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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 29784/2026

Testo disponibile della fonte

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same di Catania,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 2 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Cataniaha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata a SantoSambataro con la misura degli arresti domiciliari per la partecipazioneall’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati nella materia deibeni culturali e contro il patrimonio nonché per i reati fine.2.

Il ricorrente eccepisce la violazione di legge per la perdita di efficaciadella misura per violazione dei termini per la decisione (primo motivo) e laviolazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione inrelazione all’omessa valutazione delle note difensive prodotte in udienza (secondomotivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Il primo motivo di ricorso è inconsistente.

Il dies a quo della decisione èfissato comunque nel momento in cui l'organo giudicante riceve gli attispecificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tuttigli atti indispensabili al riesame, anche nei confronti di quest'ultimo, siano già insuo possesso (Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina, Rv. 280025 – 01, per lemisure cautelari reali e Sez. 6, n. 34802 del 01/07/2008, Tairi, per le misurecautelari personali).

Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbedovuto decidere entro il 30 dicembre 2025.

In realtà, risulta che gli atti sonopervenuti al Tribunale il 22 dicembre 2025, per cui è tempestiva la decisione indata 2 gennaio 2026.Il secondo motivo di ricorso, relativo ai presupposti del reato associativo edegli elementi strutturali del sodalizio criminale, è del pari inconsistente.

Ilricorrente ha sostenuto, senza alcuna replica da parte dei Giudici del riesame, cheil titolo cautelare sarebbe carente di motivazione in quanto l’originaria misuracoercitiva del Giudice per le indagini preliminari del 5 dicembre 2025 sarebbe stataillegittimamente integrata da un successivo provvedimento del 6 dicembre 2025nella prospettiva di colmare le lacune e le contraddizioni rilevabili nellaricostruzione della sua posizione.

Va ribadito che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento deltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezzaconsente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio edai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentiall’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione,si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito.Nel caso in esame, la gravità indiziaria è stata valutata attraverso unacompiuta analisi delle fonti di prova costituite dal contenuto dell’informativa deiCarabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale, dalle intercettazionitelefoniche, dall’acquisizione dei dati del traffico comunicativo, dai riscontririlevabili sui siti ove erano state compiute attività di scavo clandestine, dallericostruire la filiera del traffico illecito di beni archeologici, tracciandone il percorsodi illegalità, dagli scavi alla vendita dei reperti anche su mercato estero, grazie acertificazioni false.Le fonti di prova depongono nel senso della particolare gravità dellecondotte illecite poste in essere dall'indagato, al vertice di un'associazione adelinquere dedita alla sistematica effettuazione di scavi clandestini, ricettazioni efurti di beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato, in contatto e insinergia con tombaroli e ricettatori, capace di acquisire ed avviare alla venditasvariati reperti, sottratti al godimento della collettività per essere introdotti sucircuiti paralleli e sui mercati illegali.L’ordinanza cautelare è motivata in modo puntuale ed esauriente, mentrela censura sollevata mira a un’inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
same di Catania,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 2 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Cataniaha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata a SantoSambataro con la misura degli arresti domiciliari per la partecipazioneall’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati nella materia deibeni culturali e contro il patrimonio nonché per i reati fine.2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge per la perdita di efficaciadella misura per violazione dei termini per la decisione (primo motivo) e laviolazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione inrelazione all’omessa valutazione delle note difensive prodotte in udienza (secondomotivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Il primo motivo di ricorso è inconsistente. Il dies a quo della decisione èfissato comunque nel momento in cui l'organo giudicante riceve gli attispecificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tuttigli atti indispensabili al riesame, anche nei confronti di quest'ultimo, siano già insuo possesso (Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina, Rv. 280025 – 01, per lemisure cautelari reali e Sez. 6, n. 34802 del 01/07/2008, Tairi, per le misurecautelari personali). Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbedovuto decidere entro il 30 dicembre 2025. In realtà, risulta che gli atti sonopervenuti al Tribunale il 22 dicembre 2025, per cui è tempestiva la decisione indata 2 gennaio 2026.Il secondo motivo di ricorso, relativo ai presupposti del reato associativo edegli elementi strutturali del sodalizio criminale, è del pari inconsistente. Ilricorrente ha sostenuto, senza alcuna replica da parte dei Giudici del riesame, cheil titolo cautelare sarebbe carente di motivazione in quanto l’originaria misuracoercitiva del Giudice per le indagini preliminari del 5 dicembre 2025 sarebbe stataillegittimamente integrata da un successivo provvedimento del 6 dicembre 2025nella prospettiva di colmare le lacune e le contraddizioni rilevabili nellaricostruzione della sua posizione. Va ribadito che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento deltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezzaconsente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio edai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentiall’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione,si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito.Nel caso in esame, la gravità indiziaria è stata valutata attraverso unacompiuta analisi delle fonti di prova costituite dal contenuto dell’informativa deiCarabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale, dalle intercettazionitelefoniche, dall’acquisizione dei dati del traffico comunicativo, dai riscontririlevabili sui siti ove erano state compiute attività di scavo clandestine, dallericostruire la filiera del traffico illecito di beni archeologici, tracciandone il percorsodi illegalità, dagli scavi alla vendita dei reperti anche su mercato estero, grazie acertificazioni false.Le fonti di prova depongono nel senso della particolare gravità dellecondotte illecite poste in essere dall'indagato, al vertice di un'associazione adelinquere dedita alla sistematica effettuazione di scavi clandestini, ricettazioni efurti di beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato, in contatto e insinergia con tombaroli e ricettatori, capace di acquisire ed avviare alla venditasvariati reperti, sottratti al godimento della collettività per essere introdotti sucircuiti paralleli e sui mercati illegali.L’ordinanza cautelare è motivata in modo puntuale ed esauriente, mentrela censura sollevata mira a un’inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]