CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00520/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile, essendo la sentenza impugnata sorretta da conferente apparato argonnentativo sul punto; considerato che alla doglianza in questione la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza come nel nascondiglio in cui è stato ritrovato lo stupefacente oggetto di sequestro erano rinvenuti anche appunti manoscritti riconducibili alla persona dell'imputato, con indicazione di nomi e cifre, elementi dai quali i giudici di merito hanno desunto logicamente la riferibilità all'imputato dello stupefacente in sequestro e la destinazione alla vendita; rilevato che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione. Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell