CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iello-ricorrente-controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.1536/2019 depositata il 13/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del27/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/20261.La controversia trae origine dall'opposizione alla cartella di pagamentoemessa dall'Agenzia delle entrate - riscossione in relazione al mancatopagamento di un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro,tassa ipotecaria e catastale e sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale di Bari respingeva il ricorso della contribuente affermando chela cartella aveva origine dall'avviso di liquidazione notificato in data 20maggio 2013 emesso a seguito di dichiarazione integrativa del 12 Marzo2013 in relazione alla successione di [OSCURATO:PERSONA] deceduto il 21 Marzo2011.1.1. Sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di secondo grado respingeval'impugnazione affermando che in caso di successione ereditaria, icoeredi sono obbligati in solido per l'intero importo dell'imposta disuccessione ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 346 del 1990 che richiama lanozione di solidarietà dettata dall'art. 1292 del codice civile… Pertanto inpresenza di una pluralità di eredi tutti devono ritenersi obbligati per lamedesima prestazione nei riguardi degli erario . La Corte aggiungeva che l’avviso di liquidazione era stato oggetto di impugnazione da partedell'erede a seguito del quale l'agenzia aveva proposto la riduzione dellesole sanzioni proposta accettata dalla contribuente che poi ha condotto alsuccessivo ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Bariche con sentenza, passata in giudicato, n. 3619/2014 ha respinto il ricorsodella contribuente… parimenti infondata è l'ulteriore censura con la qualel'appellante lamenta la legittimità del titolo esecutivo in quanto inesistenteper illegittimità della sottoscrizione che difetto assoluto di attribuzione delfirmatario dell'atto. Sul punto l'ufficio deposita copia dell'estratto del ruolodel personale dal quale si evince chiaramente che il dottor Francesco PaoloChimenti ha sottoscritto l'avviso di liquidazione originariamente emessonella sua qualità di direttore provinciale dell'agenzia delle entrate di Barilegittimato alla sottoscrizione dell'avviso di liquidazione .Numero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe sulla base di cinque motivi. Replica con controricorso l’Agenziadelle Entrate- riscossione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., reca la deduzione di violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c., per lasussistenza di errori di percezione sulla ricognizione del contenutooggettivo del materiale probatorio, idonei a disarticolare, in terminideterminanti, l'esito della scelta decisoria adottata dalla commissionetributaria regionale. Si afferma che gli errori di percezione concernono e inparticolare la circostanza che la sentenza di primo grado n. 3619 del 2014fosse passata in giudicato, in quanto tale definitività era stata solo dedottadall'Agenzia delle entrate ma non anche documentalmente provata. Sideduce che la prova del giudicato deve essere fornita con la produzionedella sentenza definitiva munita dell'attestazione di cui all'art. 124 disp.esplicitamente ammesso il passaggio in giudicato della sentenza inquestione, con la conseguente applicazione del principio di legittimitàsecondo cui l'onere probatorio gravante sulla parte che produce lasentenza viene meno solo nel caso in cui vi sia ammissione esplicita daparte del controinteressato.2. La seconda censura, proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 2909, 1292 e 1306 c.c.; per averela Corte regionale esteso automaticamente l'efficacia del giudicatointercorso tra altro coobbligato e l'agenzia anche ad essere ricorrente laquale non era stata destinataria della notificazione dell'avviso dallamedesima non impugnato; per cui operata la scelta di notificare soltantoad uno dei coobbligati, l'amministrazione finanziaria sarebbe legittimata aprocedere esecutivamente solo nei confronti di tale soggetto scelto e nonNumero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026già di altro coobbligato nei cui confronti non ha provveduto a notificarel'avviso di liquidazione.3. Tale ultima censura solleva questioni in sé fondate ma finiscono per nonmutare l’esito della decisione impugnata dovendosi, quindi, pervenire alcomplessivo rigetto dei primi due motivi.Osserva la Corte che i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta diregistro, ai sensi dell'art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986, sono le particontraenti. Con riferimento ad esse la norma prevede una coobbligazionesolidale. La funzione della norma citata è quella propria della solidarietàpassiva di diritto comune, per modo che essa va identificata nelrafforzamento della posizione del creditore d'imposta. In questi termini ilvincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazionedel diritto alla percezione del tributo. Consegue che siccome ciascundebitore è tenuto, verso l'erario, per l'intero debito d'imposta, che ilcreditore erariale può esigere l'adempimento totale da parte dell'uno odell'altro, a sua scelta. Fino a quando non abbia conseguitol'adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento daisingoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti. Ciòper l'appunto in quanto la solidarietà rafforza il già sussistente epermanente obbligo di pagamento a carico di ciascun debitore.Anche in considerazione della funzione nomofilattica, il tema dei limitisoggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo allaapplicabilità, alla solidarietà tributaria, dell'art. 1306, 2° comma, cod. civ.,che - in deroga ai limiti soggettivi del giudicato - consente al condebitoredi opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditoreed un altro condebitore. Secondo l'art. 1306 c. c., la sentenza,pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effettocontro gli altri debitori . Tale norma riflette il principio secondo cui lasentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes; perciò lasentenza che abbia respinto il ricorso contro l'accertamento proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati. Inderoga a tale principio, il secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. prevedeche i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre alcreditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvoche sia fondata su ragioni personali). La giurisprudenza di questa Corteritiene applicabile l'art. 1306 c. c. anche a favore del coobbligato che nonha impugnato l'accertamento, facendo prevalere l'effetto del giudicato(riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento divenutodefinitivo con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dalcoobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato.(Cass. n. 36713 del 15/12/2022; Cass. n. 6411 del 09/03/2021; Cass. n.31807 del 05/12/2019).La sentenza, dunque, merita conferma sul punto.4. Il terzo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione di norme di diritto e inparticolare del principio che dispone la sussistenza di un vizio proceduraleallorquando sia stata omessa la notifica di un atto presupposto dell'attoimpugnato. Si contesta che l'ente impositore abbia tralasciato di fornire laprova della notificazione dell'avviso nei confronti della contribuente, inquanto l'avviso di liquidazione risulterebbe notificato il 20 maggio 2013 alsolo coobbligato in solido.4.1. La terza doglianza è inammissibile.Il decidente ha accertato che il prodromico avviso era stato notificatoall’appellante in data 20 maggio 2013 e tale statuizione è stata attintadalla ricorrente, con il terzo mezzo di ricorso che lamenta, mediante ilvizio di violazione di legge, l’errata applicazione del principio di diritto cheravvisa un vizio procedurale nelle ipotesi di omessa notifica dell’attopresupposto.Ebbene, indipendentemente dalla definitività o meno della sentenza n.3619/14 che – secondo l’asserto della contribuente - sarebbe stataNumero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026emessa nei confronti di altro coobbligato (ed effettivamente così risulta)ciò che rileva è l’accertata intervenuta notificazione dell’avviso diliquidazione anche nei confronti della Marro e da quest’ultima nonopposto, accertamento fattuale non attinto dal ricorrente con idoneacensura.Sotto detto profilo, la censura si palesa inammissibile, non prospettandoun vizio di violazione di legge, se è vero che esso consiste nella deduzionedi un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione diun’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv.645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01;Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò inquanto il vizio di sussunzione postula che l’accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché èestranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa laricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere delgiudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv.648414-01). Ne consegue, quindi, che il discrimine tra l’ipotesi diviolazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dellafattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione dellalegge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che soloquest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 9097 del 07/04/2017;Cass., n. 6035 del 13/03/2018; S.U. 12/11/2020, n. 25573; Cass. Sez.,Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442; Cass. 16/07/2024, n. 19651).Numero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026Infatti la contribuente si duole della circostanza che il giudice di secondogrado abbia confermato la notificazione nei suoi confronti dell’avviso,ancorchè lo avesse da subito negato: operazione che non attiene all'esattainterpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione ovvero deltravisamento della prova (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; sul travisamentoS.U. n.5792/2024).Consegue che l’omessa impugnazione del prodromico avviso diliquidazione ha reso irretrattabile la pretesa tributaria vantatadall’amministrazione nei confronti della ricorrente.5. La quarta ragione di contestazione, introdotta ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2,c.p.c., per inesistenza del requisito motivazionale della sentenza; siafferma che la motivazione si riduce a un mero postulato apodittico inquanto la Commissione regionale si è limitata a riprodurre le conclusionimotivazionali contenute nella sentenza di primo grado. Inoltre, si lamentadisordine argomentativo in merito alle effettive parti delle due proceduresvoltesi dinanzi alla commissione tributaria provinciale, uno aventel'oggetto di impugnazione dell'avviso di liquidazione e proposta da altroobbligato solidale e l'altra avente ad oggetto la cartella di pagamento.5.1. La censura è priva di pregio.Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, qualecausa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di suaradicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in formedel tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteinconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (ex plurimis:Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6-5, 15 aprile 2021, n.Numero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/20269975). Peraltro, si e in presenza di una tipica fattispecie di "motivazioneapparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora,anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere statacostruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingerela soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (ex plurimis: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez.6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2022,n. 6184).Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce nonsolo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle chepresentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e chepresentano una «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257del 2014), ma anche quelle che contengono motivazione meramenteapparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio,perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, lamotivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprenderele ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito perpervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014),venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un«ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con uncerto procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass.,Sez. Un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata avendo igiudici di appello esplicitato le argomentazioni poste a fondamento delNumero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026decisum e l’iter logico giuridico delle proprie conclusioni. La motivazionedella sentenza impugnata rende, dunque, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente idonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento sia in merito alla notifica degli atti prodromici sia inordine alla sottoscrizione dell’avviso di liquidazione. (Cass., Sez. U, n.22232 del 2016; conf. Cass. n. 14927 del 2017).6. Il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. denuncia la violazione dell'art. 132, comma due, n. 4,c.p.c., per inesistenza del requisito motivazionale della sentenza in ordinealla eccepita infondatezza del ruolo per violazione degli artt. 12 e 25 deld.P.R. n. 602 del 1973; si osserva che, pur avendo eccepito l’omessaindicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, dettaeccezione non sia stata presa in considerazione dalla Corte d'appello.Si richiama la difesa svolta dall'ufficio secondo la quale la cartellaimpugnata individua il responsabile del procedimento di iscrizione al ruolonella persona della dottoressa Imparato il che sarebbe sufficiente a farritenere soddisfatto il disposto di cui all'art. 12 citato; al contrario, siassume che nella cartella impugnata il ruolo non risultava sottoscritto dalresponsabile di iscrizione a ruolo seppur attraverso la firma elettronica.6.1.La censura non supera lo scrutinio di ammissibilità.Orbene, la ricorrente asserisce di aver dedotto l’assenza di firma delfunzionario sulla cartella di pagamento, ma non allega al ricorso lacartella esattoriale né ne trascrive il contenuto nel corpo dell’atto, almenonelle sue parti essenziali, così impedendo a questa Corte di effettuare ilnecessario vaglio di fondatezza dei motivi proposti, atteso peraltro che,con riferimento a quanto dedotto si sostiene che la cartella reca ilnominativo del funzionario ma non presenterebbe la sua firma.Al riguardo va ricordato che secondo questa Corte, in applicazione delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedottaNumero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad unsintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specificaindicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine diconsentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del soloricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso(Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 11392/2023).Principio, questo, ribadito anche da Cass. n. 29093 del 2018, secondo cuii requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art.366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamentecon il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenzaimpugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenutodella critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fattiprocessuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o ildocumento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamentenel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale siastato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nelricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza e, più recentemente,da Cass. n. 28184 del 2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione,il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli attiprocessuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nelsenso che occorre specificare anche in quale sede processuale ildocumento risulta prodotto, poiché indicare un documento significanecessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono adindividuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso èrintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità disoffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante“contenutistico“. (In applicazione del predetto principio, la S. C. hadichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l’omessapronuncia ex art. 112 c.p.c. su di una domanda asseritamente contenutaNumero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026nella comparsa d’intervento, senza che, tuttavia né tale domanda, né lasentenza di primo grado fossero “localizzate” all’interno degli atti delprocedimento)”.Orbene, nel caso in esame, la ricorrente non si è attenuta ai suespostiprincipi giurisprudenziali e, comunque, anche nell’ottica del superamentodi un “eccessivo formalismo” nell’interpretazione del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, propugnata da Cass., sez. Un.,n. 8950 del 2022 alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succie altri c. Italia del 28 ottobre 2021, nella specie non può ritenersisufficiente la generica indicazione contenuta nel ricorso (pag. 2) che “glifascicolo d’ufficio (e in particolare nei fascicoli di parte ivi inseriti) (…)” eche “ad esso si rinvia, senza un nuovo deposito degli atti e dei documentiin ossequio a quanto stabilito da codesta Corte a Sezioni Unite con lasentenza 3 novembre 2011, n. 22726”, che però riguarda altra questione,ovvero quella dell’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 3, c.p.c.;né può ritenersi sufficiente l’indicazione fatta in calce al ricorso (ultimapagina) dei documenti posti a fondamento dello stesso, tra cui si indicano“gli avvisi di accertamento anni 1998, 1999 e 2000 (pag. 3)”, che èevidentemente la pagina dei predetti atti impositivi in cui risulterebbeprovata la tesi sostenuta nel secondo motivo, senza però alcunaspecificazione della localizzazione dei predetti documenti nei fascicoli dimerito.7. Segue il rigetto del ricorso.7.1. Le spese seguono il criterio della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenutedalla parte controricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 36980/2019Numero sezionale 4589/2026Numero di raccolta generale 19157/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione del 27 maggio 2026Il Presidente