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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 22171/2026

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rte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano con sentenza del 3 dicembre 2025 ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75, così riqualificatal’originaria imputazione ex art. 699 cod. pen., alla pena di mesi due di arresto e 333 euro diammenda.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia lamentando violazione dell’art. 4 comma 3 L. 110/75 e vizio di motivazione.In particolare, la Corte territoriale non ha tenuto in alcun conto le argomentazionidifensive circa la sussistenza dell’ipotesi di lieve entità e tale lacuna si riverbera sultrattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La Corte territoriale ha con motivazione ampia e non illogica escluso la sussistenzadella causa di lieve entità; secondo un insegnamento di questa Corte, che qui si intenderibadire, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieveentità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solodelle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto edella personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo delporto ingiustificato. (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01); inoltrecostituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione delladiminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a caricodell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità. (Fattispecie relativa aporto abusivo di un coltello a serramanico). (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri,Rv. 255640 - 01).La Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di una serie di elementi dai quali nonha ritenuto di potere delineare la lieve entità del fatto e il ricorrente non ha offerto motivazionispecifiche con cui confrontarsi e superare quanto sostenuto nel provvedimento impugnato.Il ricorso contiene una generica critica alla valutazione degli elementi di fatto data dallaCorte e, pertanto non può che essere dichiarato inammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 3 dicembre 2025 ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75, così riqualificatal’originaria imputazione ex art. 699 cod. pen., alla pena di mesi due di arresto e 333 euro diammenda.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia lamentando violazione dell’art. 4 comma 3 L. 110/75 e vizio di motivazione.In particolare, la Corte territoriale non ha tenuto in alcun conto le argomentazionidifensive circa la sussistenza dell’ipotesi di lieve entità e tale lacuna si riverbera sultrattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La Corte territoriale ha con motivazione ampia e non illogica escluso la sussistenzadella causa di lieve entità; secondo un insegnamento di questa Corte, che qui si intenderibadire, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieveentità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solodelle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto edella personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo delporto ingiustificato. (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01); inoltrecostituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione delladiminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a caricodell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità. (Fattispecie relativa aporto abusivo di un coltello a serramanico). (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri,Rv. 255640 - 01).La Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di una serie di elementi dai quali nonha ritenuto di potere delineare la lieve entità del fatto e il ricorrente non ha offerto motivazionispecifiche con cui confrontarsi e superare quanto sostenuto nel provvedimento impugnato.Il ricorso contiene una generica critica alla valutazione degli elementi di fatto data dallaCorte e, pertanto non può che essere dichiarato inammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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