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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 04874/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14312/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Donizetti n. 20 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6355/2015, depositata in data 30/11/2015; Omessa comunicazione avviso trattazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Viterbo che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo a maggior imponibile Irpef, Irap e Iva, relativamente all’anno di imposta 2008, emesso a seguito di accertamenti bancari.

In particolare,i giudici del gravame rigettava no la prospettazione difensiva secondo la quale l’agriturismo non costituisse attività commerciale, in quanto era stato lo stesso contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, a compilare le parti relative al reddito di impresa; evidenziava che l’onere probatorio a fronte degli accertamenti bancari era a carico del contribuente.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in base ad un motivo, illustrato da successiva memoria.

Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un motivo.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente principale deduce violazione del disposto degli artt. 101, 156, comma 2, cod. proc. civ., 16-bise 31 d.lgs. n. 546 del 1992, e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per nullità della sentenza o del procedimento, in quanto la comunicazione della data stabilita per la trattazione della controversia è stata inviata, ai sensi del predetto art. 16-bis, ad un indirizzo p.e.c. errato, diverso da quello indicato in atti, non raggiungendo quindi il suo obiettivo, con conseguente violazione del contraddittorio.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate, ricorrente incidentale, deduce violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando che la CTR ha errato laddove ha rigettato nel merito e non ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

2. L'art. 31, comma 1 , d.lgs. 54 6 del 199 2 prevede che   la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

Tale disposizione si applica sia alla fissazione dell'udienza pubblica che alla fissazione dell'udienza camerale, regolando poi i successivi artt. 32, 33 e 34 le facoltà difensive delle parti, una volta ricevuto l’avviso.

In tema di contraddittorio nel processotributario, ai sensi dell'art. 17, comma1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell'avviso ditrattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, latrattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, detta comunicazione della data di trattazione,ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza dubbio applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie infatti ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di trattazione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, a norma degli artt. 101 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabili al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma2, del citato d.lgs. n. 546 del 1992), non esaur endosi in una mera irregolarità priva di effetti invalidanti (Cass. 06/03/2000 , n. 2509; Cass. 28/08/2000 , n. 11229; Cass. 18/11/2000, n. 14916 ; Cass.15/06/2001, n. 8133; Cass. 12/02/2002 , n. 1951; Cass.21/10/2002, n. 14868; Cass. 14/07/2003, n. 11014; Cass.18/01/2006, n. 906; Cass. , Sez.

U., 22/06/2011, n. 13654; Cass. 20/12 /2012 , n. 23607; Cass. 14/05/2013 , n. 11487; Cass.07/01/2014, n. 97; Cass. 29/01/2016, n. 1786; Cass. 01/12/2017, n. 28843; Cass. 24/01/2018, n. 1741; Cass. 11/07/2018 , n. 18279; Cass. 21/11/2018, n. 31156; Cass. 21/02/2019, n. 5007 ; Cass.17/07/2023, n. 20630); la, nullità è eccepibile solo dalla parte interessata (Cass.03/04/2006, n. 7779) purchè essa fosse costituita (Cass. 05/05/2017, n. 11103).

Tali considerazioni peraltro hanno origine dall’analogo orientamento sorto nella vigenza dell’art. 19 d.P.R. n. 636 del 1972, regolante il previgente processo tributario, nel quale la decisione avveniva a seguito di udienza di discussione (Cass. 29/04/1992, n. 5157che richiama Cass. 27/04/1984 n. 2652 , con continuità di principi segnalata da Cass. 17/03/2000, n. 3112).

Questa Corte ha altresì opportunamente precisato che non rileva se la trattazione è in pubblica udienza o in camera di consiglio, perché la possibilità di presentare memorie o documenti, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, sussiste in entrambi i casi, ed anzi è possibile chiedere, una volta fissata l'udienza di trattazione camerale, comunicata alle parti, la discussione in pubblica udienza, con istanza notificata entro dieci giorni prima dell'udienza di trattazione (Cass.12/03/2021, n. 6975; Cass. 27/12/2019, n. 34478).

Nel caso di specie, dagli atti del giudizio di appello emerge che l’avviso di trattazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato inviato all’indirizzo errato p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] anziché [OSCURATO:EMAIL] che alla medesima udienza era presente solo il difensore dell’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è quindi fondato.

3. Il ricorso erariale, con cui si assume l’errata mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello del contribuente, costituente una mera riproposizione delle regioni del ricorso, se è ammissibile (avendo la difesa erariale riprodotto la sentenza di primo grado e l’atto di appello),è tuttavia infondato.

Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass. 24/08/2017, n. 20379; Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519; Cass. 2/12/2020, n. 27496; Cass.11/02/2021, n. 3443; Cass. 10/03/2021, n. 6596; Cass. 11/03/2021, nn. 6850 e 6852; Cass. 21/07/2020, n. 15519; Cass. 26/05/2021, nn. 14562 e 14582; Cass. 27/05/2021, n. 14873).

Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass.21/11/2019, n. 30341).

Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente (Cass. 26/05/2021, n. 14582).

Nel processo tributario vige, quindi, il principio del carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multís, Cass. 29/02/2012, n. 3064; Cass. 22/01/2016, n. 1200; Cass.22/03/2017, n. 7369; Cass. 28/09/2018, n. 23532).

4. La sentenza va quindi cassata in forza dell’accoglimento del ricorso principale con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di regolare le spese del giudizio di legittimità.

Va invece respinto il ricorso incidentale.

Rilevato che in relazione a quest’ultimo risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115.

P.Q.M. accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14312/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Donizetti n. 20 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6355/2015, depositata in data 30/11/2015; Omessa comunicazione avviso trattazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Viterbo che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo a maggior imponibile Irpef, Irap e Iva, relativamente all’anno di imposta 2008, emesso a seguito di accertamenti bancari. In particolare,i giudici del gravame rigettava no la prospettazione difensiva secondo la quale l’agriturismo non costituisse attività commerciale, in quanto era stato lo stesso contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, a compilare le parti relative al reddito di impresa; evidenziava che l’onere probatorio a fronte degli accertamenti bancari era a carico del contribuente. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in base ad un motivo, illustrato da successiva memoria. Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un motivo. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente principale deduce violazione del disposto degli artt. 101, 156, comma 2, cod. proc. civ., 16-bise 31 d.lgs. n. 546 del 1992, e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per nullità della sentenza o del procedimento, in quanto la comunicazione della data stabilita per la trattazione della controversia è stata inviata, ai sensi del predetto art. 16-bis, ad un indirizzo p.e.c. errato, diverso da quello indicato in atti, non raggiungendo quindi il suo obiettivo, con conseguente violazione del contraddittorio.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate, ricorrente incidentale, deduce violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando che la CTR ha errato laddove ha rigettato nel merito e non ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi. 2. L'art. 31, comma 1 , d.lgs. 54 6 del 199 2 prevede che   la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. Tale disposizione si applica sia alla fissazione dell'udienza pubblica che alla fissazione dell'udienza camerale, regolando poi i successivi artt. 32, 33 e 34 le facoltà difensive delle parti, una volta ricevuto l’avviso. In tema di contraddittorio nel processotributario, ai sensi dell'art. 17, comma1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell'avviso ditrattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, latrattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, detta comunicazione della data di trattazione,ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza dubbio applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie infatti ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di trattazione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, a norma degli artt. 101 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabili al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma2, del citato d.lgs. n. 546 del 1992), non esaur endosi in una mera irregolarità priva di effetti invalidanti (Cass. 06/03/2000 , n. 2509; Cass. 28/08/2000 , n. 11229; Cass. 18/11/2000, n. 14916 ; Cass.15/06/2001, n. 8133; Cass. 12/02/2002 , n. 1951; Cass.21/10/2002, n. 14868; Cass. 14/07/2003, n. 11014; Cass.18/01/2006, n. 906; Cass. , Sez. U., 22/06/2011, n. 13654; Cass. 20/12 /2012 , n. 23607; Cass. 14/05/2013 , n. 11487; Cass.07/01/2014, n. 97; Cass. 29/01/2016, n. 1786; Cass. 01/12/2017, n. 28843; Cass. 24/01/2018, n. 1741; Cass. 11/07/2018 , n. 18279; Cass. 21/11/2018, n. 31156; Cass. 21/02/2019, n. 5007 ; Cass.17/07/2023, n. 20630); la, nullità è eccepibile solo dalla parte interessata (Cass.03/04/2006, n. 7779) purchè essa fosse costituita (Cass. 05/05/2017, n. 11103). Tali considerazioni peraltro hanno origine dall’analogo orientamento sorto nella vigenza dell’art. 19 d.P.R. n. 636 del 1972, regolante il previgente processo tributario, nel quale la decisione avveniva a seguito di udienza di discussione (Cass. 29/04/1992, n. 5157che richiama Cass. 27/04/1984 n. 2652 , con continuità di principi segnalata da Cass. 17/03/2000, n. 3112). Questa Corte ha altresì opportunamente precisato che non rileva se la trattazione è in pubblica udienza o in camera di consiglio, perché la possibilità di presentare memorie o documenti, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, sussiste in entrambi i casi, ed anzi è possibile chiedere, una volta fissata l'udienza di trattazione camerale, comunicata alle parti, la discussione in pubblica udienza, con istanza notificata entro dieci giorni prima dell'udienza di trattazione (Cass.12/03/2021, n. 6975; Cass. 27/12/2019, n. 34478). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio di appello emerge che l’avviso di trattazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato inviato all’indirizzo errato p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] anziché [OSCURATO:EMAIL] che alla medesima udienza era presente solo il difensore dell’Agenzia delle entrate. Il ricorso è quindi fondato. 3. Il ricorso erariale, con cui si assume l’errata mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello del contribuente, costituente una mera riproposizione delle regioni del ricorso, se è ammissibile (avendo la difesa erariale riprodotto la sentenza di primo grado e l’atto di appello),è tuttavia infondato. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass. 24/08/2017, n. 20379; Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519; Cass. 2/12/2020, n. 27496; Cass.11/02/2021, n. 3443; Cass. 10/03/2021, n. 6596; Cass. 11/03/2021, nn. 6850 e 6852; Cass. 21/07/2020, n. 15519; Cass. 26/05/2021, nn. 14562 e 14582; Cass. 27/05/2021, n. 14873). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass.21/11/2019, n. 30341). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente (Cass. 26/05/2021, n. 14582). Nel processo tributario vige, quindi, il principio del carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multís, Cass. 29/02/2012, n. 3064; Cass. 22/01/2016, n. 1200; Cass.22/03/2017, n. 7369; Cass. 28/09/2018, n. 23532). 4. La sentenza va quindi cassata in forza dell’accoglimento del ricorso principale con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di regolare le spese del giudizio di legittimità. Va invece respinto il ricorso incidentale. Rilevato che in relazione a quest’ultimo risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115. P.Q.M. accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio
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