comma 1, n. 6 e 369 n.4 c.p.c.,riportando con notevole e comunque sufficiente, ai fini del demandatoscrutinio, ampiezza il contenuto della sentenza del 2019 eproducendola nel fascicolo telematico.4. Si deve poi ribadire che, una volta soddisfatte tali condizioni, ilsindacato di legittimità sulla censura di violazione del giudicato esternopuò/deve essere svolto dal giudice di legittimità accertando l'esistenzae la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estendeal diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione edinterpretazione degli atti processuali, mediante indagini edaccertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazionedata al riguardo dal giudice di merito (Cass. SU n. 24664/2007; Cass.n. 29806/2024).5. La sentenza in questione (n. 352/2019), pubblicata il 10/6/2019,risulta emessa tra il MIUR, in veste di opponente a decreto ingiuntivo,e n. 12 opposti, tra cui la controricorrente. Essa revoca i decretiingiuntivi opposti e dichiara che il Ministero nulla doveva per gli stessi,sulla base della motivazione che, di seguito, per quanto si ritienerilevare, si riporta.6. «Con separati ricorsi per decreto ingiuntivo le ricorrenti hannoesposto:- di aver ottenuto, a seguito di precedente contenzioso, l’accertamentogiudiziale del loro diritto alla progressione professionale retributivacorrelata al servizio prestato alle dipendenze MIUR, in forza di contrattia tempo determinato e la conseguente condanna del Ministero alNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione del Dsaetar pvuibzbilioca zione 04/06/2026prestato, oltre interessi legali;- di aver diritto al pagamento anche delle differenze retributivematurate per il periodo successivo all’immissione in ruolo, restandoindifferente l’eventuale immissione in ruolo, in quanto la sentenza,vietando la discriminazione tra personale precario e di ruolo,comportava il riconoscimento in termini economici del servizio prestatoin virtù di contratti a tempo determinato per tutto il servizio anchesuccessivo; sicchè l’eventuale immissione in ruolo avrebbe lasciatoimmutato il diritto alla retribuzione maggiorata dall’anzianità maturatanel periodo precedente senza interruzione o decurtazione».7. «Il MIUR ha fatto opposizione avverso detti decreti eccependo insintesi che le sentenze contenenti l’accertamento del diritto allaprogressione professionale dei lavoratori a termine costituivano titoloazionabile in via monitoria solo fino a quando i lavoratori fossero rimastiprecari; nel momento in cui gli opposti erano stati assunti a tempoindeterminato si sarebbe verificata una novazione del rapporto dilavoro, con applicabilità della diversa disciplina della ricostruzione dicarriera, specificamente prevista dalla normativa del personalescolastico».8. Da quanto precede, già risulta in modo inequivocabile che gli opposti,tra cui la controricorrente, secondo l’interpretazione data dallasentenza ai ricorsi, non avevano agìto in giudizio, come si sostiene incontroricorso, al fine di censurare, ad esito dell’entrata in vigore delCCNL del 4 agosto 2011, che aveva soppresso il primo gradone dianzianità (anni da 0 a 2), la mancata applicazione della cd. clausola disalvaguardia di cui all’art. 2 del contratto, ma avevano agìto in giudizioper ottenere, per il periodo considerato nei decreti, le differenzeretributive conseguenti alla regola di diritto, data per affermata in lorofavore da sentenza del 2012 quando essi erano ancora precari, secondola quale la progressione di anzianità in questione spettava loro ancheda precari, evidentemente per cumulo dei singoli servizi non di ruoloNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026(posto che l’art.4 della legge n.124/99 non contemplava seDravtai pzuib bdlicia zione 04/06/2026durata superiore ad un anno) in forza del principio di nondiscriminazione posto dalla Clausola 4 dell’accordo quadro recepitonella Direttiva n. 99/70 CE, indipendentemente dal fatto – da essi datoper eventuale nei ricorsi, ma pacificamente nelle more, per [OSCURATO:PERSONA], giàavvenuto nel settembre 2013 – che essi fossero nelle more stati assuntiin ruolo. Ragione per la quale essi avevano già in precedenza ottenutodecreti ingiuntivi non opposti.9. Orbene, è proprio tale assunto che risulta smentito dalla sentenza inesame. Ed infatti questa afferma che:10. «La presente causa si inserisce in un vasto contenzioso che havisto prevalere, in sede di merito, la tesi sfavorevole alla posizione deilavoratori opposti.[OSCURATO:PERSONA] condivide appieno le ragioni esposte nelle sentenze chehanno disposto la revoca dei decreti ingiuntivi emessi sulla base deimedesimi presupposti su cui si fondano i titoli oggetto della presenteopposizione e pertanto vengono qui richiamate a fondamento anchedella presente decisione. Tra le altre, ci si richiama espressamente allarecente sentenza di questa Sezione n. 224/2019.“Dal punto di vista della ricostruzione normativa, non esiste alcunanorma che fondi il diritto delle opposte a mantenere, successivamenteall’immissione in ruolo, la retribuzione mensile percepita in forza deicontratti a tempo determinato. L’immissione in ruolo dà luogo, infatti,alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, diverso edindipendente rispetto ai precedenti contratti a tempo determinato,poiché non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempodeterminato in uno a tempo indeterminato, quale effetto sanzionatoriodi una reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato».11. Trattasi già di un argomento confutativo del principio di dirittoimplicato dalla pretesa, quale trovante evidentemente titolo nellasentenza del 2012, e cioè che le anzianità maturate in distinti rapportipotessero essere cumulate ai fini della progressione stipendiale. TantoNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026è ulteriormente chiarito dal passaggio motivo nel quale il TrDiabtau pnubabllieca zione 04/06/2026afferma che «Posto che un contratto a tempo determinato altro non èche un contratto soggetto ad un termine finale di efficacia, ciascuncontratto a termine sottoscritto dagli opposti ha cessato la propriaefficacia alla scadenza del termine».12. A questo punto il Tribunale era chiamato a confrontarsi col fattoche gli opposti avevano già ottenuto, per i periodi precedenti, decretiingiuntivi non opposti, fondati sul criterio rinnegato (che le anzianitàmaturate nei singoli rapporti a termine si cumulassero, e per intero, giàin pendenza di precariato, cosa non affatto prevista dall’ordinamentointerno, ammettendone l’art. 569 del d.lgs. n.297/94 una computabilitàlimitata solo una volta intervenuta l’assunzione in ruolo); e lo fecemutuando da Cass. nn. 18041/2009, 23928/2010 ed arresti successividi questa Corte, ed applicando alla fattispecie, il principio di diritto suilimiti dell’idoneità al giudicato dei decreti ingiuntivi non opposti.13. A questo punto il Tribunale era chiamato (o comunque siritenne chiamato) ad esaminare il problema della compatibilità delprincipio generale, proprio dell’ordinamento interno, secondo cui leanzianità di servizio maturate in un singolo rapporto, salvi casieccezionali (qual è l’art.569 del d.lgs. n. 297/94) non si cumulano, conla Clausola 4 della Direttiva. E lo fece esplicitamente in senso positivo,sulla base delle affermazioni che seguono.14. «Non sussiste, poi, alcun contrasto con la normativa europea...Secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 8settembre 2011 (nella causa [OSCURATO:PERSONA]177/10)..... Ed ancora,secondo la successiva sentenza 18 ottobre 2012 (nelle cause riunite daC-302/11 a C-305/11)....Pur a fronte del rigore dei principi affermatidalla Corte di Giustizia, non può non rilevarsi come la presentefattispecie sia differente....La normativa italiana non ignora, infatti,l’anzianità maturata dai lavoratori precari della scuola, perché taleanzianità è valutata in sede di ricostruzione della carriera... La leggeitaliana prevede che, al momento dell’assunzione con contratto aNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026tempo indeterminato, il lavoratore possa chiedere che vDeanta gpuabnblioca zione 04/06/2026valorizzate, ai fini dell’anzianità, una serie di attività svolte primadell’assunzione: la domanda è logicamente necessaria poiché i servizivalutabili possono essere diversi e non tutti noti all’amministrazione...Pertanto, deve concludersi che, tale normativa prevede che tutti iservizi “preruolo”, per il solo fatto di essere stati resi primadell’assunzione a tempo indeterminato (e dunque non per il fatto diessere stati svolti a tempo determinato), debbano essere riconsideratiai fini dell’eventuale riconoscimento di anzianità (con una disciplina percerti versi sfavorevole rispetto alla direttiva europea, per altri versi,invece, più favorevole);- che deve pertanto escludersi che la normativa fin qui descrittapreveda un trattamento meno favorevole per il solo fatto di averlavorato con contratto a tempo determinato: non si tratta, infatti, di undiverso trattamento riservato ai soli lavoratori assunti con contratto atempo determinato, bensì di una riponderazione di tutta la precedentestoria professionale del lavoratore;- che, in ogni caso e comunque (e con rilievo ugualmente dirimente),la circostanza che, ai sensi della legge italiana – nel settore pubblico,come nel settore privato – ogni nuova assunzione costituisca un nuovocontratto e che, conseguentemente, soltanto in via eccezionale e neilimiti di quanto previsto, possa riconoscersi l’utilità dei serviziprecedentemente prestati, a qualsiasi titolo (e dunque, sia a concontratto a tempo determinato, sia con contratto a tempoindeterminato) costituisce ragione oggettiva idonea a consentire undiverso trattamento dell’anzianità maturata in un precedente contrattoa tempo determinato;- che, nuovamente in ogni caso e comunque (e con rilievo ugualmentedirimente), non è possibile affermare che la normativa italianaapplicabile agli opposti sia di sé sfavorevole rispetto alla normativaeurounitaria, in quanto tale normativa può risultare vantaggiosa osvantaggiosa a seconda della situazione concreta in cui si trovi ilNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026lavoratore; in particolare la normativa italiana, con determinatiD alitam puibtbi lieca zione 04/06/2026a determinate condizioni, riconosce anche ipotesi di supervalutazionedei servizi, ipotesi di riconoscimento di servizi resi con mansioni diversee ipotesi di riconoscimento di servizi resi alle dipendenze di un diversodatore di lavoro;- in assenza di specifiche deduzioni in ordine alle singole storieprofessionali degli opposti, non può neppure porsi la questione sel’eventuale (ma, per quanto sin qui detto, inesistente) contrasto dellanormativa italiana rispetto a quella eurounitaria debba essere valutatoin astratto (ovvero sulla base del mero raffronto tra le due disposizioni)oppure in concreto (ovvero con riferimento alle ricadute sulle specificheposizioni degli opposti).15. Tali affermazioni hanno un significato chiaro ed univoco: il Tribunalenegò che, una volta intervenuta l’assunzione in ruolo, i lavoratoriavessero diritto ad altro che al computo della loro anzianità di serviziopreruolo secondo l’art. 569 del d.lgs. n. 297/94, da un lato perchéritenne che il mero fatto che tale disposizione fosse di maggior favorerispetto al principio generale integrasse di per sé una ragione oggettivasecondo la Clausola 4; dall’altro perché, anche ad ammetterediversamente, poiché la normativa italiana era, per i precari, per certiversi svantaggiosa ma per altri più favorevole, mancavano allegazioni16. Per l’aggiunta, il Tribunale affermò ulteriormente che la Clausolan.4 non imponeva il riconoscimento integrale dell’anzianità preruolo,anche perché «La clausola invocata prevede che i lavoratori a tempodeterminato non possono essere trattati, quanto a condizioni diimpiego, in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempoindeterminato che siano a loro comparabili.Nella specie, le parti opposte sono lavoratrici a tempo indeterminatoche non sono state immediatamente immesse nei ruolidell’amministrazione ma, in epoca pregressa all’immissione, hannosvolto un periodo di servizio a tempo determinato. E’ evidente, quindi,Numero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026che la lamentata diseguaglianza riguarda una categoria specDiaftaic paub bdlicia zione 04/06/2026lavoratori a tempo indeterminato (ossia, quelli che avevano unprecedente periodo di servizio a tempo determinato) rispetto allageneralità dei lavoratori a tempo indeterminato: non si possonocontrapporre le posizioni delle ricorrenti e quelle di chi è stato assuntoa tempo indeterminato senza svolgere alcun servizio antecedente,poiché si tratta di categorie di lavoratori non omogenee, posto che soloil primo gruppo di lavoratori può vantare un’anzianità pregressa, di cuiil secondo gruppo non può beneficiare». Anche tale affermazioneesprime una ratio decidendi ulteriore, autonoma ed autosufficiente: tragli ex precari poi assunti in ruolo non esisterebbe il requisito dicomparabilità (sfavorevole) con i lavoratori che hanno sempre lavoratoa tempo indeterminato, perchè solo i primi possono vantare il beneficiodel computo nel rapporto di una anzianità maturata in un rapportoprecedente.17. Ne ciò basta, perché, ad ulteriore sostegno dell’assunto, il Tribunalerichiamò il fatto che la stessa CGUE, nella sentenza della Corte diGiustizia 20 settembre 2018, causa C 466/17 (Motter), avevaaffermato – seppure per i docenti, ma non senza osservare che per ilpersonale ATA la questione si poneva in modo analogo - che la clausola4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa “nonosta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cuial procedimento principale, la quale, ai fini dell’inquadramento di unlavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzionein base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto deiperiodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempodeterminato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre talelimite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.18. A fronte di tali evidenze, non è possibile sostenere validamente,come fa la sentenza impugnata, che il Tribunale non esaminò, perrespingerla nel merito, una domanda intesa al riconoscimentointegrale, nel servizio di ruolo, dell’anzianità di servizio maturata neiNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026servizi preruolo, nemmeno per la ragione che il TrDiabtau pnubabllieca zione 04/06/2026incidentalmente affermò che «le parti opposte non hanno censurato insede monitoria il decreto di ricostruzione della carriera né, quindi,hanno censurato la disciplina italiana che regola il meccanismo dellaricostruzione, in relazione al parametro sovranazionale». Come sopramostrato, il Tribunale aveva già in precedenza affermato che ladomanda monitoria aveva per oggetto differenze retributiveconseguenti al riconoscimento, ai fini del meccanismo di progressionestipendiale per anzianità previsto dai CCNL del [OSCURATO:PERSONA], nelservizio di ruolo, di una anzianità complessiva pari al cumulo delleanzianità maturate nei singoli rapporti anche preruolo; e per causapetendi la Clausola 4; ed ha chiaramente negato che così fosse, se nonnei limiti posti dall’art. 569 cit.. Ed il fatto che tale pretesa fosse stataavanzata senza fare riferimento ad un già intervenuto provvedimentodi ricostruzione di carriera, se fa salva in astratto la pretesa in talitermini proposta per la prima volta nel presente giudizio, non consentedi ignorare il fatto che nel relativo giudizio l’accertamento non potevaprescindere dai limiti posti da tale sentenza, ormai passatapacificamente in regiudicata, alla possibilità di disapplicare l’art. 569,perché la pretesa al computo integrale per cumulo dell’anzianità diservizio non muta né per oggetto né per causa petendi per il fatto diessere avanzata in opposizione ad un decreto di ricostruzione dicarriera, che è un atto meramente ricognitivo di diritti che traggonotitolo direttamente dalla legge, o a prescindere da esso; e perchéd’altronde, poiché risulta che la non disapplicabilità dell’art. 569 fuposta a precedente logico essenziale e indefettibile della decisione, lastatuizione sul punto forma comunque oggetto di giudicato implicito(Cass. nn. 16824/2013, 5486/2019).19. Da ultimo, è appena il caso di rilevare, ad ulteriore confutazionedell’assunto, sul quale la controricorrente particolarmente insiste, chela domanda scrutinata dal Tribunale nel 2019 avesse per mero oggettola cd. clausola di salvaguardia, che sul punto la sentenza del TribunaleNumero registro generale 17240/2023Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 17919/2026è del tutto chiara ed esplicita nell’affermare che «Ne può darsi iDnagtar peusbbslioca zione 04/06/2026in questa sede alla domanda, svolta solo nelle note autorizzate, con laquale le lavoratrici invocano l’applicazione ultrattiva del CCNL2006/2009 e denunciano la mancata applicazione al personale a tempodeterminato delle cd clausole di favore dettate dal nuovo CCNL 2011».Ed ancora: «peraltro, detta norma non è stata invocata, noncostituisce, cioè, il fondamento della pretesa qui azionata, non essendoneppure stata menzionata».Questa sì, come il Tribunale del 2019 riconobbe, era una domandadiversa per causa petendi, ma come reso da quanto precede del tuttoevidente, quel Tribunale la ritenne proprio per questo nontempestivamente proposta in quella sede.20. In conclusione, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi