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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10850/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 30 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Brescia, in data 16 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 635 e 56 - 629 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento della continuazione interna in luogo dell'unitarietà della condotta, è privo di concerta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 15 sulla diversità dei tentativi estorsivi, volti a soddisfare contingenti e mutevoli necessità economiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 30 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Brescia, in data 16 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 635 e 56 - 629 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento della continuazione interna in luogo dell'unitarietà della condotta, è privo di concerta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 15 sulla diversità dei tentativi estorsivi, volti a soddisfare contingenti e mutevoli necessità economiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
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