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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00925/2024

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con !a sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione in relazione al reato di associazione per delinquere.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico hA ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariníello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della motivazione della sentenza, senza ulteriori specifiche.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rago w-VP irvvv DEPOSITATO iN [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con !a sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione in relazione al reato di associazione per delinquere. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico hA ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariníello, Rv. 276102). Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della motivazione della sentenza, senza ulteriori specifiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rago w-VP irvvv DEPOSITATO iN [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00925/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris