Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34958/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministe , in persona del SosLifo Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclushiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza emessa in data 30/10/2020, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Patti con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, aggravato dall'avere ottenuto l'ammissione al patrocinio.

2. Nelle due sentenze conformi i giudici hanno accertato che il ricorrente, a fronte di un reddito percepito di euro 12.535,00 nell'anno 2013, il quale non avrebbe consentito l'ammissione al beneficio, aveva indicato falsamente nella domanda di ammissione di avere percepito un reddito pari ad di euro 10.189,00 corrispondente al solo emolumento rappresentato dall'ammontare della pensione INPS.

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di impugnazione, riassumibili come segue giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

I) Nel primo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine al profilo riguardante l'elemento soggettivo del reato.

I giudici di merito avrebbero del tutto omesso di considerare le ragioni dell'appello a sostegno della mancanza dell'elemento intenzionale nella condotta serbata dal ricorrente.

L'infedele dichiarazione era conseguenza di un errore ascrivibile e negligenza: il Lenzo, anziano ottantenne, aveva ritenuto di dovere indicare i soli redditi risultanti dalla certificazione Unica 2014, che aveva ricevuto dal patronato.

H) Nel secondo motivo si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'istituto e vizio di motivazione.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibiltà del ricorso.

La difesa ha depositato conclusioni scritte in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente meritevole di essere accolto.

2. Il primo motivo è infondato: la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha chiarito in modo puntuale le ragioni del decisum.

Ha posto in evidenza che il ricorrente, nella domanda di ammissione al beneficio aveva indicato i soli emolumenti derivanti dalla pensione percepita.

Dalla dichiarazione dei redditi presentata risultavano ulteriori introiti che, cumulati alla pensione, non avrebbero consentito l'ammissione al beneficio.

E' escluso, si legge nel ricorso, che il ricorrente possa essere incorso in errore: è stato l'imputato stesso a redigere la dichiarazione dei redditi dalla quale risultava il maggiore importo, pertanto non è sostenibile che egli ignorasse i redditi realmente percepiti.

Nella motivazione a supporto della condanna si evidenzia, con argomentare logico, come nel presente caso si debba escludere l'ipotesi di un errore o di una negligenza, suscettibili di incidere sull'elemento soggettivo del reato.

Trattasi di motivazione idonea a rendere manifesti gli elementi dai quali è stata desunta la precisa volontà del ricorrente di affermare il falso.

Secondo orientamento consolidato espresso in sede di legittimità, ove effettivamente ricorrano le condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice chiamato a decidere della sussistenza del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è tenuto ad effettuare un più penetrante controllo in relazione all'elemento soggettivo del reato, potendo la circostanza predetta (effettiva ricorrenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio) essere interpretata quale manifestazione di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa (ex multis Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 31/01/2018, Rv. 271949 — 01 così massimata: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato").

Il caso in esame non può essere rimeditato alla luce dell'orientamento citato, poiché, come evidenziato dalla Corte di merito, le peculiari modalità del fatto, puntualmente illustrate in motivazione, escludono che il ricorrente possa essere inocorso in una negliegenza o in una leggerezza.

3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Premesso che l'istituto di cui all'art. 131-bis cp è applicabile in astratto anche alla fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 nella forma aggravata (cfr. Sez. 4 n. 15170 del 16/2/2022 n.m.), la risposta fornita dalla Corte di merito è generica e inadeguata.

I giudici non si soffermano sulla ricorrenza o meno dei requisiti normativamente codificati per verificare l'applicazione dell'istituto al caso in esame, ma richiamano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, esprimendo considerazioni del tutto generiche sul disvalore della condotta integrante il reato (si veda pag. 3 della sentenza: "Non ricorrono i presupposti per sussumere le condotte in esame nell'alveo dell'art. 131 bis c.p..

Lenzo, infatti, ha agito con l'evidente intenzione fraudolenta di beneficiare, facendo gravare sullo Stato i relativi costi, del patrocinio previsto e garantito solo a chi sia effettivamente non abbiente e che, diversamente, non potrebbe garantirsi il sacrosanto diritto alla difesa").

La motivazione risulta insoddisfacente per le ragioni indicate; pertanto si dispone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo concernente la valutazione riguardante l'applicazione dell'istitito di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Messina, altra sezione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministe , in persona del SosLifo Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclushiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza emessa in data 30/10/2020, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Patti con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, aggravato dall'avere ottenuto l'ammissione al patrocinio. 2. Nelle due sentenze conformi i giudici hanno accertato che il ricorrente, a fronte di un reddito percepito di euro 12.535,00 nell'anno 2013, il quale non avrebbe consentito l'ammissione al beneficio, aveva indicato falsamente nella domanda di ammissione di avere percepito un reddito pari ad di euro 10.189,00 corrispondente al solo emolumento rappresentato dall'ammontare della pensione INPS. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di impugnazione, riassumibili come segue giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Nel primo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine al profilo riguardante l'elemento soggettivo del reato. I giudici di merito avrebbero del tutto omesso di considerare le ragioni dell'appello a sostegno della mancanza dell'elemento intenzionale nella condotta serbata dal ricorrente. L'infedele dichiarazione era conseguenza di un errore ascrivibile e negligenza: il Lenzo, anziano ottantenne, aveva ritenuto di dovere indicare i soli redditi risultanti dalla certificazione Unica 2014, che aveva ricevuto dal patronato. H) Nel secondo motivo si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'istituto e vizio di motivazione. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibiltà del ricorso. La difesa ha depositato conclusioni scritte in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente meritevole di essere accolto. 2. Il primo motivo è infondato: la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha chiarito in modo puntuale le ragioni del decisum. Ha posto in evidenza che il ricorrente, nella domanda di ammissione al beneficio aveva indicato i soli emolumenti derivanti dalla pensione percepita. Dalla dichiarazione dei redditi presentata risultavano ulteriori introiti che, cumulati alla pensione, non avrebbero consentito l'ammissione al beneficio. E' escluso, si legge nel ricorso, che il ricorrente possa essere incorso in errore: è stato l'imputato stesso a redigere la dichiarazione dei redditi dalla quale risultava il maggiore importo, pertanto non è sostenibile che egli ignorasse i redditi realmente percepiti. Nella motivazione a supporto della condanna si evidenzia, con argomentare logico, come nel presente caso si debba escludere l'ipotesi di un errore o di una negligenza, suscettibili di incidere sull'elemento soggettivo del reato. Trattasi di motivazione idonea a rendere manifesti gli elementi dai quali è stata desunta la precisa volontà del ricorrente di affermare il falso. Secondo orientamento consolidato espresso in sede di legittimità, ove effettivamente ricorrano le condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice chiamato a decidere della sussistenza del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è tenuto ad effettuare un più penetrante controllo in relazione all'elemento soggettivo del reato, potendo la circostanza predetta (effettiva ricorrenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio) essere interpretata quale manifestazione di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa (ex multis Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 31/01/2018, Rv. 271949 — 01 così massimata: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato"). Il caso in esame non può essere rimeditato alla luce dell'orientamento citato, poiché, come evidenziato dalla Corte di merito, le peculiari modalità del fatto, puntualmente illustrate in motivazione, escludono che il ricorrente possa essere inocorso in una negliegenza o in una leggerezza. 3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. Premesso che l'istituto di cui all'art. 131-bis cp è applicabile in astratto anche alla fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 nella forma aggravata (cfr. Sez. 4 n. 15170 del 16/2/2022 n.m.), la risposta fornita dalla Corte di merito è generica e inadeguata. I giudici non si soffermano sulla ricorrenza o meno dei requisiti normativamente codificati per verificare l'applicazione dell'istituto al caso in esame, ma richiamano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, esprimendo considerazioni del tutto generiche sul disvalore della condotta integrante il reato (si veda pag. 3 della sentenza: "Non ricorrono i presupposti per sussumere le condotte in esame nell'alveo dell'art. 131 bis c.p.. Lenzo, infatti, ha agito con l'evidente intenzione fraudolenta di beneficiare, facendo gravare sullo Stato i relativi costi, del patrocinio previsto e garantito solo a chi sia effettivamente non abbiente e che, diversamente, non potrebbe garantirsi il sacrosanto diritto alla difesa"). La motivazione risulta insoddisfacente per le ragioni indicate; pertanto si dispone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo concernente la valutazione riguardante l'applicazione dell'istitito di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Messina, altra sezione. Così d
Sentenza Cassazione n. 34958/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris