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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36390/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 Giugno 2018 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un cellulare di provenienza furtiva riconosciuta l'ipotesi di cui al cpv dell'art.648 c.p.

I giudici di appello, per quello che rileva in questa sede, rigettavano l' eccezione di nullità della citazione per il giudizio di appello in ragione del duplice avvertimento secondo cui l' imputato, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia con contestuale richiamo all' applicazione delle disposizioni di cui al L. n. 67/2014 ed al giudizio in assenza e confermavano la ricostruzione del giudice di primo grado in ordine ai profili di responsabilità dell' imputato, disattendendo il motivo di censura finalizzato alla riqualificazione della condotta ai sensi dell' art.'y' 712 c.p.

2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 121, 178 lett. c), 180, 181, 185, 420 bis, 420 quater nel testo previgente l'entrata in vigore della L. 28 Aprile 2014 n. 67 e 601 c.p.p.

La difesa lamenta che la corte di appello, erroneamente, aveva disatteso l'eccezione di nullità formulata, ritenendo valida la citazione con il doppio avvertimento secondo cui l'imputato non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia ed il contestuale richiamo all' applicazione delle disposizioni di cui al L. n. 67/2014 ed al giudizio in assenza, non considerando che il richiamo a due istituti del tutto diversi aveva pregiudicato il diritto di difesa e costituiva una ipotesi di nullità tempestivamente eccepita.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 648 e 712 c.p. ed omessa motivazione sul punto.

Assume che la corte di appello non aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive volte a qualificare la condotta contestata nei termini di incauto acquisto.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 163 c.p. e 121 c.p.p.

Rileva che la corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena astrattamente riconoscibile tenuto conto di una sola precedente condanna, con pena sospesa.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 53 e 56 L. 689/1981 ed all' art. 121 c.p.

Rileva che la corte territoriale aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Osserva la Corte che non trattasi di una nullità tipizzata e che va escluso che l' imputato abbia subito, per effetto delle suddette indicazioni, un pregiudizio ai suoi diritti di difesa che non è stato in alcun modo adeguatamente comprovato.

Tali conclusioni si pongono in linea con condivisibile principio giurisprudenziale, cui in questa sede va data continuità, secondo cui non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione dei ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez. 5 -, Sentenza n. 40427 del 20/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277123 - 01.

3. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poichè lo stesso era stato trovato in possesso di un bene di un certo pregio (un IPhone 5) risultato rubato senza nulla chiarire in ordine alla provenienza dello stesso, avendo solamente riferito che gli sarebbero stato consegnato da un soggetto non meglio identificato indicato quale suo "conoscente", precisando che il prezzo di acquisto indicato (euro 100,00) era notevolmente inferiore a quello di mercato.

Il ricorrente ha, del resto, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello e sulle quali la corte di merito ha esaurientemente risposto evidenziando con motivazione logica ed esaustiva le ragioni per le quali la condotta in questione doveva essere inquadrata nella fattispecie di cui all' art. 648 cod. pen. escludendo, quindi, l'ipotesi di cui ali' art. 712 cod. pen. in applicazione del principio secondo cui in tema di ricettazione ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013 - dep. 04/10/2013, Moscato, Rv. 25723701).

4. Gli ulteriori due motivi sono da ritenere inammissibili in quanto non tempestivamente e ritualmente proposti in sede di appello; trattasi infatti di questioni dedotte con memoria depositata il 7 giugno 2018 quattro giorni prima dell'udienza e del tutto estranei in relazione ai profili devoluti con l'atto di appello.

Va ricordato che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 36118 del 26/06/2019 Ud. (dep. 14/08/2019) Rv. 277076 -

01. Occorre, peraltro, ricordare che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di specifici motivi di impugnazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, né a tal fine è sufficiente la generica doglianza in merito alla eccessiva severità della pena inflitta. (In motivazione, la Corte ha sottolineato come tale limite si giustifichi in ragione della eccezionalità delle deroghe al principio devolutivo e della natura della sanzione sostitutiva costituente pena autonoma e non, invece, semplice modalità esecutiva della pena sostituita). (Sez. 3, Sentenza n. 43595 del 09/09/2015 Ud. (dep. 29/10/2015) Rv. 265207 - 01.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 Giugno 2018 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un cellulare di provenienza furtiva riconosciuta l'ipotesi di cui al cpv dell'art.648 c.p. I giudici di appello, per quello che rileva in questa sede, rigettavano l' eccezione di nullità della citazione per il giudizio di appello in ragione del duplice avvertimento secondo cui l' imputato, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia con contestuale richiamo all' applicazione delle disposizioni di cui al L. n. 67/2014 ed al giudizio in assenza e confermavano la ricostruzione del giudice di primo grado in ordine ai profili di responsabilità dell' imputato, disattendendo il motivo di censura finalizzato alla riqualificazione della condotta ai sensi dell' art.'y' 712 c.p. 2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 121, 178 lett. c), 180, 181, 185, 420 bis, 420 quater nel testo previgente l'entrata in vigore della L. 28 Aprile 2014 n. 67 e 601 c.p.p. La difesa lamenta che la corte di appello, erroneamente, aveva disatteso l'eccezione di nullità formulata, ritenendo valida la citazione con il doppio avvertimento secondo cui l'imputato non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia ed il contestuale richiamo all' applicazione delle disposizioni di cui al L. n. 67/2014 ed al giudizio in assenza, non considerando che il richiamo a due istituti del tutto diversi aveva pregiudicato il diritto di difesa e costituiva una ipotesi di nullità tempestivamente eccepita. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 648 e 712 c.p. ed omessa motivazione sul punto. Assume che la corte di appello non aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive volte a qualificare la condotta contestata nei termini di incauto acquisto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 163 c.p. e 121 c.p.p. Rileva che la corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena astrattamente riconoscibile tenuto conto di una sola precedente condanna, con pena sospesa. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 53 e 56 L. 689/1981 ed all' art. 121 c.p. Rileva che la corte territoriale aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Osserva la Corte che non trattasi di una nullità tipizzata e che va escluso che l' imputato abbia subito, per effetto delle suddette indicazioni, un pregiudizio ai suoi diritti di difesa che non è stato in alcun modo adeguatamente comprovato. Tali conclusioni si pongono in linea con condivisibile principio giurisprudenziale, cui in questa sede va data continuità, secondo cui non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione dei ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez. 5 -, Sentenza n. 40427 del 20/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277123 - 01. 3. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poichè lo stesso era stato trovato in possesso di un bene di un certo pregio (un IPhone 5) risultato rubato senza nulla chiarire in ordine alla provenienza dello stesso, avendo solamente riferito che gli sarebbero stato consegnato da un soggetto non meglio identificato indicato quale suo "conoscente", precisando che il prezzo di acquisto indicato (euro 100,00) era notevolmente inferiore a quello di mercato. Il ricorrente ha, del resto, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello e sulle quali la corte di merito ha esaurientemente risposto evidenziando con motivazione logica ed esaustiva le ragioni per le quali la condotta in questione doveva essere inquadrata nella fattispecie di cui all' art. 648 cod. pen. escludendo, quindi, l'ipotesi di cui ali' art. 712 cod. pen. in applicazione del principio secondo cui in tema di ricettazione ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013 - dep. 04/10/2013, Moscato, Rv. 25723701). 4. Gli ulteriori due motivi sono da ritenere inammissibili in quanto non tempestivamente e ritualmente proposti in sede di appello; trattasi infatti di questioni dedotte con memoria depositata il 7 giugno 2018 quattro giorni prima dell'udienza e del tutto estranei in relazione ai profili devoluti con l'atto di appello. Va ricordato che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 36118 del 26/06/2019 Ud. (dep. 14/08/2019) Rv. 277076 - 01. Occorre, peraltro, ricordare che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di specifici motivi di impugnazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, né a tal fine è sufficiente la generica doglianza in merito alla eccessiva severità della pena inflitta. (In motivazione, la Corte ha sottolineato come tale limite si giustifichi in ragione della eccezionalità delle deroghe al principio devolutivo e della natura della sanzione sostitutiva costituente pena autonoma e non, invece, semplice modalità esecutiva della pena sostituita). (Sez. 3, Sentenza n. 43595 del 09/09/2015 Ud. (dep. 29/10/2015) Rv. 265207 - 01. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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