CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5. T.U. imm., ha rilevato l'inesistenza di motivi ostativi precisando che potevano considerarsi tali né i problemi di salute, perché privi riscontri, né i legami con familiari residenti nel territorio nazionale, posto che quelli indicati dal ricorrente, il cugino e la sorella, avevano escluso di potergli garantire un'accoglienza stabile ma limitata a brevi periodi. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito fondato sulle medesime circostanze, giustificatamente ritenute irrilevanti. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2