Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34546/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e, con l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., era stato condannato alla pena principale di quindici anni di reclusione.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che risulterebbe ancorato a mere formule di stile e sarebbe intervenuto a dispetto della collaborazione prestata e del ravvedimento ad essa sotteso.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della diminuzione di pena per l'attenuante speciale nella sua massima estensione, che avrebbe reso la pena conclusivamente irrogata sproporzionata per eccesso, alla luce dell'estrema rilevanza della collaborazione medesima.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile rispetto ad entrambi i motivi articolati, di puro merito e genericamente confutativi.

Essi si limitano a reiterare, in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e alla misura della diminuzione di pena conseguente all'applicazione dell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., censure già proposte dinanzi al giudice territoriale, e da quest'ultimo compiutamente esaminate e ineccepibilmente disattese.

La sentenza impugnata ha espresso, al riguardo, valutazioni di fatto ampiamente argomentate, che all'evidenza superano il vaglio di legittimità, tenuto conto, da un lato, del principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi ulteriori rispetto alla collaborazione, separatamente premiata a livello sanzionatorio (tra le molte, Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136- 01), nella specie non individuati; e tenuto conto, d'altro lato, dell'ampia discrezionalità di cui il giudice di cognizione gode nella graduazione della pena conseguente all'incidenza di rilevate circostanze attenuanti (tra le molte, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01), il cui esercizio non appare, nella specie, frutto di arbitrio o di ragionamento illogico sotto alcun profilo.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e, con l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., era stato condannato alla pena principale di quindici anni di reclusione. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che risulterebbe ancorato a mere formule di stile e sarebbe intervenuto a dispetto della collaborazione prestata e del ravvedimento ad essa sotteso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della diminuzione di pena per l'attenuante speciale nella sua massima estensione, che avrebbe reso la pena conclusivamente irrogata sproporzionata per eccesso, alla luce dell'estrema rilevanza della collaborazione medesima. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile rispetto ad entrambi i motivi articolati, di puro merito e genericamente confutativi. Essi si limitano a reiterare, in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e alla misura della diminuzione di pena conseguente all'applicazione dell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., censure già proposte dinanzi al giudice territoriale, e da quest'ultimo compiutamente esaminate e ineccepibilmente disattese. La sentenza impugnata ha espresso, al riguardo, valutazioni di fatto ampiamente argomentate, che all'evidenza superano il vaglio di legittimità, tenuto conto, da un lato, del principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi ulteriori rispetto alla collaborazione, separatamente premiata a livello sanzionatorio (tra le molte, Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136- 01), nella specie non individuati; e tenuto conto, d'altro lato, dell'ampia discrezionalità di cui il giudice di cognizione gode nella graduazione della pena conseguente all'incidenza di rilevate circostanze attenuanti (tra le molte, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01), il cui esercizio non appare, nella specie, frutto di arbitrio o di ragionamento illogico sotto alcun profilo. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 34546/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris